Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2019, n. 28615

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In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2019, n. 28615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28615
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

M 286 15-2019 ORIGINALE ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LOCAZIONE ABITATIVA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 14170/2017 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 28615 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.

1. Dott. ADELAIDE AMENDOLA Presidente Ud. 11/07/2019 Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere PU Dott. EMILIO IANNELLO Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI Consigliere Dott. MARILENA GORGONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14170-2017 proposto da: ' domiciliata ex lege in ROMA, NI CRISTIANA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OTELLO BAGALINI;
ricorrente

contro

AT RD, domiciliato ex lege in ROMA, 2019 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 1607 rappresentato e difeso dagli avvocati CORRADO GIOACCHINI, ROBERTA TACCONELLI;
controricorrente 1 nonchè

contro

LI ND ;
- intimata - Nonché da: LI ND domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO DE SANTIS;
ricorrente incidentale avversO la sentenza n. 1431/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
3. 2 RG n. 14170-2017 FATTI DI CAUSA IA NI ricorre per la cassazione della sentenza n. 431/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il 6 marzo 2017, basandosi su due motivi. Resistono con controricorso DO LP e AN NI, la quale propone altresì ricorso incidentale, articolato in otto motivi. La ricorrente espone di aver ottenuto, insieme con il marito DO LP, nel settembre 2000, in locazione da AN NI l'appartamento di civile abitazione, sito in San Benedetto del Tronto, per la durata di quattro anni, rinnovati con successivi accordi fino al 31 agosto 2012, per il canone mensile di L. 400.000, pari ad euro 206,58;
di aver corrisposto alla locatrice, su sua richiesta, canoni maggiori rispetto a quelli previsti nel contratto, sin dall'entrata in vigore dell'euro, arrivando a versare, dal gennaio 2007, euro 550,00 al mese;
di aver omesso di versare il canone mensile a far data dall'ottobre 2011 al fine di recuperare, mediante compensazione, gli importi corrisposti e non dovuti;
di aver ricevuto dalla locatrice una prima diffida a pagare il canone maggiorato il 24 febbraio 2012, seguita da altri solleciti;
di essersi, quindi, determinata a rilasciare l'immobile il 27 aprile 2012;
di essere stata ingiunta, con decreto n. 581/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno, a pagare euro 3.850,00, pari all'ammontare di sette canoni mensili di euro 550,00, euro 907,38, per oneri condominiali scaduti, ed euro 156,31, per l'imposta di registro, per un totale di euro 4.913,69, oltre agli interessi di mora, a decorrere dal 23 marzo 2012, ed alle spese della procedura monitoria;
di aver fatto opposizione al decreto ingiuntivo, facendone valere la illegittimità, e di avere formulato, in quella sede, • domanda riconvenzionale per ottenere la ripetizione di euro 13.325,00 ovvero la minor somma accertata giudizialmente, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al canone di locazione dovuto dal 9 marzo 2008 - data di proposizione della domanda giudiziale al 9 marzo 2013 data del ricorso in opposizione al - - decreto ingiuntivo -;
di aver chiesto la compensazione delle somme dovute per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo, cioè gli oneri condominiali, l'imposta di 3 RG n. 14170-2017 registro e le spese della procedura monitoria, con gli importi dovutile dalla locatrice. Con separato ricorso, poi riunito, DO LP eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, adducendo che il Tribunale aveva assegnato alla moglie, l'odierna ricorrente, l'appartamento in sede di separazione personale. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 551/2015, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, condannava l'opponente a pagare le spese della procedura alla controparte, ritenendo che la conduttrice non avesse mai contestato gli aumenti dei canoni locatizi e, al contrario, che avesse confessato stragiudizialmente la sopravvenuta locazione di un garage, in aggiunta all'appartamento. Respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di DO LP, perché il provvedimento di assegnazione in uso della causa coniugale non aveva specificato chi dovesse farsi carico del pagamento del canone di locazione e per il carattere provvisorio del provvedimento: provvisorietà che giustificava l'inapplicabilità dell'art. 6 della I. n. 392/1978. L'odierna ricorrente impugnava la decisione di prime cure;
