Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2018, n. 22997

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Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligo, anche per l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l'imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l'assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l'effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, accogliendo la domanda dei promissari acquirenti, aveva subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, anziché dal passaggio in giudicato della medesima).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2018, n. 22997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22997
Data del deposito : 26 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

22997-18 M REPUBBLICA ITNA- IN NOME DEL POPOLO ITNO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CU+CU SEZIONE SECONDA CIVILE R.G.N.3095/'15Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.22997 Lina MATERA -Presidente Sergio GORJAN - Consigliere Rep. Vincenzo CORRENTI - Consigliere C.C. 10/7/2018 Aldo CARRATO - Consigliere Rel. Chiara BESSO DE MARCHEIS - Consigliere Azione ex art. 2932 c.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3095/'15) proposto da: ER IT (C.F.: [...]), ER FA (C.F.: VNR FBA 64L05 H5010) e ER MA (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Andrea Scafa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, v. Cicerone, n. 44;
ricorrenti principali e

contro

-ricorrenti al ricorso incidentale

contro

BELVEDERE IMPIANTI SPORTIVI S.R.L. (C.F.: 07286240580);
OL RU (C.F.: [...]);
OL AR (C.F.: HLL CRL 37 E18 501M);
OL FALA (C.F.: [...]);
OL SC (C.F.: [...]);
OL AN (C.F.: [...]);
ON CE (C.F.: [...]);
EL LL (C.F.: [...]);
ON EL (C.F.: [...]), ON IL (C.F.: [...]), OL ZI (C.F.: [...]) e CA UR (C.F.: [...]), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Rodolfo PO e Massimo Bersani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, viale delle Milizie, n. 138;
- controricorrenti ricorrenti incidentali · - - Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3764/2014, depositata il 9783 5 giugno 2014 (e non notificata);
118 1 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 luglio 2018 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, per l'assorbimento del quarto motivo di detto ricorso nonché per il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso principale, oltre che per la reiezione del ricorso incidentale;
uditi l'Avv. Andrea Scafa per i ricorrenti principali e l'Avv. Massimo Bersani per i controricorrenti-ricorrenti incidentali.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 12992/2014 (depositata il 15 giugno 2014), il Tribunale di Roma, pronunciando sull'azione di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. avente ad oggetto plurimi contratti preliminari relativi alla cessione di partecipazioni sociali dell'intero capitale del centro sportivo "Belvedere sul mare" di Ardea, e, in subordine, di risoluzione dei medesimi contratti proposta da EN BI, EN TA e EN MA nei confronti di AR AR, PO BR, OL AR, OL BIla, OL NA, SA EL, EL MA, OL CE, AR AN, AR IL e PO NZ, nonché nei riguardi della s.r.l. Belvedere Impianti Sportivi, così provvedeva: - dichiarava la risoluzione degli undici contratti preliminari aventi ad oggetto le dedotte quote sociali della s.r.l. Belvedere Impianti Sportivi stipulati tra le parti il 30 giugno 1997 per colpevole inadempimento degli attori, quali promissari acquirenti;
condannava gli undici convenuti promittenti venditori al pagamento, pro quota, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 310.748,28, oltre interessi, ciascuno in misura pari alla rispettiva partecipazione sociale nella Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., a titolo di restituzione delle somme ricevute in conto prezzo al netto della penale contrattualmente pattuita;
- condannava la Belvedere Impainti Sportivi s.r.l. a pagare agli attori, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., la somma complessiva di euro 198.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
2 rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti, compensando integralmente le spese giudiziali. Decidendo sull'appello proposto da tutte le parti convenute nel giudizio di primo grado e nella costituzione degli appellati EN (i quali, a loro volta, formulavano appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3764/2014 (depositata il 5 giugno 2014), in parziale accoglimento sia del gravame principale che di quello incidentale (respinti per il resto) ed in riforma dell'impugnata sentenza, costì statuiva: trasferiva, dagli undici promittenti venditori (convenuti in primo grado), la proprietà delle quote delper ognuno nella frazione di cui erano titolari - capitale sociale della s.r.l. Belvedere Impianti Sportivi, in favore e "pro indiviso", dei promissari acquirenti EN BI, MA e TA;
- subordinava il trasferimento della proprietà delle quote di capitale sociale, al pagamento, entro il termine di 120 giorni dal deposito della sentenza, da parte degli acquirenti EN ed in favore dei venditori, del complessivo residuo prezzo di euro 515.000,00, da corrispondersi in favore dei venditori, nella misura per ciascuno di essi per come risultante dall'art. 4 dei contratti preliminari del 30 giugno 1997, dagli stessi appellanti principali sottoscritti;
