Corte d'Appello Milano, sentenza 10/09/2024, n. 718
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Testo completo
N. R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4282/2023, estensore dott. Stefanizzi, discussa all'udienza collegiale del 04/07/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CONTI MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in VIA PALEOCAPA, 6 MILANO presso il primo difensore
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATANE' Controparte_1 C.F._1 ROBERTA e dell'avv. PATANE' AUSILIOABRAMO e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE MONZA 73 20125 MILANO presso i difensori APPELLATO CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione: nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4282/2023 del 5.2.2024 e notificata il 4.4.2024, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'appellato a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in ulteriore subordine, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti all'appellato nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 31.5.2018 e per l'effetto condannare l'appellato stesso alla restituzione di tutto quanto eventualmente percepito in eccesso per esecuzione della sentenza di primo grado.”
1
Per parte appellata: “Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto;
Parte_2
- confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 4282/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sez.
Lavoro, Giudice Dott.ssa Stefanizzi nel procedimento già annotato al NRG 8525/2023, poiché immune da vizi logici giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla
al lavoratore per le causali di cui in atti;
Parte_1 condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Parte_1 P.IVA_1 con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4282/2023, ha accolto il ricorso del lavoratore, capotreno alle dipendenze di , con il quale ha domandato l'accertamento del suo diritto alla Parte_1 retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno nei dodici mesi precedenti la fruizione delle Part ferie, comprensiva sia della indennità di assenza dalla residenza, sia della (detratto l'importo fisso di € 4,50 già riconosciuto) sia della indennità di scorta vetture eccedenti che della indennità di controlleria.
Richiamata la pronuncia di legittimità Cass. n. 13425/19, ha ritenuto che le indennità rivendicate rientrino tra quelle riconducibili alla mansione e quindi da calcolarsi per determinare la retribuzione feriale e condivisibile il metodo di calcolo del lavoratore. Esaminata la questione anche alla luce dell'art. 36 Cost. ha dichiarato nulle le clausole pattizie in contrasto con la retribuzione proporzionata e sufficiente che possa compensare la prestazione offerta dal lavoratore nel periodo ordinario di lavoro. Quanto all'effetto dissuasivo, ha ritenuto che il mancato riconoscimento di talune voci determini una retribuzione quantitativamente inferiore a quella percepita durante il periodo lavorato e ciò possa indurre il lavoratore a decidere di non usufruire delle ferie. Ha, poi, rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale, essendo il rapporto di lavoro cessato solo nel 2020, ritenendo altresì corretto l'utilizzo del divisore 22 e rilevando che, quanto alla questione delle 4 settimane di ferie, i giorni fruiti si mantenevano sotto i 28 giorni annuali.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Parte_1
Con il primo motivi lamenta che la sentenza non si sia confrontata con le tesi della società, in particolare per quanto concerne la storia della IUP e la rilevanza della contrattazione collettiva, finendo per far coincidere la retribuzione feriale con la retribuzione ordinaria.
Con il secondo motivo, in estrema sintesi, afferma che la retribuzione feriale non deve necessariamente avere riguardo ad una nozione di onnicomprensività inclusiva di tutte le voci corrisposte durante il periodo di attività, venendo in rilievo unicamente la paragonabilità del livello retributivo rispetto ai periodi di lavoro;
solo una diminuzione della retribuzione feriale idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con il diritto dell'unione. Richiama a conforto le note pronunce della Corte d'Appello di Torino rese in fattispecie sovrapponibile alla presente. La sentenza va riformata nella parte in cui, muovendo da una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Cassazione, non riconosce l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
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Con una ulteriore doglianza, concernente le specifiche indennità oggetto di causa, sottolinea che queste hanno natura risarcitoria e/o occasionale essendo correlate a disagi ovvero a specifiche straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dal lavoratore durante le ferie. Infatti, l'indennità di assenza dalla residenza ha natura risarcitoria, come conferma la sua esclusione dal regime fiscale e contributivo;
la IUP non è esclusa, bensì sostituita, nelle giornate di ferie, dalla IUP giornaliera fissa il cui ammontare è stato calcolato, in sede di contrattazione collettiva, sulla media degli importi riconosciuti a titolo di IUP variabile.
Con riferimento alla indennità di scorta vetture eccedenti e al premio per scoperta irregolarità, quanto alla prima, si tratta di emolumento del tutto eventuale ed occasionale, in ragione della “composizione bloccata” del convoglio. Quanto al premio per la scoperta di irregolarità, tale voce non compensa alcun disagio legato alla mansione ma costituisce un incentivo di tipo eventuale e variabile, legato alla repressione dell'evasione tariffaria. L'aleatorietà dell'emolumento deriva dalla circostanza, del tutto estranea alla volontà sia del lavoratore che della società, che un utente salga a bordo sprovvisto di titolo di viaggio.
Con il sesto motivo evidenzia che l'incidenza delle somme richieste non può comportare alcun effetto dissuasivo: l'equivoco risiede nell'associare le somme perdute alla dimensione temporale del mese, come se le ferie fossero mensili e non annuali.
Inoltre, nel calcolo andava utilizzato il divisore 26, sul quale è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile. Quanto al limite delle quattro settimane di ferie annue di cui alla disciplina comunitaria, osserva che il godimento di quattro settimane comporta l'utilizzo di 20 giorni di ferie;
a tutto concedere, rilevano soltanto i primi 20 giorni annui di ferie ogni anno, essendo i successivi (siano giorni di ferie dell'anno in corso ovvero residui dell'anno precedente) del tutto irrilevanti ai fini della tutela invocata. L'appellato, nel periodo oggetto di causa (dal 2007 al 2015), ha goduto di 202 giorni di ferie, di cui solo 173 coperti dalla garanzia comunitaria.
Con il settimo motivo lamenta la omessa pronuncia circa l'eccepita applicazione della clausola di inscindibilità.
Infine, ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese, sottoponendo a critica le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, richiamata dal
Tribunale a motivazione della reiezione della eccezione.
Ha resistito il lavoratore difendendo la sentenza sotto tutti i profili di censura.
All'udienza del 4 luglio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
La questione controversa è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale (tra le tante, n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n. 814/2022), e da