Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2024, n. 1056

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2024, n. 1056
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1056
Data del deposito : 3 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1312/2022
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore
Avv. Corrado Gioacchini Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza non definitiva n. 1858/2021 e la sentenza definitiva n. 1292/2922 del Tribunale di Milano (est. Porcelli), promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6

Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
[...
, , , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , , Controparte_18 CP_19 Controparte_20 Parte_9
Parte_10 rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Tagliabue, presso il cui studio in Milano, via Lamarmora n. 44, sono elettivamente domiciliati
- APPELLANTI -
contro

Controparte_21 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Franceschet, presso il cui studio in Milano, via
Borgonuovo n. 9, è elettivamente domiciliato
22
rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Arrigoni e Mauro Arrigoni, presso il cui studio in Besana Brianza, via Vignareto n. 7, è elettivamente domiciliata

Controparte_23 contumace
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti: “Voglia la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti/appellanti di percepire una retribuzione pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali/173 ore mensili) anche per il periodo successivo al 23.4.2018 e sino alla cessazione dei rapporti di lavoro (25.2.2019), b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti/appellanti ad essere inquadrati, in via principale, nella categoria C3 del ovvero, in subordine, nella Organizzazione_1 categoria D1 del predetto CCNL, ciò sin dal primo giorno di lavoro ovvero in subordine dalla diversa data che risulterà;
c) condannare , in persona del legale Parte_11 rappresentante pro tempore, in solido con i condebitori solidali ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 e (quest'ultimo anche ex art. 2615 22 Controparte_21

c.c.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a pagare ai 22 ricorrenti/appellanti di seguito indicati le differenze retributive maturate dagli stessi, per i titoli indicati nel presente atto e per gli importi indicati nei conteggi acclusi ai ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado poi riuniti, già dedotte le somme riconosciute a loro favore nella sentenza qui impugnata, e dunque i seguenti importi lordi: 1. : € 10.604,12 - € 6.173,36 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € CP_13
4.430,76 per e la minor somma di € 7.789,49 - € 6.166,89 = € 22 Controparte_21
1.612,53;

2. : € 7.557,56 - € 1.996,57 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € CP_24
5.560,99 per e la minor somma di € 4.732,86 - € 1.994,17 = € 22 Controparte_21
2.738,69;

3. € 17.686,97 - € 8.221,78 (liquidati nella Controparte_18 sentenza qui impugnata) = € 9.465,19 per e la minor somma di € 14.964,27 - € 8.212,27 = € 22 Controparte_21
6.752,00 4. : € 14.211,63 - € 4.114,64 (liquidati nella sentenza qui impugnata) CP_19
pag. 2/18 = € 10.096,99 per e la minor somma di € 11.386,93 - € 4.110,79 = € 22 Controparte_21
7.276,14 5. : € 11.340,74 - € 8.196,62 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = Controparte_20
€ 3.144,12 per e la minor somma di € 8.516,04 - € 8.187,19 = € 22 Controparte_21
328,85 6. : € 13.440,69 - € 8.767,34 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = Controparte_4
€ 4.673,35 per e la minor somma di € 10.615,99 - € 8.757,16 = € 22 Controparte_21
1.858,83 7. HN LS BE LS: € 17.093,57 - € 3.934,86 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € 13.158,71 per e la minor somma di € 14.268,87 - € 3.930,38 = € 22 Controparte_21
10.338,49 8. AD ME AL AB: € 13.544,53 - € 6.768,52 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € 6.776,01 per e la minor somma di € 10.720,33 - € 6.761,33 = € 22 Controparte_21
3.959,00 9. : € 20.130,34 - € 9.407,30 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € CP_7
10.723,04 per e la minor somma di € 17.305,63 - € 22 Controparte_21
9.396,58 = € 7.909,05
10. : € 12.468,68 - € 7.633,27 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € CP_8
4.835,41 per e la minor somma di € 9.643,98 - € 7.624,80 = € 22 Controparte_21
2.019,18 11. : € 12.841,32 - € 9.074,19 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € CP_9
3.767,13 per e la minor somma di € 10.016,62 - € 9.064,11 = € 22 Controparte_21
952,51 12. : € 15.393,83 - € 11.204,28 (liquidati nella sentenza qui Controparte_11 impugnata) = € 4.189,55 per e la minor somma di € 12.041,61 - € 11.191,43 = € 22 Controparte_21
850,18 13. : € 13.636,59 - € 8.859,30 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = CP_12
€ 4.777,29 per e la minor somma di € 10.811,89 - € 8.849,32 = € 22 Controparte_21
1.962,57 14. EL MA ELall Hashem: € 16.291,05 - € 3.305,71 (liquidati nella Pt_5 sentenza qui impugnata) = € 12.985,35 per e la minor somma di € 13.466,35 - € 3.302,01 = € 22 Controparte_21
10.164,34 15. : € 12.460,05 - € 5.003,18 (liquidati nella sentenza qui impugnata) Parte_7
= € 7.456,87 pag. 3/18 per e la minor somma di € 9.635,35 - € 4.997,97 = € 22 Controparte_21
4.637,38 16. AG : € 9.249,64 - € Parte_8
3.247,66 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € 6.001,98 per e la minor somma di € 6.401,25 - € 3.244,41 = € 22 Controparte_21
3.156,84 17. : € 12.903,64 - € 8.885,41 (liquidati nella sentenza qui impugnata) Controparte_2
= € 4.018,23 per e la minor somma di € 10.079,47 - € 8.875,33 = € 22 Controparte_21
1.204,14 18. : € 11.511,42 - € 6.967,52 (liquidati nella Controparte_3 sentenza qui impugnata) = € 4.543,90 per la minor somma di € 8.686,72 - € 6.959,78= € 1.726,94 22
19. : € 14.025,32 - € 7.678,73 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = Parte_2
€ 6.346,59 20. : € 15.905,80 - € 8.714,90 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € Parte_3
7.190,90 21. : € 16.251,51 - € 7.309,28 (liquidati nella sentenza qui impugnata) Parte_4
= € 8.942,23 22. ELazim ME ELbaset Abdalla: € 20.339,61 - € 7.721,08 (liquidati nella sentenza qui impugnata) = € 12.618,53 per e la minor somma di € 13.242,71 - € 7.720,38 = € 22 Controparte_21
5.522,33 ovvero le diverse somme che dovessero risultare dovute, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. d) condannare in persona del Parte_11 legale rappresentante pro tempore, a pagare agli 8 ricorrenti/appellanti di seguito indicati le retribuzioni che avrebbero percepito ove avessero lavorato dal 1°.

