Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/2023, n. 30802
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In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà.
Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto non si deve integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l'oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22786/2017 Numero sezionale 2512/2023 Numero di raccolta generale 30802/2023 Data pubblicazione 06/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - Dott. PATRIZIA PAPA - Consigliere - Ud. 28/06/2023 - Dott. LINALISA CAVALLINO - Consigliere - PU Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - R.G.N. 22786/2017 Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22786-2017 proposto da: LA RI JO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CARPINO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LA AC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PERTUSA, 4, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO ZIMMITTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CANNIZZO;
Numero registro generale 22786/2017 Numero sezionale 2512/2023 Numero di raccolta generale 30802/2023 Data pubblicazione 06/11/2023
- controricorrente -
nonché
contro
LA RI, LA IA, RO SE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SCIUME', rappresentate e difese dall'avvocato MARCELLO RANDAZZO giusta procura in calce al controricorso;
- ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 423/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/03/2017;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto accogliersi il quarto motivo del ricorso principale, con rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso ed il rigetto del ricorso incidentale, conclusioni alle quali si riporta anche il Sostituto Procuratore Generale, dott. CORRADO MISTRI, in prossimità dell'udienza;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. A seguito del decesso di AR RI, madre di EL VI, EL LU e EL MM, ed avendo la stessa disposto con testamento dei singoli beni caduti in successione in favore dei tre figli, assegnando loro determinati cespiti, il coniuge Ric. 2017 n. 22786 sez. S2 - ud. 28-06-2023 -2- Numero registro generale 22786/2017 Numero sezionale 2512/2023 Numero di raccolta generale 30802/2023 Data pubblicazione 06/11/2023 EL EP convenne in giudizio i figli dinanzi al Tribunale di Siracusa, per sentire accertare la proprietà dei beni, e previa declaratoria di nullità del testamento, procedersi alla divisione ab intestato dei beni relitti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 240/2003, passata pacificamente tra le parti in cosa giudicata, statuì che si era aperta la successione e che le attribuzioni testamentarie erano da considerarsi effettuate a titolo di legato. Essendo nelle more deceduto EL LU, la figlia ed unica erede, EL RI OS, convenne in giudizio gli zii EL VI e LA IM affinché ex art. 649 c.c. fossero condannati al rilascio del bene legato al proprio genitore, con ogni accessione e pertinenza e con la condanna al versamento dei frutti maturati ed al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, per quanto ancora rileva in questa sede, intervenne l'interruzione del processo, per avere il difensore di EL VI dichiarato la morte del proprio assistito. La causa venne riassunta con atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ed il Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 1738/2016 accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti al rilascio del bene in Siracusa alla via Montegrappa nn. 125/a e 127, nonché al pagamento della somma di € 150.546,50, oltre interessi e rivalutazione per frutti civili non percetti e della somma di € 98.345,23, oltre interessi e rivalutazione, per i deterioramenti apportati al bene, e cagionati dopo l'apertura della successione. Ric. 2017 n. 22786 sez. S2 - ud. 28-06-2023 -3- Numero registro generale 22786/2017 Numero sezionale 2512/2023 Numero di raccolta generale 30802/2023 Data pubblicazione 06/11/2023 Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli eredi di EL VI, OT RA, EL RI e EL IA, ed appello incidentale EL MM, cui ha resistito EL RI OS. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 423 del 13 marzo 2017, in parziale accoglimento dell'appello principale, ha dichiarato la nullità della sentenza appellata e decidendo nel merito ha condannato gli eredi di EL VI al rilascio dei detti beni in favore dell'appellata, con la condanna al versamento della somma di € 160.000,00 a titolo di frutti percetti, rigettando le altre domande risarcitorie;
ha rigettato le domande avanzate nei confronti di EL MM;
ha compensato per un terzo le spese fra l'attrice e gli eredi di EL VI, ponendo la residua parte a carico di questi ultimi;