negava, quindi, di aver perso il diritto di contestare la pretesa creditoria della locatrice, dato che il diritto non si era prescritto;
contestava che la locazione comprendesse anche la disponibilità del garage e che ciò avesse giustificato l'aumento del canone locatizio, posto che il garage era stato concesso semmai in comodato gratuito e che comunque costituiva una pertinenza dell'immobile locato, perciò, ove fosse stato concesso in locazione separatamente dall'immobile, il contratto di locazione relativo avrebbe dovuto stipularsi per iscritto, alla luce della I. n. 431/1988;
negava che l'aggiornamento Istat fosse mai stato richiesto dalla locatrice e assumeva che comunque esso avrebbe portato il canone iniziale ad ammontare, alla data del rilascio, tutt'al più ad euro 241,91. Proponevano gravame anche AN NI, chiedendo il rigetto dell'appello, e DO LP;
quest'ultimo, con appello incidentale, lamentava che la Corte territoriale non avesse accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonostante l'espressa dichiarazione con cui l'odierna ricorrente aveva riconosciuto di essere conduttrice ex lege dell'immobile e, con 4 RG n. 14170-2017 appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, chiedeva che venisse dichiarata la nullità degli aumenti del canone di locazione nel periodo compreso tra il gennaio 2007 e la data di rilascio dell'immobile. La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di DO LP;
accoglieva parzialmente l'appello principale, ritenendo che la corresponsione di un canone di locazione più elevato rispetto a quello previsto nel contratto scritto e registrato non fosse dovuta, perché pretesa in forza di un accordo verbale, nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della I. n. 431/1998;
non accoglieva, ررا essendo sottoposta ad un termine legale di decadenza, la domanda di ripetizione dei canoni indebitamente versati dal 2007 al 2011;
revocava, quindi, il decreto ingiuntivo e condannava l'odierna ricorrente al pagamento di euro 2.784,43, oltre agli interessi di mora dal 23 marzo 2012 al saldo, ed alla rifusione, in solido con AN NI, delle spese di lite sopportate per entrambi i gradi di giudizio da DO LP. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale di IA NI 1. Con il primo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, della I. n. 431/1998 e dell'art. 2033 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver deciso una questione di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine semestrale di decadenza per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti stabiliti dall'art. 79, comma 2, della 1. n. 392/1978 - corrispondente all'art. 13, comma 2, della I. n. 431/2008 - fa sì che se l'azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente corrisposto fino alla data del rilascio dell'immobile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per essere stata dal giudice a quo condannata a 5 RG n. 14170-2017 pagare in solido con l'appellata principale le spese di entrambi i gradi di giudizio sopportate da DO LP, nonostante non fosse risultata soccombente nei suoi confronti, non gli avesse rivolto alcuna domanda ed avesse sempre coadiuvato le sue difese. Ricorso incidentale di AN NI 3. Con il primo motivo AN NI censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto ripetibili le somme eccedenti il canone locatizio, omettendo di valutare l'eccezione di inammissibilità dell'azione ex art. 2033 c.c., e denuncia la non corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova sia in ordine al quantum della pretesa che in merito alla 2/18 legittimazione e/o alla titolarità attiva dell'odierna ricorrente. La critica alla sentenza impugnata consiste nell'accoglimento della domanda di ripetizione in assenza di prova da parte del solvens dei pagamenti dal marzo 2008 al novembre 2010 e in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado che aveva rigettato integralmente l'opposizione di IA NI con conseguente maturazione del giudicato interno. In primo grado sarebbe risultato provato che la maggiorazione degli importi risaliva al gennaio 2010, quando era stato concesso in locazione anche il garage, e che, dal gennaio 2010 al novembre 2010, il canone di locazione era stato corrisposto da DO LP, co-conduttore, pertanto, in assenza di impugnazione sul punto, la Corte d'appello di Ancona avrebbe dovuto accogliere la domanda della ricorrente solo per il periodo dicembre 2010-settembre 2011 e dunque tutt'al più dichiarare ripetibile esclusivamente la somma di euro 3.089,10 (pari alla differenza tra quanto effettivamente

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