Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/05/2024, n. 410
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Testo completo
N. 907/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione promiscua
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott. Carlo Errico -Presidente-
Dott. Adele Ferraro -Consigliere rel.-
Dott. Alessandra Ferraro -Consigliere-
ha pronunciato la presente:
SENTENZA con riferimento al procedimento in appello n. 907/2023, avente ad oggetto: “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio” introdotto da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lamarina Salvatore ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Latiano alla Via Argentieri n. 4;
appellante e appellato
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Piceci ed elettivamente domiciliata CP_1 in Lecce alla Via Imbriani n. 30, presso lo studio dell'avv. Girolamo Vergine;
appellata e appellante con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce che ha espresso parere in data 10.1.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per scioglimento del matrimonio, depositato il 19.11.2020, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi chiedendo lo scioglimento del matrimonio CP_1
civile, contratto in data 20.12.2010 e dalla cui unione era nato , il [...]. Chiedeva, Per_1
altresì, che il Tribunale gli assegnasse la casa coniugale e ponesse a carico della resistente il 50% delle rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi con con effetto dalla domanda Controparte_2 all'estinzione dello stesso, confermando, nel resto, le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 22.10.2018. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio associandosi alla richiesta di pronuncia di scioglimento del CP_1
matrimonio e chiedendo, a sua volta che il Tribunale: - disponesse l'affidamento condiviso del figlio
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- le assegnasse la casa Per_2
coniugale;
- ponesse a carico di , a far data dal mese di marzo 2021, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento del figlio, un assegno mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- onerasse il del pagamento delle rate mensili di mutuo per l'acquisto della casa coniugale;
- Pt_1
ordinasse al datore di lavoro del il pagamento diretto alla stessa degli assegni familiari e Pt_1 dell'assegno per contributo di mantenimento;
- confermasse le modalità di esercizio del diritto di visita e le ulteriori condizioni già previste nelle condizioni di separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale. All'udienza del 9.5.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.
Con Sentenza n. 1370/2023 del 18.9 – 3.10.2023 il Tribunale di Brindisi così provvedeva: “…1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Brindisi il 20.12.2010 e trascritto nel Registro degli atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 97, parte 1, Uff. 1, anno 2010, tra Parte_1
e ;2) dispone l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con CP_1 Per_1
collocazione ordinaria presso la madre e libertà di frequentazione con il padre, salvo, in caso di disaccordo, quanto disposto nelle condizioni di separazione;
3) assegna la casa coniugale, con i mobili che la arredano, a ;
4) pone a carico di ed in favore di CP_1 Parte_1 CP_1
un assegno mensile di euro 250,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, quale contributo per
[...]
il mantenimento del figlio minore, con decorrenza da marzo 2021e aggiornamento secondo gli indici
Istat su base annuale;
5) pone a carico del l'obbligo di pagare, in ragione di metà, le spese Pt_1
straordinarie necessarie per il figlio ;
6) dichiara che la resistente perde il cognome Per_1 Pt_1 acquisito con il matrimonio;
7) Spese compensate…”
Con ricorso depositato il 6.11.2023, proponeva appello avverso la sopra indicata Parte_1
sentenza, esponendo che:
- la casa coniugale, che era stata assegnata alla in quanto genitore collocatario, non era CP_1 stata più abitata da quest'ultima per circa due anni, così venendo meno l'esistenza di uno stabile legame tra il figlio e l'immobile adibito a casa familiare e l'interesse prioritario del minore alla continuità ambientale. Erroneamente il primo giudice aveva mancato di considerare tutte le prove offerte dallo stesso e le dichiarazioni rese dai testimoni, da Pt_1 cui emergeva che l'allontanamento dalla casa coniugale non si fosse limitato al periodo di
lockdown per consentire al figlio di usufruire della connessione ad internet, ma avesse avuto carattere di stabilità;
- l'accollo da parte del marito del pagamento intero del mutuo non costituiva accordo patrimoniale modificabile solo con il consenso reciproco, come erroneamente indicato nella sentenza appellata, bensì esso sostituiva il mantenimento in favore della moglie. Ed infatti, le condizioni di separazione omologate prevedevano espressamente che il totale pagamento del mutuo da parte del costituisse l'assegno di mantenimento per la moglie. La non Pt_1 CP_1
aveva diritto a percepire un assegno divorzile atteso che ella aveva 42 anni e godeva di ottima salute, non aveva dimostrato di essersi adoperata per reperire attività lavorativa stabile e, in ogni caso, svolgeva lavoro “in nero”, come dalla stessa riconosciuto in sede di interrogatorio.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che la Corte assegnasse la casa coniugale al ;
ponesse Pt_1
a carico della il 50% delle rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi con , CP_1 CP_2 con effetto dalla domanda all'estinzione dello stesso e, per l'effetto, revocasse le relative condizioni di separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio a sua volta, esponendo che: CP_1
- unitamente al figlio , non aveva mai cessato di vivere stabilmente presso la casa Per_1
coniugale. Correttamente il primo giudice aveva rilevato che, nonostante la permanenza presso l'abitazione della nonna materna durante il periodo della pandemia e che, per motivi di lavoro della , il figlio consumasse il pasto e fosse accudito dall'ascendente, non fosse CP_1
venuta meno la stabilità abitativa del figlio presso la casa coniugale;
- quanto agli importi delle fatture delle utenze domestiche, allegate dal , in particolare Pt_1
quelli delle fatture del gas, a dire del Fiusco indicativi del mancato utilizzo dell'abitazione, non costituivano indice dell'effettivo utilizzo atteso che le fatture venivano generalmente determinate sulla base di “consumi presunti” e vi era stato nel periodo di riferimento il costante malfunzionamento della caldaia;
- ella era la parte più debole economicamente poiché, come documentato ed accertato