Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2024, n. 2078

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2024, n. 2078
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 2078
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

N. 22 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo ConIGliere
dott. Silvia Franzoso ConIGliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 22 2023 r.g. promossa da:
( ), IN PROPRIO E QUALE ADS DI Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 Parte_2 dall'Avv. Bernardo Enza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Indirizzo
Telematico
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato Controparte_2 C.F._2 in atti, dall'Avv. Riponti Danilo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Conegliano (TV), via Padova, n. 37
APPELLATO
1


Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi) appello avverso la sentenza 891/2022 del 24/05/2022 del Tribunale di Treviso
Conclusioni di parte attrice: “L'Avv. Enza Bernardo, nella qualità di procuratrice della IG.ra
in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1 CP_3
si riporta integralmente al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi formulate, nonché
[...]
a tutto quanto rilevato ed eccepito nelle note scritte d'udienza del 21.05.2023 da intendersi, in questa sede, ripetute e trascritte.
Conclude, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello incidentale spiegato da controparte ed il conseguente integrale accoglimento di quello principale.
Chiede che la causa venga decisa.”
Conclusioni di parte convenuta: “Concludendo, questa difesa, preliminarmente chiede la revoca e/o modifica dell'ordinanza del 18.07.2023 di Codesta Ill.ma Corte per le ragioni sopra esposte e, in subordine, in caso di conferma della medesima, rileva la tardività dell'impugnazione principale.
Lo scrivente, richiamati i propri atti, insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., datata 10.09.2018, e non ammessi nell'ambito del procedimento di primo grado (Tribunale di Treviso R.G. 1931/2018), con i testi ivi indicati, in particolare dei capitoli finalizzati a provare le iniziative di visita del IG. e CP_2
l'ostruzionismo della IG.ra (cfr. capp. nr. da 6 a 12;
da 15 a 19;
21;
da 24 a 27);
in Parte_1 subordine chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni”.
FATTO

1.Il giudizio di primo grado.

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.3.2018, in Parte_1
proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno della figlia (9.7.1988), Controparte_3 maggiorenne e portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, l. n. 104/92, conveniva in giudizio l'ex coniuge al fine di sentirlo condannare al pagamento in proprio Controparte_2 favore di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonchè al rimborso pro quota ex art. 1299 c.c. delle spese di mantenimento e mediche già sostenute dalla madre , collocataria della prole, infine al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito da attesta la totale assenza del padre CP_3
dalla sua vita, da liquidarsi ni via equitativa ex art. 1226 c.c.
Il Tribunale con la sentenza oggi impugnata dichiarava inammissibili le domande di aventi ad oggetto il riconoscimento di un contributo per il mantenimento ordinario e le spese straordinarie
2
della figlia in quanto erroneamente introdotte con atto di citazione e non con la specifica procedura camerale ex art. 737 c.c. , trattandosi di questione afferente la modifica delle statuizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9 della legge n.898/70, ratione temporis in vigore, rigettava la pretesa di rimborso pro quota delle spese già sostenute per il passato in assenza di un valido titolo giudiziale (nulle prevedendo la sentenza di divorzio sul punto).
Il Tribunale inoltre, all'esito dell'istruttoria espletata, accoglieva la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, liquidandola in €22.065,07, calcolata all'attualità, compensando integralmente le spese di lite.

2.Il giudizio di secondo grado.

2.1.Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'errata interpretazione da parte del tribunale della domanda introduttiva e delle richieste formulate in prime cure nonchè la violazione
e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.

2.2.Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le domande aventi ad oggetto il diritto di ad essere mantenuta da entrambi i genitori, quale diritto CP_3
indisponibile che sorge fin dalla nascita, e, dunque, il correlativo obbligo del IG. CP_2
nei confronti di costei, obbligo che trova il suo fondamento nell'art. 30, comma 1, Cost.
[...]
(“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”) e nel codice civile (art. 147 c.c. che prevede il dovere di assistenza morale dei figli, richiamando l'art. 315 bis c.c.).

2.3. Trattasi, secondo la prospettazione dell'appellante, di un'autonoma azione giudiziaria (Cass.
n. 11320/2005) che in qualità di figlia maggiorenne e gravemente disabile del convenuto CP_3
(alla quale si applicano, in quanto tale, le disposizioni previste in favore dei figli minori ex art.
337 septies, comma 2, c.c.
), esplicando la sua personale legittimazione basata sulla sua personale titolarità del diritto al mantenimento (Cass. 13184/2011), ha esercitato nei confronti di costui, e non, come invece preteso dal giudice di prime cure, di una contesa endoconiugale instaurata dalla IG.ra , jure proprio, per il riconoscimento di un contributo a carico del Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia. Controparte_2

2.4. L'odierna appellante, quale amministratrice di sostegno della figlia avrebbe agito, CP_3
in nome e per conto di costei, oramai maggiorenne, affinché le venisse riconosciuto il diritto di essere mantenuta dal padre , e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 c.c. da Controparte_2 applicare in relazione all'art. 337 septies, comma 2, c.c. e non ai sensi dell'art. 9 della legge
n.898/70
, né ai sensi dell'art. 433 c.c..
3


2.5. Quale secondo motivo di appello deduce l'erroneità dell'esclusione del diritto di ripetizione, della IG.ra , in via di regresso, delle spese di mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario sostenute, in via esclusiva, per la figlia dal momento che l'obbligazione di CP_3
mantenimento nei confronti dei figli, in quanto collegata allo status genitoriale, sorge direttamente ed istantaneamente con la nascita, per il solo fatto di averli generati ed a prescindere da qualsivoglia domanda o statuizione giudiziale.

2.6. Invero secondo l'appellante il fatto che, con la sentenza di divorzio, non fosse stato stabilito alcun obbligo di contribuzione al mantenimento
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