Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/09/2017, n. 20691
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L'impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell'art. 288,comma 3, c.p.c., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Per contro, l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione.
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE 2069 1/ 17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEPARAZIONE Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente - DIVORZIO. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. - Consigliere - Dott. AR GIOVANNA C. SAMBITO Ud. 16/05/2017 - - Rel. Consigliere - CC Dott. ANTONIO VALITUTTI R.G.N. 6908/2016 Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - GRON 20696 Rep. Dott. GUIDO MERCOLINO Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6908-2016 proposto da: C.U. BU IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D'ARACOELI 11, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA DIORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO FURLANETTO;
- ricorrente -
contro
ST AR RI;
- intimato- avverso la sentenza n. 2159/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ΑΝΤΟΝΙΟ VALITUTTI. 1 6 6 3 ह ORDINANZA Rilevato che: FA US ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2159/2015, emessa dalla Corte d'appello di Venezia, depositata il 15 settembre 2015, con la quale è stata parzialmente riformnata la pronuncia n. 1442/2013 del Tribunale di Venezia, ponendosi, in sede di pronuncia di scioglimento del matrimonio, a carico del US e della moglie RI IN ON, in