Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2024, n. 3293
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2441/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3093/2022, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , , Parte_17 Parte_18 Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , , , ,
[...] CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19
E . tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Annalisa Controparte_20 CP_21 Ciaffi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in Roma, via Galilei n. 45;
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_22 Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
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CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_19 Parte_8
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Controparte_1 Parte_16 [...]
, , , , , Parte_17 Parte_18 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , , , , ,
[...] CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 Controparte_19
, premettevano di essere dipendenti della Controparte_20 CP_21 [...]
e di aver percepito ogni anno oltre alla retribuzione prevista dal CCNL Controparte_22
Fondazioni lirico sinfonici, anche trattamenti aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
lamentavano, in spregio alle disposizioni normative che nel tempo avevano disciplinato il risanamento delle gestioni e il rilancio delle fondazioni lirico- sinfoniche e senza alcuna preventiva comunicazione indirizzata ai lavoratori, la mancata erogazione da parte della convenuta dell'integrazione al premio di CP_22 produzione e del “ premio di produttività – tabella c” per gli anni dal 2016 (esercizio 2015) al 2018 (esercizio 2017). Concludevano chiedendo la condanna della CP_22 convenuta al pagamento delle somme dovute a tali titoli, segnatamente indicata in ricorso per ciascun ricorrente, oltre accessori e la condanna della CP_22 all'accantonamento di tali somme ai fini del TFR;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva la contestando in primis che tutti i Controparte_22 ricorrenti fossero stati dipendenti di essa sin dal gennaio 2015. Quindi, in sintesi, CP_22 rappresentava che nel 2014 a fonte del grave squilibrio patrimoniale economico finanziario in cui versava da anni decideva, previa delibera del nuovo CdA di intraprendere il piano di risanamento prospettato dalla L 112/2013 di conversione del D.L. 91/2013 e succ mod. Il piano approvato il 16/9/2014 con decreto Mibact, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e validato dalla Corte dei Conti il 15/10/2015. In sintesi, all'art 11 della citata L 112/2013 veniva previsto che il piano di risanamento intervenisse
“su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari “. Tra i contenuti inderogabili del piano era prevista
“la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con vincoli finanziari stabiliti dal piano …” . La mancata approvazione del piano di risanamento o il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio entro l'esercizio 2016, prorogato al triennio successivo 2016- 2018 con le modifiche apportate alla legge di stabilità 2016 n° 208/2015, avrebbe comportato la liquidazione coatta amministrativa della . CP_22
Con art 24 comma 3 quater D.L. n° 113/2016 conv in L n. 160/2016 era previsto che “al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico finanziaria …. a) al personale,
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anche direttivo , delle fondazioni ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività , compresa la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale anche direttivo , da tempo pieno a tempo parziale allo scopo di assicurare a partire dall'esercizio immediatamente successivo la riduzione dei costi ed il conseguimento dell'equilibrio finanziario “ In forza del disposto dell'art all'art 11 della citata L 112/2013 veniva stipulata una ipotesi di accordo sindacale del 17/11/2014 nella quale era previsto : che gli esercizi 2015- 2016 dovranno necessariamente essere in pareggio , che l'indennità spettacoli all'aperto di cui all'accordo 25/6/69 sarebbe stata corrisposta dal 25 giugno di ogni anno , che gli istituti premio di produzione integrativo e tabella C ex accordo 25/3/2005 non sarebbero stati liquidati negli anni 2015 e 2016( competenze degli esercizi 2014/2015 ) e che la corresponsione di tali emolumenti dovesse essere subordinata per gli anni successivi al pareggio di bilancio trovando applicazione il punto 4) “ verifiche periodiche . In forza di tale punto 4) per l'anno 2015 qualora a consuntivo del relativo esercizio venisse registrato un saldo positivo la somma eccedente il pareggio di bilancio sarebbe stata ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese in cui sarà approvato detto bilancio consuntivo da parte dell'Organo di Indirizzo;
quanto al 2016 il costo annuale derivante dal premio di produzione e dalla tabella C ex accordo 25/3/2005 verrà inserito nel budget previsionale del 2016. Gli emolumenti dei due istituti potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio e corrisposte con la mensilità successiva al mese in cui sarà approvato detto bilancio consuntivo da parte dell'Organo di Indirizzo . L'accordo sindacale suddetto era poi confluito nel contratto integrativo aziendale del 18/2/2015 , avente decorrenza dal 1/1/2015 al 31/12/2016 ;
le parti si impegnavano ad incontri per definire un nuovo accordo integrativo per il triennio 2017-2019 ed al punto 5) delle premesse le parti convenivano che il contratto integrativo resterà in vigore fino alla scadenza sopra indicata (dicembre 2016), fatto salvo il regime di prorogatio nelle more della definizione di un nuovo accordo integrativo. Sosteneva che non essendo terminata la fase di risanamento e non essendo intervenuta la stipula di nuovo accordo sindacale, tale contratto integrativo del 2015 doveva ritenersi tuttora in vigore in regime di prorogatio. Deduceva che le voci coinvolte dal nuovo contratto integrativo aziendale del 2015 erano l'integrazione al premio di produzione, il premio di produzione Tabella C, e non anche il premio di produzione che era sempre stato regolarmente erogato. Sottolineava che il piano di risanamento non poteva dirsi affatto concluso, attesa l'avvenuta integrazione del predetto piano anche per il biennio 2017- 2018 , come anche dimostrato dalle periodiche relazioni sull'attuazione del Piano del Commissario del Governo ( il quale pur esprimendo nelle prima relazione semestrale del 2017 relativa al consuntivo 2016 un giudizio complessivamente positivo sulla gestione del piano aveva sottolineato che il costo del personale risultava troppo elevato all. 12 alla memoria) . La situazione economico finanziaria non aveva consentito di procedere all'accantonamento delle somme relative agli istituti citati , rappresentando piuttosto l'indispensabile condizione per addivenire al pareggio del bilancio;
l'orientamento della di non procedere CP_22 all'accantonamento di tali somme era del tutto in linea con la L 160/2016 e succ. mod.
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che prevedeva che non potessero essere riconosciuti al personale delle Fondazioni eventuali contributi o premi di risultato ed altri risultati previsti dalla contrattazione integrativa di secondo livello ove non venisse raggiunto il pareggio di bilancio. Infondata era la tesi di controparte secondo la quale in caso di pareggio di bilancio la CP_22 avrebbe dovuto erogare i suddetti emolumenti in misura intera , poiché evidentemente ciò che poteva essere erogato era sola la parte relativa all'utile di esercizio .Nel 2015 si era registrato effettivamente un saldo positivo pari ad € 13.193,00 ;
una parte dell'utile era stata devoluta alle popolazioni terremotate della Regione Lazio ;
altra parte corrisposta ai lavoratori che non avendo inteso devolvere la propria quota ne abbiano fatto richiesta . Quanto agli anni successivi 2016 – 2017 non era stato possibile procedere alla ripartizione del saldo positivo per “ causa non imputabile alla “ in quanto il verbale di CP_22
Accordo del 2014 ed il