Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2018, n. 18090
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
GRAZIA MICCOLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Cosenza con cui CA OT era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riducendo la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione e revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
2. L'imputato, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, veniva condannato per avere: a) distratto dalla massa fallimentare beni del valore di euro 452.881,98, pari alle forniture ricevute e non rinvenute;
b) non istituito i libri e le altre scritture contabili, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione e del patrimonio e del movimento degli affari;
con l'aggravante di avere posto in essere più fatti di bancarotta.
3. Avverso tale sentenza l'imputato, con atto sottoscritto dal proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.
3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 598, 601, 178 e 179 cod. proc. pen.. Sostiene il ricorrente di aver ritualmente dedotto innanzi alla Corte di Appello l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, il quale sarebbe stato erroneamente notificato al difensore "in proprio";
tale dicitura indicherebbe in modo inequivoco che l'atto era diretto al solo difensore e non a quest'ultimo per conto dell'imputato, come invece prescritto dall'art. 161 del codice di rito. Nel caso in cui la notificazione presso il domicilio eletto dall'imputato risulti impossibile, si renderebbe infatti necessaria una doppia notifica, rispettivamente al difensore ed all'imputato presso il suo difensore. L'imputato non si sarebbe peraltro mai reso irreperibile presso il domicilio eletto, come dimostrato dalla riuscita notificazione dei restanti atti del procedimento in tale luogo. La Corte ha quindi errato nell'osservare che, dopo il duplice tentativo di notifica all'imputato presso il domicilio eletto, il decreto di citazione a giudizio sia stato correttamente notificato al difensore mediante PEC. Dall'omessa citazione dell'imputato discende una nullità assoluta ed insanabile, tale da inficiare l'intero giudizio di appello e la sentenza impugnata.
3.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali.
3.2.a Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto integrato il reato di bancarotta distrattiva in mancanza di qualunque accertamento in ordine alla presenza dei beni in questione nelle sedi aziendali presso cui sarebbero stati consegnati. Dall'esame dei testi sarebbe infatti emerso come nessuno si sia mai materialmente recato presso tali sedi per verificare la effettiva presenza dei beni, ovvero per constatare la loro assenza;
non essendosi svolta alcuna ricerca in tal senso, non sarebbe possibile affermare che i beni non siano stati rinvenuti. L'argomentazione della Corte si presenterebbe quindi illogica e carente poiché si sarebbe istituita una sorta di equipollenza tra dichiarazione di fallimento e distrazione dei beni, prescindendosi dalla prova di quest'ultima.
3.2.b Secondo il ricorrente la Corte ha inoltre errato nel ritenere configurato il reato di bancarotta documentale esclusivamente sulla base della mancata consegna delle scritture contabili al Giudice fallimentare;
tale circostanza non risulterebbe sufficiente in sede penale, dovendosi ulteriormente accertare la mancata tenuta di tali scritture. Analogamente a quanto lamentato con riguardo ai beni ed alle forniture, non sarebbe stata inoltre svolta alcuna verifica presso le altre sedi aziendali tesa a rinvenire fatture ed altra documentazione