Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2020, n. 03260
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ED nato il [...] avverso la sentenza del 15/11/2018 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato BARBERIO LAURA del foro di ROMA in difesa di LI ED che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 15 novembre 2018 il Giudice di pace di Roma condannò DU IK (di nazionalità albanese) alla pena di euro 9.000 di multa (così determinata previa concessione di circostanze attenuanti generiche) in quanto responsabile della commissione, fino al 13 ottobre 2017, del delitto, accertato in Roma, di cui all'art. 14, comma 5 -ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "tu. immigrazione"), consistito nell'inadempimento, senza giustificato motivo, all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Roma il 3 dicembre 2014 in applicazione del comma 5 -bis dello stesso art. 14. 1.1. A fondamento della decisione la sentenza afferma che: è stata depositata documentazione da cui risulta il "matrimonio dell'imputato con cittadina italiana e relativa cessazione della materia del contendere in relazione al secondo ordine di espulsione del 13.10.17" (all'imputato venne anche contestata la commissione dello stesso reato derivante da inadempimento ad altro ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma il 13 ottobre 2017);
l'imputato è responsabile del reato, costituito dall'inadempimento all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato a lui derivante dal decreto emesso dal Questore di Roma il 3 dicembre 2014;
tale ordine è legittimo per i motivi nella sentenza specificati;
l'imputato, cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, non ha ottemperato, senza giustificato motivo all'ordine contenuto in tale decreto e "nessun elemento degno di pregio giuridico ha fornito la difesa dell'imputato in ordine al giustificato motivo, che, per conforme giurisprudenza della Suprema Corte, non è ritenuto sussistente anche nell'ipotesi di un lavoro regolare, atteso che la disponibilità di risorse per lasciare il T.N. può conseguire da altre attività illecite o non stabili".
2. Per la riforma di tale sentenza l'imputato ha proposto appello (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Laura Barberio) avanti il Tribunale di Roma sula base di quattro motivi di impugnazione.
3. Con decreto emesso il 15 aprile 2019 il Tribunale di Roma, sul presupposto che contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di pace l'imputato può proporre solo ricorso per cassazione (art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000), ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ha ordinato trasmettersi gli atti del processo a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Contro le sentenze di condanna emesse dal giudice di pace l'imputato può proporre: appello, quando la sentenza applica una pena diversa da quella pecuniaria o quando applica una pena pecuniaria e reca condanna anche generica al risarcimento del danno se impugna il capo di condanna, anche generica, al risarcimento del danno (art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000);
ricorso per cassazione, quando la sentenza applica la sola pena pecuniaria (art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000). L'atto contenente l'impugnazione sopra indicata (appello diretto al Tribunale di Roma) deve dunque essere preliminarmente convertito in ricorso per cassazione (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.) sul rilievo che la sentenza impugnata, recante solo condanna del ricorrente alla pena della multa, è solo ricorribile per cassazione e dovendosi prescindere da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione del giudice incompetente da parte dell'imputato, se frutto cioè di errore-ostativo o di scelta deliberata (cfr. Cass. S.U., n.