Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2020, n. 29574

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2020, n. 29574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29574
Data del deposito : 24 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

irra, in lingua ceca «Budéjovice», facendo valere a tal fine il proprio risalente preuso sul marchio di fatto «EI», poi registrato da A.B. in Italia nel 1993 al n.589.905. B.B. si difese eccependo, al fine di paralizzare l'avversaria domanda, la natura decettiva del marchio di A.B., a causa della celebrità della birra artigianale di Budweis e della produzione effettuata altrove e con differenti ingredienti e metodiche della birra da parte di A.B.;
in via riconvenzionale B.B., a prescindere dal rischio di inganno del pubblico, chiese la tutela del segno come indicazione geografica in forza di registrazioni efficaci in Italia e propose domande di accertamento di atti di concorrenza sleale e di inadempimento rispetto a impegni contrattuali assunti da A.B. dapprima nel 1911 e poi nel 1939. B.B. fece poi valere anche lo jus superveniens costituito dal Trattato di AT del 16/4/2003 con cui la Repubblica ceca aveva aderito alla Unione Europea e l'indicazione geografica protetta (acronimo: IGP) secondo il diritto europeo sul presupposto che i tre toponimici in lingua ceca identificassero birre non producibili altrove. Con sentenza n.11290 del 2005 il Tribunale di Roma dichiarò la nullità per mancanza di novità dei tre marchi di B.B. e respinse le sue domande riconvenzionali: a ciò risolvendosi in forza dell'accertato preuso da parte di A.B., dell'irrilevanza del luogo di produzione della birra e dell'inapplicabilità della tutela riservata alle IGP in forza del Trattato, riferita alle espressioni in lingua boema e non a quelle in lingua tedesca.

1.2. All'esito del giudizio di appello, la Corte di appello di Roma con sentenza n.1082/2007 rigettò il gravame proposto da B.B., sia con riferimento alla natura decettiva del marchio di A.B., sia con riferimento all'invocata tutela come IGP, dando rilievo al nome ufficiale della città espresso in lingua ceca, mentre la pretesa indicazione geografica era espressa in lingua tedesca.

1.3. Con la sentenza n.21023 del 13/9/2013, per quanto in questa sede rileva, la Corte di Cassazione accolse il quarto motivo del ricorso principale proposto da B.B., dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi. Con tale motivo B.B. aveva denunciato l'illiceità della registrazione di marchio da parte di A.B. in quanto idoneo ad ingannare il pubblico circa l'ambiente di origine o i pregi del prodotto per il quale il marchio era stato depositato. A tal proposito la Cassazione osservò che la motivazione della sentenza sul punto era basata sull'unica affermazione che la parola «EI» non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta «Budejovice», che corrisponde al nome di una attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca dell'antica città ceca di Budweis, non corrispondeva ad alcuna attuale località geografica;
che essa quindi si basava sulla considerazione che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non potessero continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica;
che invece nessuna norma prevedeva che le denominazioni geografiche, ovvero i nomi geografici, fossero solo quelli attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti;
che l'art. 14 cod.propr.ind. prevedeva l'illiceità di quei segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, riferendosi genericamente alla provenienza geografica, termine di per sé in grado di comprendere qualunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico;
che pertanto la denominazione geografica continuava a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdurava, anche se non era più ufficialmente usata;
che la questione in esame non era coperta dal giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza n.13968 del 2002 della Corte di Cassazione, che in proposito si era limitata a una statuizione di assorbimento, emessa in rito e insuscettibile di formare giudicato. La Cassazione aggiunse inoltre «In particolare la Corte di rinvio dovrà tenere conto del principio dianzi affermato nel rivalutare la questione posta con il primo motivo del presente ricorso relativo alla protezione accordata come indicazioni geografiche dal trattato di AT del 2003 a tre denominazioni in lingua ceca della birra prodotta dall'ente ricorrente.» 1.4. La Corte di appello di Roma, adita in sede di rinvio, con la sentenza n.4430 del 12/7/2016 respinse la domanda proposta da A.B. e la domanda riconvenzionale proposta da B.B., compensando le spese processuali dell'intero giudizio.

