Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/11/2024, n. 358
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Doriana Meloni Consigliere dott. Monica Moi Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 317/2024 RG promossa da
) Parte_1 C.F._1 ll' I NI che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PEZZATI PIETRO PAOLO; APPELLANTE contro
) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CARTA LUGI che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SINI MANUELA;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 20.11.2024 sono state precisate le seguenti conclusioni: Per parte appellante: voglia la Corte, 1) -Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)- In accoglimento dell'appello proposto e per i motivi di cui alla sopra espositiva si chiede la totale riforma della sentenza n. 962/2024 pubblicata il 27 luglio 2024 e conseguentemente dichiararsi che nessun assegno divorzile è dovuto dall'appellante Parte_1
a favore di , assolvendo lo stesso appellante da ogni Controparte_1 avversa pre di spese, competenze legali, rimborso forfettario spese generali ed ulteriori accessori del doppio grado. In via meramente subordinata si chiede che venga accolta l'istanza formulata con nota del 21 febbraio 2020 reiterata anche con la precisazione delle conclusioni ed in particolare: a)- sia disposto che la Guardia di Finanza estenda i propri accertamenti relativi al saldo dei conti correnti intrattenuti da CP_1 con i vari istituti di credito e se la stessa abbia effettuato
[...] vari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo di polizze di assicurazione, sottoscrizione di fondi di investimento, azioni, etc, indicandone la relativa consistenza;
b)-nell'eventuale ipotesi in cui vengano ammesse le prove dedotte dall'appellata, si chiede che a parziale modifica dell'ordinanza del 4 gennaio 2020, siano ammesse tutte le prove orali (interrogatorio formale della e prova per testi) dedotte nell'interesse dell'appellante con la CP_1 terza a ex art. 183 c.p.c. del 26 ottobre 2018. Per parte appellata: Voglia la Corte, previa se del caso l'ammissione delle istanze istruttorie sopra formulate, voglia, rigettata ogni contraria istanza deduzione e conclusione, dichiarare l'appello manifestamente infondato ed in ogni caso rigettarlo con conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_1 assari il 27.7.2024, con la quale, dato atto della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e il 14.10.1995: Parte_1 Controparte_1
- era posto a carico del un assegno di divorzio di euro 600,00 mensili. Pt_1
- erano compensate le tra le parti. In particolare, il si è doluto della decisione nella parte in cui il giudice di Pt_1 primo grado ri eva in favore della un assegno di divorzio, CP_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti ex art. 5 della legge n. 898/70 per il riconoscimento di tale assegno.
ha, pertanto, chiesto la riforma della Parte_1 clusioni sopra riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame perché infondato, concludendo come riportato in epigrafe. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. All'udienza di comparizione in camera di consiglio la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Invero, come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017, o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21), occorrendo, peraltro, “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23) e non rilevando (cfr Cass. n. 21234/19) “da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”. Tanto premesso, nel caso di specie, il conveniva in giudizio la per Pt_1 CP_1 la declaratoria di scioglimento del matrimonio, assumendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile in Sassari il 14.10.1995 e dall'unione non erano nati figli;
- la aveva chiesto la separazione con ricorso datato 15.7.2014 ed i CP_1 coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Sassari il 28.10.2014;
- la separazione era decisa con sentenza n. 464/2017, con cui, rigettata la domanda di addebito proposta dalla era posto a carico del CP_1 Pt_1 un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili;
- in costanza di matrimonio il espletava il commercio al dettaglio di Pt_1 mobili in locali ereditati in morte del genitore ma l'attività era cessata nel 2015 a causa della grave crisi del settore;
- allo stato, era titolare di pensione, ammontante ad euro 1.200,00 circa, con cui doveva far fronte anche alle esigenze dei due figli, nati dal precedente matrimonio, posto che gli utili conseguiti dalla s.r.l. UGO RIGHI – di cui era amministratore – non erano sufficienti neppure a pagare il canone di locazione dei locali;
- era proprietario di altri immobili;
- la era titolare di una pensione mensile non inferiore ad euro CP_1
800,000 e nel 2015 aveva percepito dal Ministero della Salute la
) Parte_1 C.F._1 ll' I NI che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PEZZATI PIETRO PAOLO; APPELLANTE contro
) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CARTA LUGI che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SINI MANUELA;
APPELLATA E P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 20.11.2024 sono state precisate le seguenti conclusioni: Per parte appellante: voglia la Corte, 1) -Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)- In accoglimento dell'appello proposto e per i motivi di cui alla sopra espositiva si chiede la totale riforma della sentenza n. 962/2024 pubblicata il 27 luglio 2024 e conseguentemente dichiararsi che nessun assegno divorzile è dovuto dall'appellante Parte_1
