Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2024, n. 1153

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2024, n. 1153
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1153
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

N.R.G. 2095/2023 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione persone, minori e famiglie
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere
Sentenza
Nella causa civile iscritta al RG 2095/2023 tra:
nato in [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e difeso - Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti- dagli avv.ti Alberto Venco e Cristina Venco, con studio in Como via Auguadri n.
10, presso il quale è elettivamente domiciliato;

ATTORE IN RIASSUNZIONE

Contro

:
, nata in [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
non rappresentata né difesa;

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del procedimento celebrato innanzi alla Corte di
Appello di Milano R.g. n. 519/2020 conclusosi con sentenza n. 1197/2021 del 31.3.2021, depositata il
15.4.2021
Conclusioni
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Attore in riassunzione: “in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Como, Sezione
Prima Civile, in composizione collegiale, n. 1054/2019, e alla luce dell'Ordinanza della Corte di
Cassazione Civile n. 10711/2023
che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano
n. 1197/2021 così provvedere: 1) pronunciare l'addebito della separazione personale dei coniugi alla
, anche per le violazioni dei doveri coniugali a lei imputabili e per i gravissimi pregiudizi CP_1
arrecati alle figlie con le proprie condotte;
2) respingere la richiesta di assegno in favore della resistente,
o comunque ridurlo alla somma omnicomprensiva di € 600,00 con effetto retroattivo a far data dal mese di ottobre 2016, o in estremo subordine dal mese di marzo 2018, e in ogni caso dichiarare non dovute le somme non ancora corrisposte;
3) condannare la a rimborsare gli importi o i maggiori CP_1 importi percepiti a tale titolo sino all'ottobre 2017 (come risulta in atti);
4) revocare il sequestro ex art.
156, c. VI c.p.c. del bene immobile di proprietà del sig. sito in GE RI (CO) meglio Parte_1 identificato nell'ordinanza di concessione 17-26.09.2018 ordinando la cancellazione della relativa trascrizione dai Registri Immobiliari e/o l'annotazione dell'emanando provvedimento 5) condannare la
a versare al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € CP_1
600 mensili (pari ad € 300 ciascuna), ovvero la maggior o minor somma ritenuta congrua, ed un contributo proporzionale alle spese straordinarie, e ciò a far data dal 12.10.2016 sino al 21.02.2019;

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze delle fasi rescindente e rescissoria del giudizio di legittimità nonché delle precedenti fasi del giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali ed accessori di Legge. Con la condanna della ex art. 96, c. 3, c.p.c. ad una somma pari al triplo delle CP_1 liquidande spese legali o alla maggiore o minore somma che l'Ill.ma Corte riterrà equa per i motivi esposti negli atti di primo grado e da intendersi qui integralmente richiamati”.
Procuratore generale: “esprime parere positivo all'accoglimento del ricorso in riassunzione”.
Il Giudizio di Primo grado
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1054/2019, emessa il 17.7.2019, depositata il 26.7.2019, provvedendo in via definitiva nel giudizio di separazione promosso da statuiva quanto Parte_1 segue: “rigetta la domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie;
conferma a carico del marito, assegno di mantenimento per la moglie pari a complessivi Euro 1.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sino al 21.2.2019;
pone le spese di lite, a carico del ricorrente ed
a favore della resistente, nella misura di Euro 3.627,00, rimanendo il residuo compensato tra le parti, secondo le modalità di cui in parte motiva”.
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Il Giudizio in grado di Appello
In data 21.2.2020 proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. Parte_1
1054/2019, lamendando:

1. violazione dell'art. 151, comma 2, c.c. anche con riferimento agli artt. 115 e
116 c.p.c. per il mancato addebito della separazione alla moglie;

2. violazione dell'art. 2697 c.c. e artt.
115
e 116 c.p.c. per avere il Tribunale affermato l'impossibilità per la moglie di lavorare e di sostenersi autonomamente a causa del disturbo bipolare, nonché l'assenza di mezzi adeguati;

3. Travisamento delle risultanze probatorie per avere il Tribunale erroneamente asserito la mancata produzione della documentazione fiscale per il 2018 e il 2019 da parte dell' ;

4. violazione dell'art. 116 c.p.c. per Pt_1
omessa valutazione della mancata disclosure da parte della 5. violazione degli artt. 115, CP_1
116 c.p.c. e 156 c.c. per aver il Tribunale ritenuto che l' disponesse di mezzi idonei a far fronte Pt_1
al pagamento dell'assegno di mantenimento;

6. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 156 c.c. per errata comparizione dei mezzi economici delle parti;

7. omessa pronuncia sulla non debenza delle somme corrisposte e sulla restituzione dei maggiori importi percepiti;

8. omessa pronuncia sulla domanda di condanna della a contribuire al mantenimento delle figlie;