1.5. Avverso tale decisione propose ricorso per cassazione B.B. con sedici motivi a cui resistette A.B. anche con ricorso incidentale basato su tre motivi. Con la sentenza n. 2499 del 13/2/2018, oggetto della presente impugnazione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale di B.B., ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale di A.B. e ha dichiarato inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa, anche per le spese della fase di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

2. Con atto notificato il 7/6/2018 ha proposto controricorso HE BU LLC, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione per revocazione. La ricorrente ha depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ. datata 26/2/2020. L'udienza di discussione fissata per il 26/3/2020 ha subito necessario differimento a causa della sospensione dei procedimenti giudiziari per l'emergenza Covid 19. In data 16/6/2020 le parti ricorrenti del procedimento recante il numero di r.g. 5967/2020 hanno chiesto l'immediata rimessione del fascicolo alla 10 sezione civile, ove era pendente il ricorso r.g. 12466/2018 relativo al presente ricorso per revocazione proposto da B.B. avverso la sentenza n.2499/2018 per la stretta connessione delle vicende processuali, per la riunione o la discussione unitaria dei due procedimenti. Con provvedimento del 17/7/2020 l'istanza è stata accolta ed è stata fissata udienza di discussione nella stessa data del 29/9/2020 per entrambi i ricorsi.In data 29/7/2020 la ricorrente ha depositato ai sensi dell'art.372 cod.proc.civ. copia della sentenza n.3796/2020 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 28/7/2020, pronunciata in conseguenza del rinvio disposto dalla sentenza impugnata n.2499 del 2018 della Corte di Cassazione. Nella stessa data del 29/7/2020 la controricorrente ha sostituito il collegio difensivo. La ricorrente ha depositato seconda memoria ex art.378 cod.proc.civ. datata 7/9/2020. La resistente ha depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ. datata 23/9/2020. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La causa è stata discussa oralmente all'udienza pubblica del 29/9/2020. Ricorso n.5967/2020 3. Con sentenza parziale n. 7988 del 3/7/2017 il Tribunale di Milano - previa separazione disposta con contestuale ordinanza di varie domande indicate al punto n.17 della sentenza stessa - si è pronunciato su numerose altre domande, ritenute immediatamente suscettibili di decisione con riferimento alle proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali nella causa promossa nel 2014 congiuntamente da B.B. e da alcune imprese distributrici LS Trade s.r.l. (di seguito, semplicemente, LS), BI IG Import Export s.r.l. (di seguito, semplicemente, BI) e K.KI G.m.b.h. (di seguito, semplicemente KI) nei confronti di A.B. e della consociata HE BU BE Italia s.p.a. (di seguito A.B. Italia). Il Tribunale con la predetta sentenza:a) ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalle attrici di accertamento della situazione di incompatibilità di un membro del collegio;
b) ha dichiarato inammissibili tutte le domande svolte da LS e KI nei confronti delle due convenute A.B. e A.B. Italia per difetto di legittimazione attiva o perché già decise con sentenza passata in giudicato, escluse le domande di risarcimento del danno per concorrenza sleale verso A.B. Italia, e di risarcimento del danno per responsabilità da reato e di arricchimento senza causa verso entrambe le convenute;
c) ha dichiarato inammissibili tutte le domande svolte da BI nei confronti delle due convenute A.B. e A.B. Italia per difetto di legittimazione attiva, escluse le domande di risarcimento del danno per concorrenza sleale, di risarcimento del danno per responsabilità da reato e di arricchimento senza causa verso entrambe le convenute;
d) ha dichiarato inammissibili tutte le domande svolte da B.B. nei confronti delle due convenute A.B. e A.B. Italia fondate sui contratti del 1911 e del 1939, nonché sull'asserita «reviviscenza» dei marchi dichiarati nulli nel giudizio conclusosi con la sentenza della Cassazione n.13168/2002;
e) ha dichiarato inammissibile la domanda svolte da B.B. nei confronti di A.B. di nullità della frazione italiana del marchio internazionale EI registrato il 30/9/2004 al n. 835.737;
f) ha dichiarato la litispendenza relativamente a tutte le altre domande proposte da B.B. verso A.B., con esclusione della domanda di determinazione del quantum risarcibile;
g) ha condannato le società attrici alla rifusione delle spese di lite. Con la contestuale ordinanza il Tribunale ha ordinato la nuova iscrizione a ruolo della causa relativa alle domande separate che dovevano proseguire, adempimento peraltro non espletato dalle parti attrici con la conseguente estinzione del giudizio.

4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le attrici B.B., BI, LS e KI svolgendo nove motivi per ottenere la totale riforma della pronuncia impugnata, nonché dell'ordinanza di separazione, di cui hanno lamentato l'abnormità. Hanno proposto appello incidentale le appellate A.B. e A.B. Italia sulla base di sei motivi, svolti per scrupolo difensivo e in via subordinata, salvo gli ultimi due. Con la sentenza n.5034 del 16/12/2019 la Corte di appello di Milano ha rigettato sia l'appello principale, sia quello incidentale, confermando

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