Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2024, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2024, n. 8
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 8
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Maura STASSANO Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 15/01/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 493/2021 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Iezza, Parte_1
Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino, come da mandato allegato alla
memoria di costituzione di nuovo difensore del 04/05/2023, ed
elettivamente domiciliato come da pec;

1 APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Tortora come da procura allegata
alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato come da
pec;

APPELLATO
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 681/2021 emessa dal Giudice del
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare al pagamento delle CP_1
differenze retributive (differenza su retribuzione base da dicembre 2015 a
febbraio 2017, CRA anni 2016 e 2017, incidenza trasferta su 13^ e 14^
anno 2016, differenza ferie, differenza sul TFR) per complessivi €
3.822,94;
imputare a contribuzione la somma di € 9.020 relativa alle
trasferte;
vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2
Con ricorso depositato in data 16/01/2020 premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze di dal 02/12/2015 al CP_1
31/01/2017;
che aveva svolto mansioni di addetto alla gestione del
personale destinato allo spazzamento delle pubbliche strade del Comune di
Castellammare di Stabia, nell'ambito del contratto di appalto stipulato
dalla con il Comune (livello 6° del CCNL “servizi ambientali”);
che
la retribuzione base prevista dal predetto CCNL era di € 2.379,00 mensili,
ma l'azienda erogava la retribuzione mensile di € 2.346,00;
che CP_1
non erogava il CRA “compenso retributivo aziendale” per gli anni 2016 e
2017 (previsto dal CCNL nella misura di € 150,00 annui), né il CTC
“compenso turno ciclico” (quantificato dal CCNL nel 2,45% della
retribuzione base);
che l'azienda, a fronte dello straordinario fisso e
continuativo, erogava le somme dovute in parte come lavoro straordinario
e in parte fittiziamente come trasferta (complessivi € 9.020,00);
adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la
condanna del convenuto al pagamento di complessivi € 3.822,94 a titolo
di differenze retributive (differenza sulla paga base mensile da dicembre
2015 a febbraio 2017;
CRA “compenso retributivo aziendale” anni 2016 e
2017;
incidenza trasferta sulla 13^ del 2016 e sulla 14^ del 2016;
CTC
3
“compenso turno ciclico” anni 2016 e 2017;
differenza ferie non godute;

differenza sul TFR), oltre accessori;
chiedeva altresì di imputare a
contribuzione le somme relative alle trasferte (complessivi € 9.020,00);

vinte le spese processuali.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta eccepiva la inapplicabilità del
CCNL “servizi ambientali” invocato dal ricorrente, esponendo di avere
aderito al diverso contratto collettivo “ ;
confutava le Org_1
avverse pretese, anche in ordine allo straordinario e alle trasferte, e
chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 10/06/2021, il Giudice di primo grado
rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 13/09/2021.
L'appellante asseriva che, contrariamente a quanto ravvisato dal Tribunale,
il CCNL applicabile al rapporto di lavoro era quello dei “servizi
ambientali”, che costituiva comunque valido parametro ai fini dell'art. 36
Cost.
Insisteva per il riconoscimento delle differenze retributive calcolate sulla
base della contrattazione collettiva invocata nel ricorso introduttivo.
4
Quanto all'indennità di trasferta, l'appellante osservava che essa risultava
riconosciuta in busta paga per ben 9 mesi nell'arco dell'intero rapporto di
lavoro, e nell'ammontare fisso di € 1.000,00 mensili;
ribadiva che pertanto
tale voce in realtà corrispondeva allo straordinario, espletato in modo
continuativo.
Concludeva per l'accoglimento della domanda già proposta in prime cure.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
21/10/2022, deduceva l'infondatezza del gravame e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
La Corte conferiva incarico contabile al CTU, dott. , che Persona_1
depositava la relazione scritta in data 10/10/2023.
La causa veniva decisa in
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