Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2024, n. 174
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________ Consigliere rel.
3) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere
all'udienza celebrata nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.689/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto
l'appello proposto avverso la sentenza n.262/2022 emessa in data
5 aprile 2022 dal Tribunale- GL di Locri e vertente tra
, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, ora rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale pec ;
Email_1
-APPELLANTE -
E
, C.F. rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura in atti, dall'Avv. Bruno Ferrò, pec
“ ;
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-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 3 ottobre 2022 la l'
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale-G.L. di Parte_2
Locri n.262/2022, emessa il giorno 5 aprile 2022, depositata in pari data con motivazione contestuale.
Con detta decisione, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda condannando l' alla corresponsione Parte_1
della somma di euro 6.200,00 a titolo di compenso per il maggior impegno orario da lavoro in relazione al cd “tempo tuta” in favore della , dirigente medico. CP_1
Con il gravame l' ha illustrato alcune critiche in relazione alla Parte_
sentenza di primo grado.
si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
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La causa è stata fissata con apposito decreto del Presidente di
Sezione, ritualmente comunicato, per la trattazione con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc al 16 febbraio 2024.
Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta entro il termine fissato in coincidenza al giorno 16 febbraio 2024:
Dopo la scadenza la causa è stata assunta in riserva ed il Collegio, tenuta la camera di consiglio il giorno 26 febbraio 2024, all'esito ha deciso come da sentenza depositata e pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, , dirigente medico Controparte_1
dell' , assumeva che, durante lo svolgimento Parte_2
dell'attività lavorativa, doveva indossare e dismettere una divisa e che tale operazione, secondo il Regolamento Aziendale, avrebbe dovuto essere quantificata in trenta minuti.
Richiamando quale fondamento della pretesa l'art. 27, 3° comma, “Clausole speciali”, C.C.N.L. comparto sanità del
20.09.2001, l'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex di CP_2
Locri, l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, ed il
Regolamento Aziendale per la disciplina giuridica delle presenze – assenze dell' di , pretendeva l'erogazione di Pt_2 Parte_2
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una cd indennità da divisa, ossia di una maggiorazione della retribuzione parametrata al maggior impegno lavorativo in termini di tempo richiesto da tale operazione.
Il Tribunale (nel contraddittorio con l' che Parte_1
sosteneva che il regolamento aziendale non potesse essere invocato
a fondamento del diritto in quanto ne era stata differita l'entrata in vigore a regime) affermava l'irrilevanza del regolamento in quanto
l'obbligo di portare la divisa aveva altre fonti e che, una volta provato il contratto di lavoro e l'obbligo di portare la divisa ed allegato l'inadempimento, dovesse essere riconosciuto il diritto.
Accordava pertanto l'importo di euro 6200,00, rettificando i conteggi proposti dalla ricorrente relativi al periodo dal 6 agosto
2016 all'8 novembre 2018 ed a quello dal 9 novembre 2018 al 31 marzo 2019, decurtando dalle competenze pretese quelle maturate nel tempo compreso tra agosto 2016 e agosto 2017 nel quale la ricorrente era in astensione dal lavoro per maternità.
Con l'impugnazione l' evidenzia che la Parte_1
pretesa non poteva essere riconosciuta nei confronti di un dirigente medico.
In primo luogo, la contrattazione nazionale del comparto sanità e decentrata invocata dall'attrice in primo grado e posta a fondamento della decisione non avrebbe riguardato i dirigenti medici per i quali esiste una apposita contrattazione.
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In tal senso avrebbe deposto l'art.24 del T.U. del pubblico impiego in base al quale :<La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica…>>.
Ha allegato che, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe fornito dimostrazione se il tempo, ove imposto e provato, dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si fosse svolto al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro e nello specifico di non avere offerto prova che l' obbligasse i Parte_1
dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Ma soprattutto, nel caso, la maggiore retribuzione non avrebbe potuto essere accordata giacché, in base al TUPI, il trattamento
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economico spettante ai dirigenti sarebbe stato omnicomprensivo, per cui in esso sarebbero rientrati anche eventuali esuberi di orario, poiché il dirigente sarebbe stato tenuto a conseguire il risultato
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