a favore di , assolvendo lo stesso appellante da ogni Controparte_1 avversa pre di spese, competenze legali, rimborso forfettario spese generali ed ulteriori accessori del doppio grado. In via meramente subordinata si chiede che venga accolta l'istanza formulata con nota del 21 febbraio 2020 reiterata anche con la precisazione delle conclusioni ed in particolare: a)- sia disposto che la Guardia di Finanza estenda i propri accertamenti relativi al saldo dei conti correnti intrattenuti da CP_1 con i vari istituti di credito e se la stessa abbia effettuato
[...] vari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo di polizze di assicurazione, sottoscrizione di fondi di investimento, azioni, etc, indicandone la relativa consistenza;
b)-nell'eventuale ipotesi in cui vengano ammesse le prove dedotte dall'appellata, si chiede che a parziale modifica dell'ordinanza del 4 gennaio 2020, siano ammesse tutte le prove orali (interrogatorio formale della e prova per testi) dedotte nell'interesse dell'appellante con la CP_1 terza a ex art. 183 c.p.c. del 26 ottobre 2018. Per parte appellata: Voglia la Corte, previa se del caso l'ammissione delle istanze istruttorie sopra formulate, voglia, rigettata ogni contraria istanza deduzione e conclusione, dichiarare l'appello manifestamente infondato ed in ogni caso rigettarlo con conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_1 assari il 27.7.2024, con la quale, dato atto della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e il 14.10.1995: Parte_1 Controparte_1
- era posto a carico del un assegno di divorzio di euro 600,00 mensili. Pt_1
- erano compensate le tra le parti. In particolare, il si è doluto della decisione nella parte in cui il giudice di Pt_1 primo grado ri eva in favore della un assegno di divorzio, CP_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti ex art. 5 della legge n. 898/70 per il riconoscimento di tale assegno.
ha, pertanto, chiesto la riforma della Parte_1 clusioni sopra riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame perché infondato, concludendo come riportato in epigrafe. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. All'udienza di comparizione in camera di consiglio la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Invero, come è noto, le Sezioni Unite con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, nel dirimere il contrasto insorto relativamente alla determinazione della natura e delle funzioni dell'assegno divorzile, hanno statuito che il diritto a tale assegno non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica del richiedente, come sostenuto nell'orientamento inaugurato dalla decisione n. 11504/2017, o, in ossequio alla precedente costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di sufficienti mezzi il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sorge anche, in un giudizio necessariamente di natura composita, quale rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause non possono che risalire al vissuto della coppia coniugale. Conseguentemente, viene ritenuto di doversi dare il giusto rilievo alle scelte ed ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare dei coniugi e l'assegno diventa lo strumento che, adempiendo ad una funzione anche compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio e non è più un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa, ma, pur senza perdere la propria funzione assistenziale, deve garantire anche una funzione compensativa volta ad individuare nel diritto all'assegno e nella sua determinazione quantitativa il mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. In buona sostanza, come da ultimo precisato dalla Suprema Corte, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (cfr Cass. n. 24250/21), occorrendo, peraltro, “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” (cfr Cass. n. 9144/23) e non rilevando (cfr Cass. n. 21234/19) “da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”. Tanto premesso, nel caso di specie, il conveniva in giudizio la per Pt_1 CP_1 la declaratoria di scioglimento del matrimonio, assumendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile in Sassari il 14.10.1995 e dall'unione non erano nati figli;
- la aveva chiesto la separazione con ricorso datato 15.7.2014 ed i CP_1 coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Sassari il 28.10.2014;
- la separazione era decisa con sentenza n. 464/2017, con cui, rigettata la domanda di addebito proposta dalla era posto a carico del CP_1 Pt_1 un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili;
- in costanza di matrimonio il espletava il commercio al dettaglio di Pt_1 mobili in locali ereditati in morte del genitore ma l'attività era cessata nel 2015 a causa della grave crisi del settore;
- allo stato, era titolare di pensione, ammontante ad euro 1.200,00 circa, con cui doveva far fronte anche alle esigenze dei due figli, nati dal precedente matrimonio, posto che gli utili conseguiti dalla s.r.l. UGO RIGHI – di cui era amministratore – non erano sufficienti neppure a pagare il canone di locazione dei locali;
- era proprietario di altri immobili;
- la era titolare di una pensione mensile non inferiore ad euro CP_1
800,000 e nel 2015 aveva percepito dal Ministero della Salute la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi