Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/03/2024, n. 150

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/03/2024, n. 150
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 150
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

R.G. 558/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Maria Luisa Crucitti Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. ANTONIA Parte_1 C.F._1
CRIACO (C.F. ec: CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti ANTONIETTA Controparte_1 C.F._3
MAZZOTTA (C.F. pec: CodiceFiscale_4 Email_2 [...]
e MARIAROSA VARANO (C.F. Email_3 CodiceFiscale_5
;
Email_4 Email_5
(C.F. , con il proprio Curatore Speciale (ex Parte_2 C.F._6
art. 78 c.p.c., giusta nomina del 29.09.2019) e altresì difensore (ex art. 86 c.p.c.) avv. FIO
LUCIA (C.F. CodiceFiscale_7 Email_6
-appellati-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
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R.G. 558/2022.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 507/2022, pubblicata in data 3 maggio 2022, a definizione del proc. n. 3631/17 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 26.02.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso depositato il 29.09.2017 e iscritto a ruolo il 4.10.2017 la parte
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio Parte_1
di prime cure (proc. n. 3631/2017 R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) in data 29/09/2015 aveva contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria con
;
Controparte_1
(2) dalla loro unione era nato un figlio, nato il [...]);
Parte_2
(3) l'affectio coniugalis era venuta meno in ragione delle reiterate condotte di violenza, fisica
e verbale, del coniuge, commesse anche durante la gravidanza e dopo la nascita del minore;

(4) ella inoltre non lavorava e non aveva alcun reddito.
Sulla scorta di ciò tale parte ha domandato al Tribunale di voler pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito al coniuge, affidamento esclusivo del minore a sé e assegno di mantenimento, per sé e per il minore, pari a complessivi € 600,00.
I.1.2.- A seguito, poi, della fissazione dell'udienza presidenziale (in data 18.01.2018), con provvedimento del 5/10/2017, depositato il 6/10/2017, il Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria, già adito con ricorso ex art. 330 c.c. dalla medesima Parte_1
(giusto ricorso depositato il 27/09/2017, originante il proc. n. 811/2017 R.V.G.), disponeva, inaudita altera parte e in limitazione della responsabilità genitoriale del CP_1
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R.G. 558/2022.
FRANCESCO, il co-affidamento del minore ll' in sede e al Parte_2 CP_2
Servizio Sociale territorialmente competente.
I.1.3.- A fronte di ciò, nell'ambito del procedimento separativo, a seguito dell'udienza presidenziale del 18.01.2018 e nell'ambito dei relativi provvedimenti temporanei e urgenti ex artt. 708-709 c.p.c. emessi il 31.01.2018 il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'affidamento del minore nei termini già indicati dal provvedimento del Tribunale minorile del fissava in € 450,00 e fissava in complessivi € 450,00 il contributo del
[...]
per moglie e minore. CP_1
I.1.4.- Con comparsa del 7.05.2018 si è poi costituito in tale procedimento il resistente
, non opponendosi alla separazione e contestando invece sia la Controparte_1
domanda di addebito, sia la domanda di affido esclusivo, sia la richiesta di mantenimento per la ricorrente, concludendo con la richiesta al Tribunale di voler: pronunciare la separazione;
respingere la domanda di addebito;
disporre l'affidamento congiunto del minore, regolando tempi e modi degli incontri tra padre e figlio;
fissare l'assegno di mantenimento per il figlio in misura congrua;
respingere le altre domande della ricorrente.
I.1.5.- Nel corso del procedimento separativo di prime cure, poi:
(a) con provvedimento dell'8.05.2018 veniva disposta l'acquisizione di copia degli atti del menzionato procedimento n. 811/2017 R.V.G., conclusosi con provvedimento emesso il
23.01.2018, depositato il 29.01.2018, nel quale il Tribunale minorile confermava le statuizioni del 5.10.2017 e dichiarava invece la propria incompetenza funzionale con riguardo al regime di affidamento del minore, alla regolamentazione degli incontri padre-figlio e alle questioni economiche a ciò consequenziali;

(b) all'udienza del 5.02.2019 venivano esaminati n. 2 testi ( e Testimone_1 Tes_2
;

