Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2024, n. 1284
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e così composta:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT. DAMIANO COMITO CONSIGLIERE AUS. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 526/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2024, vertente
TRA elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via Trento n.3, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Massimiliano Carnovale, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla Via Sele n. 9, ON presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bardari, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico in sostituzione del difensore originariamente designato, Avv. Assunta Antonella Gatto;
APPELLATA
E
, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via Colombo n. 9, ON presso lo studio dell'Avv. Roberta Gatto, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
1
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Sezioni Civili adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 80/2022 del Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Civile, in esito al giudizio n.
1391/2015 Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Civile, pubblicata in data 9 febbraio 2022, notificata per il termine breve a mezzo PEC in data 7 marzo 2022
In via preliminare in accoglimento dell'istanza di inibitoria sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 80/2022 del Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Civile, in esito al giudizio n.
1391/2015 Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Civile, pubblicata in data 9 febbraio 2022, notificata per il termine breve a mezzo PEC in data 7 marzo 2022;
Nel merito sempre in accoglimento degli spiegati motivi di gravame in riforma della impugnata sentenza n. 80/2022 del Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Civile, in esito al giudizio n.
1391/2015 Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Civile, pubblicata in data 9 febbraio 2022, notificata per il termine breve a mezzo PEC in data 7 marzo 2022:
I. in via principale accogliere tutte le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio;
II. in via principale accertare e dichiarare la nullità della sentenza per difetto del presupposto processuale alla prosecuzione del giudizio conseguente alla mancata dichiarazione di improseguibilità del giudizio in violazione dell'art. 273, comma 2, c.c.;
III. sempre in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza per il vizio di carenza della motivazione nella determinazione del danno non patrimoniale in violazione degli artt. 111 Cost. 132 e 161 c.p.c., 118 e 119 disp. att. c.p.c.;
IV. in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi che l''Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di non dichiarare la nullità della sentenza accertare e dichiarare l'erroneità della determinazione dell'importo per l'assegno di mantenimento;
V. per l'effetto accertare e dichiarare il corretto importo dell'eventuale assegno.
Con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio da maggiorarsi del rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/2014 oltre a CAP ed Iva come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Per : “… chiede che TO Giudice di appello voglia, respingere ogni istanza ON avversaria – compresa quella di sospensione del titolo, indi, nel merito, voglia confermare in toto la gravata sentenza e condannare controparte al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
Per : “… chiede che TO Giudice di appello voglia, respingere ogni istanza ON avversaria – compresa quella di sospensione del titolo, indi, nel merito, voglia confermare in toto
2 la gravata sentenza e condannare il sig. al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio”.
Per il P.G.: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto sui punti censurati il provvedimento impugnato è congruamente motivato”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così, esaustivamente, compendiato nella pronuncia impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale madre esercente ON la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il ON
17.04.2002, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale , esponendo che a Parte_1 seguito di una relazione sentimentale intercorsa con il convenuto nel periodo compreso tra il 1997 ed il 2002 era nato riconosciuto solo dalla madre, mentre il padre aveva sempre ON tenuto un comportamento di totale disinteresse, sottraendosi ad ogni dovere genitoriale.
Chiedeva, pertanto, che fosse giudizialmente accertato che il convenuto era padre di _2
con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di sua competenza e
[...] autorizzando il figlio a mantenere il cognome materno, nonché instava per la condanna del convenuto al pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio di € 400,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
alla corresponsione di metà delle spese sostenute per fin dalla sua nascita dall'attrice e al risarcimento del danno morale ed ON assistenziale arrecato all'attrice e al minore, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva , il quale contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte in Parte_1 quanto sguarnita di prova;
negava di essere padre del minore deduceva di non ON avere una capacità economica tale da poter corrispondere un assegno di mantenimento nella misura richiesta da parte attrice e si opponeva alla richiesta di pagamento delle spese sostenute dalla nell'interesse del minore, nonché alla condanna risarcitoria, non sussistendone i _2 presupposti, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore avvocato ex art. 93 c.p.c..
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e istruita la causa mediante ctu ematogenetica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
6.07.2021, quando il Giudice Istruttore subentrato medio tempore nel giudizio solamente in fase di precisazione delle conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali”.
1.2. Con sentenza n. 80/2022 resa in data 1 febbraio 2022 e pubblicata il 9 febbraio 2022, il
Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, ha deciso la causa, così statuendo:
3 “1) Dichiara che (nato a [...] il [...]) è il padre di Parte_1 ON
(nato a [...] il [...]);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
3) autorizza a mantenere il cognome materno, senza menzione del cognome ON paterno;
4) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 ON dalla presente pronuncia, la somma di euro 200,00 quale contributo per il suo mantenimento, oltre aggiornamento ISTAT annuale ed oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.) effettuate nel suo interesse;
5) condanna a pagare a a titolo di rimborso delle spese Parte_1 ON sostenute per il mantenimento e l'istruzione del figlio , la somma complessiva di euro _2
31.200,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
6) condanna a pagare a e a a titolo di Parte_1 ON ON risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 25.000,00, ripartita tra gli aventi diritto come da motivazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
7) condanna a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.885,00 per Parte_1 compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attrice;
8) pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, a carco di parte convenuta”.
Il Giudice di prime cure, in via di estrema sintesi, ha ritenuto:
preliminarmente, che ha agito in nome proprio e nell'interesse del figlio ON
, divenuto quattordicenne poco dopo la proposizione del presente giudizio;
_2
che il consenso personale di alla prosecuzione del presente giudizio di ON accertamento della paternità naturale emerge, nello specifico, proprio dagli atti del processo
e dal suo contegno assunto nel corso del processo;
che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale è fondata e merita accoglimento, potendosi affermare, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica
d'ufficio, “che vi è “compatibilità genetica” tra e , dal ON Parte_1 momento che la percentuale di probabilità di paternità – ottenuta mediante lo “Studio dei
Polimorfismi Multiallelici dei loci di DNA” – è pari al 99,99%. Si tratta di una probabilità elevatissima (quasi equivalente a certezza), la quale rende incontrovertibile la determinazione della paternità naturale …” (cfr. sentenza, pag. 3);
che è meritevole di accoglimento, altresì, la domanda di conservazione del cognome materno da parte del figlio , dacché il cognome materno rappresenta _2 _2 fondamentale segno distintivo della persona di , avendolo portato per ormai _2 vent'anni, sì che ogni modifica contrasterebbe con l'interesse del giovane;
4
che, quanto alle statuizioni
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