Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2024, n. 2566
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere relatore
all'esito dell'udienza del 27.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 707 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 TRA
elett.te dom.ta in Roma, via delle Tre Parte_1
.ti Domenico De Feo e CO RA che unitamente agli avv.ti Massimo Confortini, Massimo Luciani, Filippo Di Peio e Sante Ricci la rappresentano e difendono giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
, , P_ Controparte_2 CP_3
, , , elett.te dom.ti in Roma,
[...] Controparte_4 Controparte_5
o resenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 28/2022 del Tribunale di Roma depositata il 27/1/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. P_ Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 aver lavorato dal 2008 alle dipendenze di con mansioni di primo CP_6 ufficiale o di Comandante Dirigente fino al 1. ando i rapporti di lavoro proseguivano senza soluzione di continuità alle dipendenze di Controparte_7 adivano il Tribunale di Civitavecchia lamentando che la retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento fosse inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo di Ristrutturazione e di Indennità di Volo Integrativa Annua. Chiedevano, dunque, al giudice adito di:
- accertare e dichiarare il proprio diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l' ma di tutti CP_8 gli elementi della retribuzione complessiva erogata durante il periodo di svolgimento delle mansioni di lavoro, in relazione allo status personale e professionale del (pilota di linea o assistente di volo), conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto;
- per l'effetto, condannare la , in solido con , Controparte_7 Controparte_9 al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: - a favore di nella misura pari alla somma complessiva di € 8.939,74, P_ come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- a favore di Controparte_2 nella misura pari alla somma complessiva di € allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- a favore di nella misura pari alla somma Controparte_4 complessiva di € 59.431,28, eggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- a favore di
nella misura pari alla somma complessiva di € 52.734,57, Controparte_3 llegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- a favore di nella misura pari Controparte_5 alla somma complessiva di € 33.685,20, i allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale.
1.1. Nella resistenza di e di , il CP_6 CP_7 Controparte_10
Tribunale di Civitavecchia ha così disposto:
- Dichiara estinto il giudizio relativo alla domanda avanzata nei confronti della ;
Controparte_11
- Dichiara la nullità della domanda relativa alla retribuzione corrisposta durante le attività di addestramento;
- Ogni altra istanza disattesa, condanna la Parte_1 al pagamento in favore di P_
2
8.939,74, di della somma complessiva di Controparte_2
Euro 18.668, somma complessiva di Euro Controparte_3
21.640,77, di della somma complessiva di Euro 21.481,22 e di Controparte_4
a complessiva di Euro 21.309,80, a titolo di Controparte_5 differenze retributive relative al periodo di ferie goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone a carico della le spese di CTU, Parte_1 liquidate con separato 1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) respingeva la richiesta formulata dalla di sospensione del giudizio ex art. 295 Parte_1
c.p.c. stante la pendenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione di un giudizio ex art. 420-bis cpc per l'accertamento pregiudiziale dell'efficacia, validità ed interpretazione delle medesime clausole contrattuali in esame: ii) dichiarava estinto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il giudizio nel rapporto tra i ricorrenti e
iii) respingeva il capo di domanda Controparte_11 importi relativi a ferie godute successivamente al 1.01.2015, affermando che i ricorrenti da quella data non erano più dipendenti di iv) affermava la legittimazione passiva di CP_6 detta ultima società in relazione alle residue pretese;
v) respingeva l'eccezione di nullità e genericità del ricorso;
vi) dopo aver affermato che indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e Comandanti, mentre l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio, affermava la natura retributiva dell'indennità di volo integrativa, siccome commisurata alle ore di volo effettivamente svolte, così pervenendo ad affermare che il nucleo essenziale della retribuzione spettante al personale navigante era costituito dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa e che tali emolumenti godevano della copertura costituzionale di cui all'art. 36 Cost.;
vii) riteneva che la contrattazione collettiva fosse chiara nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa;
viii) ricostruito il quadro normativo in materia, con il richiamo alle fonti nazionali
[art. 36 Cost. art. 2109 c.c., d.lgs n. (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004;
dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007;
dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
dall'art. 7, L. n. 183/2010) oltre alla disciplina specifica per il personale di volo dettata dall'art. 4 d.lgs n. 185/2005 di attuazione della direttiva 2000/79/CE], alle fonti sovranazionali (Convenzione Orga del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157 e dalla Carta Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2, Direttiva 93/104/CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE, direttiva 79/2000) e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di retribuzione del periodo feriale ( tra le altre in particolare sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C 131/04 Persona_1
3
e C 257/04, sentenza del 16.3.2006, sentenza e altri contro _2 [...]
, causa C-155/10, sentenza del 15.9. tenza P_2 [...]
, causa C‑385/17 del 13.12.2018) e quella della Corte Organizzazione_2
Suprema di Cassazione, concludeva per l'esistenza, nell'ordinamento nazionale, di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea quale sopra delineata, così pervenendo alla conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in forza del P_3 proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni;
ix) sul presupposto che le parto sociali avessero dettato una disciplina di maggior favore quanto alla durata del periodo di ferie retribuite del personale navigante, riteneva che i sopra riportati principi si applicassero all'intero periodo feriale previsto dalla contrattazione collettiva, pur se superiore a quattro settimane;
x) disattendeva la pregiudiziale comunitaria e la questione di legittimità costituzionale sollevate da CP_6 xi) determinava, sulla base dell'espletata ctu, i crediti spettanti a ciascun ricorrente;
xii) disattendeva l'eccezione di prescrizione ex art. 2955 c.c., osservando come comunque nella specie dovesse trovare applicazione l'art, 937 c. nav.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentando: I) l'errata CP_6 mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. per la pendenza in cassazione di un giudizio ex art. 420-bis cpc per l'accertamento pregiudiziale dell'efficacia, validità ed interpretazione dell'art. 10