[...]
(c) con provvedimento del 29.09.2019 è stato nominato l'avv. Lucia Fio quale curatrice speciale, ex art. 78 c.p.c., per il minore si è confermato l'incarico dei Parte_2
competenti Servizi Sociali di proseguire nel monitoraggio delle sue condizioni, altresì disponendo, quanto al resistente , l'obbligo di seguire un percorso di Controparte_1
sostegno/recupero della genitorialità ai fini della successiva ripresa dei contatti tra padre e figlio.
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R.G. 558/2022.
I.1.6.- All'esito, infine, del giudizio di primo grado è stata emessa la sentenza qui appellata
(avente, come detto, n. 507/2022 e pubblicata in data 3 maggio 2022), nella quale il Tribunale di Reggio Calabria ha provveduto a:
(a) pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito al resistente
[...]
;
CP_1
(b) porre a carico del resistente, a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio, da versare alla moglie ricorrente, l'importo mensile di € 250,00, soggetto a rivalutazione annuale Org_ secondo gli indici oltre 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale;

(c) porre a carico del resistente, quale assegno di mantenimento per la moglie ricorrente,
l'importo mensile di € 250,00;

(d) disporre l'affido super-esclusivo, di tipo rafforzato, del minore, Parte_2
alla madre, con relativa assegnazione della casa coniugale e con visite e frequentazione con il padre in regime protetto e in spazio neutro fino al recupero della genitorialità, accertato e dichiarato dalle competenti agenzie;

(e) rigettare ogni ulteriore domanda.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha spiegato appello, in parte qua, la parte Parte_1
, con ricorso depositato il 21.11.2022 (originante l'odierno procedimento n.
[...]
558/2022 R.G.), chiedendo in particolare alla Corte, previa prova orale sugli incontri padre- figlio ed esibizione ex art. 210 c.p.c. delle relazioni dei Servizi Sociali interessati, di voler:
(1) pronunciare, ex art. 330 c.c., la decadenza del dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
(2) porre a carico del un assegno di mantenimento mensile di € Controparte_1
600,00.
I.2.2.- Con comparsa del 21.06.2023 si è costituito nel procedimento di gravame l'avv.
LUCIA FIO, Curatrice speciale del minore chiedendo, nell'interesse Parte_2 di quest'ultimo, la conferma della sentenza impugnata.
I.2.3.- Con comparsa del 22.06.2023 si è poi costituito in appello anche
[...]
, resistendo alle avverse domande e ivi sostenendo: CP_1
(1) l'inammissibilità della domanda ex art. 330 c.c.;

(2) l'opportunità di confermare il regime di incontri padre-figlio stabilito dal Tribunale;

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(3) la condivisibilità delle statuizioni del Tribunale anche in ordine alle disposizioni economiche.
Sulla scorta di ciò tale parte ha domandato alla Corte di voler: rigettare l'impugnazione avversaria;
confermare parzialmente le statuizioni della sentenza di prime cure e, tenendo conto dell'esito del suo percorso terapeutico, stabilire un calendario di incontri fra padre e minore in forma non protetta.
I.2.4.- Con provvedimento depositato in data 19.09.2023, a scioglimento della riserva in cui il fascicolo era transitato all'udienza c.d. cartolare del 26.06.2023, per le ragioni ivi esplicitate, sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti ed è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza, anch'essa cartolare, del 26.02.2024.
I.2.5.- All'esito di tale udienza cartolare, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del
29.02.2024 e senza concessione dei termini art. 190 c.p.c., in quanto incompatibili con il rito
(atteso che, come rammentato nel predetto provvedimento del 29.02.2024, “l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15), è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che l'intero giudizio di impugnazione sia regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403;
Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161)

e che pertanto “non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. (Rimessione al collegio) e art. 190
c.p.c. (Comparse conclusionali e memorie)”, anche nel caso di celebrazione c.d. cartolare, giacché “la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme”: cfr. Cass. n. 29865/2022;
Cass. n. 33175/2021;
Cass. n. 26200/2015;
Cass. n. 565/2007).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.-
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