- subordinava, altresì, il trasferimento della proprietà delle suddette quote di capitale sociale al pagamento, entro lo stesso termine di 120 giorni dal deposito della sentenza, da parte degli acquirenti EN ed in favore dei venditori degli interessi al tasso annuale pari al 7% sui giorni di mora sino al saldo sulle corrispondenti rate di prezzo del mese di aprile 2002 risultanti dall'art. 4 dei medesimi contratti preliminari;
- subordinava, inoltre, il trasferimento delle suddette quote di capitale sociale alla ratifica, sempre nel medesimo termine di 120 giorni dal deposito della sentenza, da parte degli acquirenti dell'operato svolto sino al pagamento del prezzo di cui ai due precedenti punti del dispositivo, da parte dell'amministratore in carica della s.r.l. Belvedere Impianti Sportivi;
- condannava gli appellati EN al pagamento, con vincolo solidale, della somma di euro 43.898,83 in favore di AR AR e della somma di euro 95.544,52 a vantaggio di PO BR;
3 compensava, per intero, tra le parti le spese del doppio grado di giudizio (comprese quelle relative alla fase cautelare svoltasi in primo grado), ponendo definitivamente a carico delle parti, per la metà ciascuna, le spese della c.t.u. eseguita nel giudizio di prime cure. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte capitolina respingeva, in primo luogo, i primi due motivi dell'appello principale inerenti al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio e dell'eccezione di inapplicabilità, alla domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., del c.d. rito societario per l'insussistenza di alcun pregiudizio al diritto di difesa. Esaminando, poi, con riferimento al merito della causa, per priorità logica, l'appello incidentale dei EN, la Corte territoriale ravvisava la fondatezza del quarto motivo nella parte in cui si censurava il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica che gli stessi appellanti incidentali avevano reiterato in via principale, senza subordinarla espressamente all'accoglimento della riduzione del prezzo. A tal proposito, il giudice di appello, ricostruita la vicenda nel suo svolgimento fattuale, riteneva accertato che avuto riguardo alle pattuizioni contenute negli undici contratti - preliminari e alla pacifica circostanza che la data fissata per la stipula dei contratti definitivi era stata fissata in quella del 20 luglio 2002 a quest'ultima data i promissari acquirenti avevano corrisposto la somma di euro 517.913,80, che risultava superiore alla metà del prezzo di cessione complessivamente convenuto (comprensivo, per volontà negoziale, degli interessi compensativi al 7% annuo);
pertanto, sussistendone le condizioni e andando di diverso avviso a quanto statuito dal giudice di primo grado, si erano venuti a configurare i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dai EN ai sensi dell'art. 2932 c.c. con riferimento ai contratti di vendita delle quote sociali dedotti in causa (senza, tuttavia, la riduzione del prezzo stesso), con la correlata fissazione del residuo saldo da corrispondersi, in favore dei promittenti venditori (e nella quota per ciascuno spettante), nella misura di euro 515.000,00, da versarsi secondo le condizioni precedentemente individuate, da cui conseguiva il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento dei promissari acquirenti EN. 4 La Corte laziale provvedeva, altresì, sulla restituzione dei mutui in favore di AR AR e PO BR, nella misura ritenuta provata. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione EN BI, EN TA e EN MA, articolato in sei complessi motivi (di cui il terzo scomposto in 4 sub-motivi ed il quarto in 7 sub-motivi), al quale hanno resistito con un unico controricorso tutte le parti intimate (ivi compresa la s.r.l. Belvedere Impianti Sportivi), contenente anche ricorso incidentale riferito a due motivi. A loro volta i ricorrenti principali hanno avanzato controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c.. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel rispetto dell'art. 378 c.p.c. . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima censura (attinente ai capi e/o parti della sentenza impugnata nelle quali gli eventi posti come condizione per il trasferimento della proprietà delle quote erano stati fissati nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza anziché dal suo passaggio in giudicato) i ricorrenti principali hanno dedotto l'assuntain relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - - violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., sul presupposto che, anche per effetto della portata delle sentenza delle Sezioni unite n. 4059/2010, poiché le sentenze emesse ex art. 2932 c.c. sono prive, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di un'efficacia esecutiva anticipata rispetto al momento della formazione del giudicato, anche il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per il pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori sulla nona rata così come per la ratifica dell'operato dell'amministratore in carica sarebbe dovuto decorrere da tale momento

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