Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2022, n. 30681

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2022, n. 30681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30681
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VA DI nato a [...] il [...];
nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 25/10/2021 del tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pietro Molino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla misura della pena con rideterminazione a cura della Corte di Cassazione nella misura di euro 4500,00 di ammenda. Con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2021, il tribunale di Napoli Nord condannava VA DI in relazione ai reati ex artt. 256 commi 1 e 2 lett. a) e b) del Dlgs. 152/06, 269 del Dlgs. 152/06 e 137 del medesimo Dlgs.

2. Avverso la predetta sentenza VA DI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo motivo, vizi ex art. 606 comma i lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il tribunale, nel rigettare la richiesta del riconoscimento della particolare tenuità del fatto avrebbe omesso di considerare le argomentazioni difensive, illustrative della sussistenza dei presupposti al riguardo, come indicati analiticamente in ricorso. Il giudice non avrebbe verificato l'eventuale sussistenza di danni ambientali né l'abitualità o meno della condotta dell'imputato. Vi sarebbe altresì contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego delle generiche e della speciale tenuità del fatto da una parte, e l'applicazione, dall'altra, della pena alternativa dell'ammenda.

4. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma i lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La relativa valutazione dovrebbe tenere conto dei nuovi e ulteriori fattori non previsti dal diritto positivo per le circostanze tipizzate, e quindi il giudice avrebbe dovuto considerare profili evidenziati dalla difesa, quali la condotta successiva al reato tenuta dal ricorrente e l'ammissione degli addebiti. Peraltro, il diniego in questione sarebbe

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