1.2019 alle rispettive date di cessazione dei rapporti di lavoro, e dunque i seguenti importi lordi: 1. € 3.530,87 Controparte_15

2. € 4.237,02 Controparte_16
3. € 3.530,87 Controparte_17
4. € 3.530,87 Parte_9
5. € 3.530,87 Parte_10
6. € 3.530,87 Controparte_10
7. € 3.530,87 Parte_6
8. € 3.931,67 Controparte_1
e) anche in ipotesi di rigetto delle domande avanzate nelle precedenti lettere, condannare e Parte_11 22
in solido tra loro, a corrispondere al sottoscritto procuratore Controparte_21 anticipatario spese e competenze di lite del primo grado di giudizio parametrate ai criteri di cui al D.M. 55/2014 vigente al momento della pronuncia della sentenza, da determinarsi in via principale in € 83.615,00, in subordine in € 33.175,00 (oltre 15% spese generali ed accessori) ed in ulteriore subordine nel diverso importo ritenuto di pag. 4/18 giustizia, dedotto l'importo di € 12.000,00 (oltre 15% spese generali ed accessori) già corrisposto in forza di tale sentenza. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo, oltre al rimborso del contributo unificato versato. Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Appellato : “Nel merito e riguardo all'appello principale: Controparte_21
- Rigettare l'appello proposto dai ricorrenti in quanto infondato;
- In via istruttoria […]
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa del presente grado di giudizio”.
Appellata “In via Principale e nel Merito: 22 respingere ogni e tutte le domande ed istanze avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti e confermare la sentenza non definitiva
n. 1858 del 23.07.2021 e la sentenza definitiva n. 1292 del 03.06.2022 – Tribunale di
Milano sez. lavoro;

In via Subordinata e nel Merito: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande degli appellanti, confermare comunque le parti di sentenza non oggetto di impugnazione e, in particolare, i capi nn. 5 e 7 del dispositivo, all'uopo disponendo che il CP_21
e siano tenuti, in solido tra loro, a manlevare
[...] Parte_12 da ogni esborso fosse costretta a sostenere in favore degli odierni 22 appellanti;

In via istruttoria:
[…]
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 1858/2021 pubblicata il 23 luglio 2021, il
Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nelle cause riunite nn. 2620/2019, 4783/2019, 6100/2019, 6108/2019, 8125/2019 e 435/2020 R.G., promosse da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , , Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
, , , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
pag. 5/18
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , e
[...] CP_19 Controparte_20 Parte_9 Parte_10 contro , e , ha Controparte_23 22 Controparte_21 parzialmente accolto le domande dei lavoratori ricorrenti, i quali agivano per sentir
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