Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/11/2024, n. 849
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Testo completo
R.G. 60/2024.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 60/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. ANNA CAVALLARO (C.F. Parte_1 C.F._1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti PASQUALINO CP_1 C.F._3
ZAVAGLIA (C.F. CodiceFiscale_4
e ANNABRUNA SIMONETTI Email_2
CodiceFiscale_5 Email_3
-appellato-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 705/2023, depositata il
19.12.2023, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 516/2023.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 25.11.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso iscritto a ruolo il 28.04.2023 la parte ha adito il CP_1
Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 516/2023 R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) in data 31.10.1965 aveva contratto matrimonio concordatario in Antonimina con Pt_1
;
[...]
(2) dalla loro unione erano nate n. 2 figlie, (nata il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]);
[...]
(3) essendo sorti insanabili contrasti, le parti avevano instaurato, innanzi al Tribunale di Locri, procedimento separativo (n. 61/1996 R.G.), culminato, giusto decreto di omologa del
16.04.1996 a seguito di udienza presidenziale dell'11.04.1996, con omologa delle condizioni pattuite (contributo paterno solo al mantenimento della figlia in misura pari a Persona_2
£. 500.000 mensili);
(4) risultavano decorsi i termini di legge senza sopravvenuta riconciliazione fra le parti, non sussistendo poi i presupposti per disporre contributi economici né per le figlie (già maggiorenni all'epoca della separazione consensuale e oggi adulte, indipendenti ed economicamente autosufficienti), né per la (avendo entrambi i coniugi sempre Parte_1
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svolto un'attività lavorativa e non essendo stato concordato alcun assegno di mantenimento in sede di separazione).
Sulla scorta di ciò tale parte ha domandato al Tribunale di Locri di voler: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporre la non debenza di alcuna somma né a titolo di assegno divorzile, né a titolo di mantenimento delle figlie, con ogni ulteriore decisione conseguente.
I.1.2.- Con comparsa del 12.07.2023 si è poi costituita in tale procedimento la resistente
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Parte_1
(1) l'intervenuta riconciliazione fra le parti successivamente alla separazione;
(2) il proprio diritto, in caso di sentenza divorzile e considerando le proprie condizioni di salute e la propria situazione economica, a percepire € 200,00 mensili.
I.1.3.- All'esito, poi, dell'udienza di comparizione ex art. 473bis.21 c.p.c., il G.I. ha rigettato la richiesta di provvedimenti temporanei ed urgenti (risultando le figlie già maggiorenni ed economicamente autonome e non sussistendo i presupposti per l'assegno divorzile per la resistente), nonché le istanze di prova testimoniale, e fissato i termini per p.c. e scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c..
I.1.4.- Allo spirare dei predetti termini, rimessa la causa al Collegio, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 705/2023, depositata il 19.12.2023), nella quale il Tribunale di Locri ha:
(A) dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(B) rigettato la richiesta di assegno divorzile;
(C) regolato le spese di lite, ivi liquidate e poste a carico della resistente.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte , instaurando Parte_1
l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 60/2024 R.G.) e ivi in particolare contestando:
(1) l'erroneità della sentenza riguardo all'asserita mancata riconciliazione ex art. 157 c.c.;
(2) l'erroneità altresì della statuizione reiettiva in punto di assegno divorzile, ricorrendone invece i relativi presupposti;
(3) l'erroneità altresì della pronuncia in punto di spese, conseguendo alla richiesta riforma anche la revisione delle statuizioni ex artt. 91 e 92 c.p.c..
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I.2.2.- Con comparsa del 24.05.2024 si è poi costituito l'appellato , CP_1
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la conferma integrale della sentenza appellata, eccependo in particolare:
(A) l'infondatezza dei motivi d'appello sub (1) e sub (2), non ricorrendo gli estremi dell'eccepita riconciliazione e non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
(B) la conseguente infondatezza anche del motivo d'appello sub (3), in punto di spese di lite, sussistendo altresì i presupposti per la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
I.2.3.- Con provvedimento del 26.-27.06.2024, preso atto del difetto di istanze istruttorie meritevoli di accoglimento, è stato poi disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024.
I.2.5.- All'esito di tale udienza cartolare, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del
27.11.2024 e senza concessione dei termini art. 190 c.p.c., in quanto incompatibili con il rito
(atteso che, come rammentato nel predetto provvedimento del 10.07.2024, “l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15), è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che l'intero giudizio di impugnazione sia regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403;
Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161)”
e che pertanto “non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. (Rimessione al collegio) e art. 190
c.p.c. (Comparse conclusionali e memorie)”, anche nel caso di celebrazione c.d. cartolare, giacché “la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme”: cfr. Cass. n. 29865/2022;
Cass. n. 33175/2021;
Cass. n. 26200/2015;
Cass. n. 565/2007).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rilevare che:
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(1) l'Ufficio di Procura (rappresentato in questo grado dal P.G. e dai relativi Sostituti) risulta essere regolarmente informato della pendenza della procedura, avendo altresì emesso i relativi visti (cfr. visto del 27.02.2024), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c.,
a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze (v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013,
n. 22567);
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo l'odierno thema decidendum perimetrato e circoscritto ai soli profili oggetto di espressa impugnativa e risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ogni profilo ivi non espressamente vagliato e qui non esplicitamente riproposto [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21 marzo 2019, n.
7940], da intendersi ormai divenuto irretrattabile, poiché definitivamente passato in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi meritevole di reiezione, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
V.- Muovendo, in particolare, dal primo profilo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], la parte appellante ha a tal riguardo contestato la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in prime cure in punto di intervenuta riconciliazione fra le parti (art. 157 c.c.), sostenendo che la prova “sarebbe stata idonea a dimostrare” gli estremi della predetta exceptio
e avrebbe condotto ad accogliere quest'ultima.
Tale doglianza, tuttavia, è infondata e pertanto da disattendersi.
V.1.- Giova rammentare, sul punto, che la parte eccipiente la riconciliazione tacita (ex art.
157, comma I, c.c.) è tenuta ad allegare e poi a dimostrare – con “prova piena e incontrovertibile” – il realizzarsi, in seguito alla separazione, di una vera e propria
“ricostituzione del consorzio familiare” mediante il ripristino di una “totale condivisione della vita familiare” e dunque di una piena e integrale “ricomposizione della comunione coniugale di vita” e di una “completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale”, non venendo a tal riguardo in rilievo i meri “elementi psicologici e soggettivi” (facendo
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riferimento l'art. 157 c.c. a “un comportamento non