Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 37160
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma c/o Banca TE AN LO s.p.a - De LO AN, HE RA, RO SE e NT SA - De LO AN, ID RN IA • TI MA nato a [...] il [...] • IN LE • EL GI • IN RO • TI ND • OP OB nato a [...] 1'08/06/1965 • ER LA (anche in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle minori' L.M. lei M.L. p • UD BI nato a [...] il [...] • UD IA • UD IA • AR GI • ZI AL nato a [...] il [...] avverso il decreto in data 17/04/2019 della Corte di Appello di Roma - sezione Misure di prevenzione visti gli atti, il decreto e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione adita voglia: 1) in accoglimento del ricorso del P.G. annullare con rinvio per nuovo esame la declaratoria di accertamento della buona fede di TE AN LO S.p.A. in relazione al credito garantito con ipoteca sull'immobile e sul terreno siti in OF (RM) via Monte Capelletto (cespiti formalmente intestati ad LE MA e confiscati a MA NA);
2) dichiarare inammissibili i rimanenti ricorsi del P.G.;
3) annullare senza rinvio il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di OB AC ai sensi dell'art. 4 Gomma I lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
dichiarare inammissibile nel resto il ricorso proposto dal AC e dai terzi interessati;
4) annullare il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di MA NA ai sensi dell'art. 4 Gomma 1 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con rinvio per nuovo esame limitatamente alla durata della misura applicata;
dichiarare inammissibili nel resto ricorsi proposti dal NA e dai terzi interessati;
5) annullare il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di AL BU ai sensi dell'art. 4 Gomma 1 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con rinvio per nuovo esame limitatamente alla durata della misura applicata;
dichiarare inammissibili nel resto il ricorso proposto dal BU;
6) dichiarare inammissibile il ricorso di BI EN e dei terzi interessati.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il presente procedimento ha ad oggetto i ricorsi presentati avverso il decreto emesso il 17/04/2019 dalla Corte di Appello di Roma - sezione misure di prevenzione, con il quale, per la parte che qui interessa, la corte territoriale: - confermava integralmente il provvedimento del Tribunale di Roma del 12/03/2018, sezione Misure di Prevenzione, di applicazione nei confronti di OB AC della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG (per anni 3) nonché la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del proposto e dei terzi interessati LA PI (moglie), I un. I e I M.L. pigli minori);
- in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Roma, applicava a MA NA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG (per anni 3 e mesi 8), qualificando la sua pericolosità sociale anche ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del vigente codice antimafia;
confermava la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del proposto e dei terzi interessati LE MA (convivente more uxorio), RO MA, GI OL e ND NA (figlio del proposto);
- in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Roma applicava a AL BU la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG (per anni 3 e mesi 6), qualificando la sua pericolosità sociale anche ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del vigente codice antimafia;
confermava la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del proposto;
- confermava il provvedimento del Tribunale di Roma, di applicazione nei confronti di BI EN della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG, riducendone la durata ad anni 2 e mesi 6;
confermava integralmente la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del proposto e dei terzi interessati IA EN e NA EN (germani del proposto) e GI MA (madre del proposto);
- in riforma del provvedimento del Tribunale di Roma accertava la buona fede di TE AN LO S.p.A. in relazione al credito garantito con ipoteca sull'immobile e sul terreno siti in OF (RM) via Monte Capelletto (intestati ad LE MA e confiscati a MA NA) e revocava la disposta cancellazione della relativa ipoteca iscritta su tali cespiti;
- in riforma del provvedimento del Tribunale di Roma revocava la confisca dell'immobile sito in Roma al civico 10 di Piazza Cavour, disponendone la restituzione al titolare RN IA ID;
- confermava il provvedimento del Tribunale di Roma (appellato dal P.M.) con il quale era stata respinta la richiesta di confisca dello stabilimento balneare, con annesso ristorante, sito in Fregene e denominato "Miraggio Club" formalmente della società MA s.r.l. facente capo alla famiglia HE ma ritenuto riconducibile al proposto AN De LO, con conseguente revoca del sequestro di prevenzione.
