Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 21772
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AB RI, nata a [...] il [...] AB AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 25 febbraio 2020 dalla Corte d'appello di Roma Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 9 febbraio 2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi gli avv.ti Mirko Scorsone e Giancarlo Rizzo, difensori rispettivamente di BA RI e BA IA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 febbraio 2020 la Corte d'appello di Roma, previa riqualificazione del fatto sub A) nel delitto di cui all'art. 629 cod. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui AB RI e AB AR sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina (capo A) e AB AR anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Secondo la ricostruzione in fatto, operata dalla Corte territoriale, gli imputati avevano avuto una discussione con SO OM e BA IA, dopo aver sottratto il cellulare, caduto durante la discussione al SO, aveva detto a quest'ultimo che gliel'avrebbe consegnato, se avesse a sua volta restituito la somma di euro 20,00, che il fratello gli aveva dato in cambio di sostanza stupefacente. Il Tribunale ha qualificato il fatto come rapina del cellulare mentre la Corte d'appello, avendo ritenuto che il fine degli imputati fosse non di sottrarre il telefono ma di ottenere la restituzione della somma, versata quale prezzo della cessione di sostanza stupefacente, ha sussunto il fatto nell'ambito dell'art. 629 cod. pen. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di AB RI ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per travisamento della prova e, specificamente, del verbale di convalida dell'arresto nonché violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen.. La Corte d'appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dagli imputati, pur ritenute attendibili, avendo trascurato che l'aggressione era stata provocata dalla persona offesa ed era avvenuta prima e non dopo la sottrazione del telefono, come invece ritenuto in sentenza. L'estemporaneità dell'azione, che avrebbe portato all'apprensione del cellulare da parte di BA IA nel mentre il fratello era intento a litigare, avrebbe impedito che si potessero concretizzare i requisiti soggettivi minimi di cui agli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., su cui la Corte sarebbe stata silente;
2) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi della tentata estorsione, non essendovi stata la restituzione della somma di denaro, cui era diretta la violenza esercitata. Il difensore di AB AR ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per travisamento della prova e, specificamente, del verbale di convalida dell'arresto nonché violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. La Corte d'appello avrebbe travisato le dichiarazioni rese dagli imputati, pur ritenute attendibili, avendo trascurato che l'aggressione era stata provocata dalla persona offesa ed era avvenuta prima e non dopo la sottrazione del telefono, come ritenuto in sentenza. L'estemporaneità dell'azione, che avrebbe portato all'apprensione del cellulare da parte di BA IA nel mentre il fratello era intento a litigare, interrotto solo dall'intervento della Polizia giudiziaria, avrebbe impedito che si potessero concretizzare i requisiti soggettivi minimi di cui agli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen., su cui la Corte sarebbe stata silente;2) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi della tentata