ha condannato l'appellata al rimborso delle spese del doppio grado in favore di EL MM, ponendo a carico sempre dell'appellata le spese della CTU espletata in primo grado. Quanto alla validità della notifica dell'atto di riassunzione, conseguente all'interruzione del giudizio per il decesso di EL VI, la sentenza rilevava che effettivamente la notifica, in quanto compiuta con le forme dell'art. 303, co. 2, c.p.c., dopo l'anno dal decesso della parte, era affetta da giuridica inesistenza, il che comportava che la prosecuzione del giudizio non era validamente avvenuta nei confronti degli eredi di EL VI. Ciò implicava sicuramente la nullità degli atti successivamente posti in essere e della sentenza, ma non poteva accedersi alla Ric. 2017 n. 22786 sez. S2 - ud. 28-06-2023 -4- Numero registro generale 22786/2017 Numero sezionale 2512/2023 Numero di raccolta generale 30802/2023 Data pubblicazione 06/11/2023 richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio, in quanto ai fini della riassunzione rileva solo l'avvenuto deposito del ricorso. A fronte della inesistenza della notifica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione o per il compimento della notifica. Tale omissione, ferma restando la nullità della sentenza, imponeva però al giudice di appello di dover decidere la causa nel merito, essendosi al di fuori dei casi di rimessione della causa al giudice di primo grado. Passando al merito, la Corte d'appello reputava fondata la domanda di consegna dei beni e di pagamenti dei frutti relativamente alle eredi di EL VI. Infatti, anche l'acquisto del dante causa dell'attrice era avvenuto ex lege, trattandosi di un'attribuzione avvenuta a titolo di legato a carico di EL VI, che legittimava quindi la possibilità di richiedere la consegna del bene a chi ne avesse la disponibilità. Tale disponibilità da parte di EL VI non era sostanzialmente contestata, emergendo, infatti, elementi di prova che la confermavano, come l'ammissione del convenuto di essersi dovuto occupare dei beni comuni e, fra l'altro, anche della locazione dell'immobile oggetto di causa. Non rilevava poi la nomina di un custode giudiziario in relazione al cespite, trattandosi di vicenda che ineriva ai rapporti tra il conduttore ed il convenuto EL VI, in quanto originario locatore, e stante il rifiuto di questi di ricevere la riconsegna del bene da parte del conduttore. Ric. 2017 n. 22786 sez. S2 - ud. 28-06-2023 -5- Numero registro generale 22786/2017 Numero sezionale 2512/2023 Numero di raccolta generale 30802/2023 Data pubblicazione 06/11/2023 Correttamente andava, quindi, disposta la condanna delle eredi di EL VI alla riconsegna del bene alla legataria, come del pari si palesava fondata la domanda di pagamento dei frutti percetti e percipiendi, trattandosi di un danno subito dal proprietario per l'impossibilità di fruire della cosa, e che deve ritenersi in re ipsa, e quantificabile in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dalla cosa comune. In relazione al quantum, la sentenza riteneva che fosse corretto il rinvio al canone di locazione dell'immobile, fissato in € 568,00, mensili così che, tenuto conto della data di apertura della successione, l'occupazione si era protratta per circa 272 mesi, essendo quindi congrua la somma di € 160.000,00, liquidata in moneta attuale e comprensiva di interessi e rivalutazione. Non poteva invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno per omessa manutenzione del bene, atteso che il convenuto, ove anche ritenuto essere in mala fede, non poteva essere obbligato ad agire anche per eseguire interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Era invece meritevole di accoglimento l'appello incidentale di EL MM, e ciò in quanto la stessa era priva della detenzione ed era a sua volta una semplice legataria. In relazione alle spese giudiziali, mentre era risultata totalmente soccombente l'attrice rispetto alla convenuta EL MM, ricorrevano giusti motivi per compensare per un terzo le spese tra EL RI OS e gli eredi di EL VI, atteso il parziale accoglimento della domanda della prima, Ric. 2017 n. 22786 sez. S2 - ud. 28-06-2023 -6- Numero registro generale 22786/2017 Numero sezionale 2512/2023 Numero di raccolta generale 30802/2023 Data pubblicazione 06/11/2023 ponendosi la residua parte a carico dei secondi, in ragione della loro prevalente soccombenza. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello propone ricorso EL RI OS sulla base di quattro motivi. OT RA, EL RI e EL IA resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a sette motivi. EL MM resiste con autonomo controricorso. La ricorrente principale e le ricorrenti incidentali hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale in ragione del fatto che sarebbe stato notificato a mezzo pec in formato “.docx” e poi sottoscritto con estensione “.p7m”, in violazione delle regole tecniche impartite dal Ministero della Giustizia, e ciò alla luce della risposta offerta da questa Corte nella sua più