Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2024, n. 3428
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 15.10.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3724/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., elett.te domiciliato in Roma, via Parte_1 dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Caponetti e Luca Caponetti, come da CP_1 procura in atti
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5632/2021 pubblicata il 10.6.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.11.2020, conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1
deducendo: di essere detenuto dal 18.1.2013 presso vari istituti di pena tra i quali quelli di
[...]
Pavia e Milano Opera, nel quale era allo stato ancora ristretto con fine pena al 14.4.2041;
di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del Giustizia, ai sensi dell'art. 20 e ss. Parte_1 della L. n. 354/1975, dal “mese di febbraio 2017 sino al mese di ottobre 2017 presso il carcere di
1
Pavia e dal mese di maggio 2018 sino al mese di giugno 2019 presso il carcere di Milano Opera nel quale è attualmente ristretto e probabilmente anche oltre”, con mansioni di “scrivano, cat. A”,
“addetto alla spesa detenuti, cat. B” e “addetto alle pulizie, cat. D” con “le decorrenze e le quantità lavorative” indicate nel prospetto allegato;
di essersi visto corrispondere per tali periodi - a causa dell'adeguamento delle mercedi effettuato con ritardo dal solo dall'1.10.2017 - la Parte_1
mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, in misura inferiore, in violazione del precetto di cui all'art. 36 Cost., a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 L. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non adeguati nelle more da parte del . Parte_1
Assumeva, quindi, di avere maturato un credito pari a € 3.095,52 - a titolo di adeguamento per la differenza retributiva percepita in meno tra il livello retributivo dovuto legalmente e quello corrisposto, da febbraio 2017 a giugno 2019, calcolato sulla documentazione reperita mediante applicazione di una retribuzione oraria corrispondente ai due terzi delle tariffe minime previste dalla contrattazione collettiva per i livelli di inquadramento corrispondenti alle mansioni di volta in volta svolte, secondo le determinazioni già individuate dal convenuto. Parte_1
Concludeva, quindi, chiedendo di: “condannare il , in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.3.095,52, come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa, così come indicate e quantificate nel prospetto
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