2. Occorre accennare in estrema sintesi alle vicende processuali relative al giudizio di pericolosità sociale dei soggetti destinatari delle applicate misure di prevenzione personale (art. 4 d.lgs. 159/2011 - cd. codice antimafia) e patrimoniale (art. 16 che rinvia all'art. 4), con specifico riferimento agli esiti, ormai definitivi, del procedimento penale scaturito dall'indagine denominata "Mondo di Mezzo " che ha coinvolto la maggior parte dei proposti, 2.1 li giudice della prevenzione di primo grado rilevava che il Gip presso i1 Tribunale di Roma ed il Tribunale per il riesame avevano ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria relativa all'esistenza di un unico sodalizio di natura mafiosa, capeggiato dal NA e dal ZZ e del quale faceva parte, tra gli altri, il AC, L'anzidetta aggregazione criminale operava, secondo i Giudici della cautela, in due diversi settori: uno, più propriamente criminale, relativo ai delitti di usura e di estorsione, avente sede presso il distributore di corso NC, del quale era titolare il AC e dove NA incontrava, tra gli altri, il suo braccio destro IA e l'esecutore materiale delle attività violente, VI;
l'altro, riguardante l'acquisizione con metodi illeciti, a favore delle Cooperative facenti capo al BU, degli appalti di servizi nei settori della raccolta rifiuti, dell'accoglienza immigrati, del verde pubblico e dell'emergenza abitativa dell'Amministrazione Capitolina e delle relative società partecipate (A.M.A.
5.p.a. ed E.U.R. S.p.a.). L'anzidetta prospettazione non superava, però, il vaglio dibattimentale, giacché il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20 luglio 2017, riconduceva i fatti nella fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., ritenendo che fossero ravvisabili due distinti sodalizi, uno dedito ad attività criminali tradizionali e l'altro al settore degli appalti pubblici. Alla luce delle diverse soluzioni adottate nell'ambito procedimento penale in punto di connotazione dell'associazione, il Tribunale della prevenzione non riteneva praticabile lImpostazione, sostenuta dall'accusa, della pericolosità qualificata dei proposti ai sensi dell'art. 4, primo comma lett, a) cod. antimafia, affrontando poi la posizione di ciascuno di essi ed inquadrando, sulla base delle pregresse condotte e di quelle desumibili dal processo penale in corso, (anche) MA NA, OB AC, AL BU nella categoria criminologica di cui all'ad, 4 lettera c) in relazione all'art. 1 lettera a) e b) cod. antimafia. Quanto a BI EN e a AN De LO, per i quali non era stata riconosciuta, nell'ambito del procedimento penale, l'appartenenza all'associazione né la commissione di reati-fine, il Tribunale della prevenzione inquadrava: la pericolosità del EN nella categoria criminologiche di cui all'art. 1 lettera a) e b) poiché egli era gravato da precedenti penali (per violazione della disciplina sugli stupefacenti, ricettazione, lesioni, detenzione illecita di armi, omicidio e rapina, risalenti agli anni '90) ed era stato definitivamente ritenuto responsabile, a seguito di giudizio abbreviato, del delitto di usura, commesso nel 2013, nonché nella categoria di pericolosità qualificata cui all'art. 4 lettera b) poiché egli era indiziato del delitto di cui all'ad, 12 quinquies del d.l. 306/1992 (ora art. 512 bis c.p.);
la pericolosità del De LO, sebbene incensurato, nella categoria criminologica di cui all'art, 4 lettera c) in relazione all'art. 1 lettera a) e b) in ragione dei rapporti da lui intrattenuti con i massimi esponenti della criminalità romana (AL e NA), della condanna non definitiva per il delitto di favoreggiamento personale con riferimento all'associazione capeggiata dal NA e del fatto che egli era abitualmente dedito a traffici delittuosi, che gli consentivano di tenere un elevato tenore di vita, derivante dall'impiego dei proventi di attività delittuose nonché nella categoria di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lettera b) perché indiziato di aver posto in essere delitti di trasferimento fraudolento di valori e destinatario, in riferimento a tali ipotesi di reato, di misura cautelare personale. Il primo giudice, quindi, appurata e delimitata temporalmente la pericolosità dei proposti, esaminava le problematiche concernenti la misura patrimoniale, dando atto dell'esito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dal perito Prof. LO Ravazzin, nominato al fine di eseguire la ricostruzione completa della formazione dei singoli patrimoni;
riportava le tabelle riassuntive dei flussi in entrata e in uscita, cosi come accertati dal perito, per ciascun proposto, ivi compresi i suoi