Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2024, n. 1761

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2024, n. 1761
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1761
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 maggio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3418/2021 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti E. Morrico e G. Riganò, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 CP_9 CP_10
con gli Avv.ti G. Giovannelli, P.L. Panici e A. Villari giusta procura in atti
APPELLATI
1


OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8012/2021, pubblicata in data 6 ottobre 2021 e notificata il 14 ottobre 2021.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc, CP_1 Controparte_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, e tutti dipendenti di , CP_8 Controparte_8 CP_9 CP_10 Parte_1
lamentavano che la società datrice di lavoro non aveva inserito nella base di computo del t.f.r. plurime voci contrattuali rientranti per legge nel relativo calcolo e comunque non espressamente escluse dal
applicato ai loro rapporti di lavoro. Pertanto, Organizzazione_1
domandavano:
“1. Accertare e dichiarare il diritto di ogni singolo ricorrente al riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro in applicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori, con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, e computando nella base di calcolo del TFR, per intero e in particolare, la retribuzione erogata per premio di produttività, lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta, liquidazione permessi ex festività, indennità turni sfalsati, nonché per le indennità di cui all'art. 43 del CCNL attualmente vigente (e già previste nei precedenti accordi collettivi nazionali di volta in volta applicati ai rapporti di lavoro) e in particolare indennità turni spezzati, indennità di reperibilità, indennità particolare.

2. Conseguentemente, ordinare ad in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, di procedere, mediante accantonamento ovvero mediante versamento ai fondi di competenza, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto spettante a ciascuno dei ricorrenti a far tempo dall'assunzione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, con i criteri di cui al capo che precede, somme da esattamente quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio.

3.Con vittoria dei compensi professionali, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Sentenza esecutiva per legge”.
2


2. Nel contraddittorio con , con la sentenza in oggetto il Tribunale così Parte_1
decideva:
“Accerta e dichiara il diritto di ogni singolo ricorrente al riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. delle somme corrisposte mensilmente in dipendenza del rapporto di lavoro in applicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori, in particolare computando nella base di calcolo del TFR lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta - con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese - liquidazione permessi ex festività, indennità turni sfalsati, nonché per le indennità di cui all'art. 43 del CCNL attualmente vigenti (e già previste nei precedenti accordi collettivi nazionali di volta in volta applicati ai rapporti di lavoro), in particolare indennità turni spezzati, indennità di reperibilità ed indennità particolare;
conseguentemente, ordina ad in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, di procedere, mediante versamento ai fondi di competenza, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto spettante a ciascuno a far tempo dall'assunzione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, somme da esattamente quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto condanna Parte_2
alla refusione in favore dei ricorrenti del residuo 50%, liquidato in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
A fondamento poneva le seguenti ragioni:
- sussiste l'interesse ad agire, in quanto il lavoratore può far valere il suo diritto al t.f.r. sia mediante l'azione di accertamento in costanza di rapporto fintanto che persista l'interesse a eliminare uno stato d'incertezza circa le modalità di maturazione del trattamento, sia mediante l'azione di condanna, una volta che il rapporto sia cessato;

- tenuto conto del disposto dell'art. 2120 cc, va verificato quali sono le voci retributive concernenti prestazioni non occasionali, per tali da intendere, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quelle in cui vi sia derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo ed escludendo soltanto quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite;

3
- grava sulla parte datoriale l'onere di provare la natura occasionale di un elemento retributivo corrisposto al lavoratore, allegando e dimostrando che sia stato invece erogato in relazione
a prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite;

- nel caso di specie, la derivazione eziologica dal rapporto lavorativo è innegabile con riferimento allo straordinario, effettuato da ogni ricorrente pressoché ogni mese, dunque ogni volta che le ordinarie esigenze aziendali lo imponessero, come pare doversi ricavare dalla previsione dell'art. 11 CCNL di categoria, a mente del quale “il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento”;

- parimenti, non può revocarsi in dubbio che ineriscano al rapporto lavorativo, a prescindere dalla frequenza della loro erogazione, gli emolumenti indennità turni spezzati, indennità di reperibilità, indennità antigienica, indennità particolare, indennità turni sfalsati, richiamo in servizio e maggiorazione per l'esercizio della clausola elastica, istituti tutti previsti e disciplinati dalla contrattazione collettiva che non ne prevede espressamente l'esclusione dalla base di calcolo del t.f.r., così ammettendo per implicito la necessità di farvi di regola ricorso -ancorché all'occorrenza- per lo svolgimento dell'attività aziendale;

- per alcune delle indennità reclamate dai ricorrenti, in specie l'indennità turni spezzati (art.
43, lettera b), l'indennità pernottamento posto di manutenzione (art. 43, lettera e), l'indennità di reperibilità (art. 43, lettera f) e l'indennità particolare, ha dedotto Parte_1
che non devono essere computate nella base di calcolo del t.f.r. a prescindere dal carattere non occasionale, in quanto espressamente escluse dall'art. 43, punto 32 del CCNL. Tuttavia, la proposta interpretazione della clausola contrattuale è in aperta contraddizione con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale
l'eventuale deroga alla regola generale di onnicomprensività stabilita dall'art. 2120 cc dev'essere espressa, chiara e univoca. Tale assunto è d'altronde incompatibile con un'interpretazione sistematica del contratto collettivo, che, laddove ha voluto escludere una voce dal computo del t.f.r., l'ha fatto espressamente come nel caso dell'indennità turni domenicali (lett. n);

- altrettanto evidente risulta il collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo
(trasferta) e l'emolumento indennità di trasferta, che niente ha a che vedere con i rimborsi spesa relativi -essi sì espressamente esclusi dal computo del t.f.r.-, ma costituisce un compenso erogato per il disagio della prestazione resa necessaria dall'organizzazione aziendale;

4
- per quanto concerne il compenso per permessi non goduti, d'altronde, l'art. 15 del CCNL stabilisce che essi “…non sono computabili in conto delle ferie annuali”, ma niente dice in merito alla loro computabilità nella base di calcolo del t.f.r.;

- non deve per contro ritenersi computabile nella base di calcolo del t.f.r. il premio annuale di produttività, in quanto espressamente escluso dall'art. 15 dell'Accordo del 26 febbraio 2004,
a mente del quale “Gli importi del Premio di cui al presente accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto”. Tale disciplina è stata sostanzialmente recepita dai successivi accordi collettivi che non hanno revisionato l'istituto, ma si sono limitati a determinare l'ammontare per gli anni di volta in volta interessati.

3. Con ricorso ex art. 434 cpc iscritto a ruolo il 15 novembre 2021 chiedeva Parte_1
di riformare la sentenza, dichiarando cessata la materia del contendere relativamente a CP_1
e respingendo integralmente la domanda per gli altri lavoratori. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omesso rilievo che il ha conciliato la controversia rinunciando anche alla domanda CP_1
azionata nel presente giudizio;

b) violazione dell'art. 2120 cc e dell'art. 2697 cc. Erronea ripartizione dell'onere della prova, in quanto incombe sul lavoratore dimostrare di aver ricevuto a titolo non occasionale compensi di natura retributiva computabili nel t.f.r. Omesso rilievo che la continuatività dello straordinario dev'essere provata dal lavoratore e che il requisito di regolarità,
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