9. omessa pronuncia sulla CP_1
domanda di revoca del sequestro ex art. 156, comma 6, c.c.
In data 11.2.2021 si costituiva in giudizio deducendo di aver Controparte_1
sempre seguito il marito senza mai lavorare;
di soffrire di un grave disturbo psichico insorto prima della crisi matrimoniale, verificatasi solo nel 2014;
di non avere a disposizione adeguati mezzi per il proprio sostentamento e di non essere, a causa della patologia, nelle condizioni di svolgere attività lavorativa;
di essersi traferita a Baku presso un monolocale di sua proprietà;
di non ricevere il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del marito da oltre 4 anni. La pertanto, chiedeva la conferma CP_1
integrale della sentenza gravata.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1197/2021 del 31.3.2021, depositata il 15.4.2021, rigettava l'appello proposto da e confermava integralmente la sentenza gravata, Parte_1 condannando, altresì, l'appellante alla rifusione delle spese di lite alla controparte, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ad IVA e CPA nella misura di legge.
La Corte, quanto all'addebito della separazione alla osservava che “nel corso del giudizio CP_1 di primo grado, è stato accertato, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, che la grave patologia psichiatrica di cui è affetta si è manifestata già nell'anno 2005, Controparte_1
a seguito della prima gravidanza, conclamandosi in una grave forma di disturbo bipolare e depressione.
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Come correttamente affermato dai giudici di prime cure, tale stato patologico della moglie non ha determinato un allontanamento della coppia dei due coniugi, né una modifica del sodalizio coniugale, avendo la coppia continuato a vivere insieme, condividendo ogni scelta, determinandosi a trasferirsi, nell'anno 2010, in Italia ed a costituire, in data 4.5.2021 (doc. 7 produzione parte appellata), una società operante nel settore petrolifero ( , della quale la stessa era azionista. Al Org_1 CP_1 riguardo, si osserva come già a tale data l' fosse ampiamente consapevole delle difficoltà della Pt_1
moglie di gestire in autonomia le figlie, come si evince dal tenore della scrittura privata del 6.5.2014
(doc. 3 produzione parte appellata), nella quale i coniugi davano atto della scelta del marito di svolgere attività di consulenza lavorando da casa, al fine di potere conciliare il lavoro e la cura delle due bambine.
Appare, pertanto, pacifica, in epoca ampiamente antecedente al ricorso per la separazione personale
(depositato in data 17.11.2014), la piena consapevolezza da parte di quanto meno Parte_1 dall'anno 2011, delle condizioni di fragilità psichica della moglie all'epoca in cui il marito, anche a causa della malattia psichiatrica della moglie, ha modificato il proprio assetto di vita e l'organizzazione lavorativa, dovendosi occupare in prima persona della gestione delle figlie (…) si osserva che la convivenza matrimoniale è durata, nonostante la malattia della moglie, fino all'anno 2014, momento in cui appare pacifico che l'unione matrimoniale fosse ormai definitivamente in crisi, conducendo i coniugi
a chiedere la separazione personale. Non si ritiene pertanto corretto attribuire alla patologia psichiatrica della (…) la ragione del venir meno dell'affectio coniugalis che ha determinato CP_1
la separazione delle parti, rilevandosi che alla data del deposito del ricorso (novembre 2014), la coppia aveva verosimilmente già avviato nuove relazioni sentimentali, che in epoca poco successiva all'avvio dell'azione giudiziaria separativa, si consolidavano, quanto meno per l' , con la nascita del terzo Pt_1 figlio, nato in data [...], dalla relazione con la nuova compagna, sig.ra ”. Per_1 Persona_2
La Corte, inoltre, aggiungeva che “la particolare patologia psichiatrica della , come CP_1 correttamente affermato dai giudici di prime cure, ancorché con momenti di compenso e di lucidità, l'ha resa una persona fragile, instabile e soprattutto scarsamente in grado di comprendere a pieno
l'inadeguatezza dei propri comportamenti nei confronti del marito e delle figlie (relazione CTU 2018 a firma del dott. pag. 11)” Per_3
Rispetto agli ulteriori motivi di appello inerenti alle statuizioni di natura patrimoniale la Corte, in ragione dell'evidente disparità reddituale, riteneva adeguato quanto disposto dal Tribunale di Como sia in ordine all'assegno previsto a carico dell' per il mantenimento della moglie, sia rispetto al mantenimento Pt_1
della prole.
Infine, la Corte rigettava anche la richiesta di revoca del sequestro disposto nel corso del giudizio di
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primo grado sull'immobile sito in GE RI di proprietà dell' , reputando sussistenti i Pt_1 presupposti di cui all'art. 156, comma 6, c.c., in ragione del perdurante inadempimento della parte obbligata.
Il Giudizio di
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