Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2024, n. 1735
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La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12932/2020 Numero sezionale 4203/2023 Numero di raccolta generale 1735/2024 Data pubblicazione 16/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Procedimento ex art. 481 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: c.c. e azione ex art. 524 c.c. – Effetti – Preclusione all'a- Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente - zione di accertamento ELla pregressa accettazione ELla Dott. PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere - eredità – Esclusione – Rinun- zia ELl'erede – Inefficacia – Semel heres, semper heres. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - Dott. RAFFAELE ROSSI - Consigliere - Ud. 7/12/2023 UP Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. - R.G.N. 12932/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12932/2020 R.G. proposto da UD ZA, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bisio, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Martiri di Belfiore 2, presso lo studio ELl'avv. Stefano Toro
- ricorrente -
contro
INTRUM ITALY S.P.A., in qualità di mandataria di INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gentili, elettivamente domi- ciliata presso il domicilio digitale gentili@pec.it
- controricorrente -
Numero registro generale 12932/2020 Numero sezionale 4203/2023 Numero di raccolta generale 1735/2024 Data pubblicazione 16/01/2024 e sul ricorso successivo proposto da NA EL e CE EL, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Martelli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digi- tale avvrobertomartelli01@pec.ordineavvocatitorino.it - ricorrenti incidentali -
contro
INTRUM ITALY S.P.A., in qualità di mandataria di INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gentili, elettivamente domi- ciliata presso il domicilio digitale gentili@pec.it
- controricorrente -
e
contro
JULIET S.P.A., in qualità di mandataria di SIENA NPL 2018 S.R.L., rappre- sentata e difesa dall'avv. Emanuele Balbo Di Vinadio, elettivamente domi- ciliata in Roma, via Antonio Bosio 2/3, presso lo studio ELl'avv. Massimo Luconi
- controricorrente -
nonché
contro
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. BANCA SELLA SPA UNICREDIT S.P.A. (già rappresentata da DOBANK S.P.A.)
- intimati -
avverso la sentenza n. 1093 EL TRIBUNALE di TORINO, depositata in data 08/03/2019;
udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 7/12/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto EI ricorsi;
uditi i difensori e lette le memorie ELle parti. 2 Numero registro generale 12932/2020 Numero sezionale 4203/2023 Numero di raccolta generale 1735/2024 Data pubblicazione 16/01/2024 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di pignoramento EL 21/2/2012, la CA EL NT S.p.A. promuoveva, innanzi al Tribunale di Torino, un'espropriazione forzata im- mobiliare nei confronti di LA OZ, aggredendo immobili già di pro- prietà EI genitori di quest'ultima, ST OZ (deceduto il 21/9/1997) e EM TO (deceduta il 21/2/2008).
2. Rilevando che dalla documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non risultava la trascrizione ELl'acquisto mortis causa in favore ELl'esecutata, la medesima CA EL NT adiva il Tribunale di Pinerolo con actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., chiedendo di fissare alla OZ un ter- mine entro il quale dichiarare l'accettazione o la rinunzia all'eredità.
3. Entro il termine ELl'1/9/2013, assegnatole con l'ordinanza EL 12/6/2013, LA OZ non rendeva alcuna dichiarazione.
4. La CA EL NT, conseguentemente, promuoveva l'azione ex art. 524 cod. civ. per impugnare la rinunzia ELla OZ all'eredità, lesiva degli interessi EI creditori, ed essere autorizzata all'accettazione in sua vece;
il giudizio di primo grado – nel quale interveniva anche il creditore CA ON EI HI di SI S.p.A. (che avanzava analoghe istanze) – si concludeva con l'ordinanza EL Tribunale di Torino EL 7/5/2015, che au- torizzava le predette banche ad accettare, in luogo di LA OZ, l'ere- dità relitta da ST OZ e EM TO;
il provvedimento veniva confermato dalla Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 2739 EL 21/12/2017. 5. Successivamente al ricorso introduttivo di questo giudizio, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 EL 23/07/2020, cassava quest'ultima pronuncia, con rinvio alla Corte d'appello piemontese, limitatamente all'accoglimento ELle istanze EI creditori riguardanti l'eredità di ST OZ (per l'accet- tazione ELla quale era già decorso il termine di prescrizione ex art. 480 cod. civ.), mentre respingeva l'impugnazione attinente all'eredità di EM TO. 3 Numero registro generale 12932/2020 Numero sezionale 4203/2023 Numero di raccolta generale 1735/2024 Data pubblicazione 16/01/2024 6. Nell'espropriazione immobiliare promossa dalla CA EL NT – in cui erano intervenuti i creditori ON EI HI di SI S.p.A. e NT NP S.p.A. – il giudice ELl'esecuzione ELegava le operazioni di vendita EI beni pignorati con l'ordinanza EL 7/5/2015. 7. In seguito, con ricorso EL 27/1/2017, IS RI e NC RI (figli di LA OZ) proponevano opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., rivendicando la proprietà EI beni staggiti, asseritamente acqui- siti per espressa accettazione ELl'eredità EI nonni (ST OZ e EM TO), dopo la decadenza ELla OZ dal diritto di accettare.
8. Sospesa l'esecuzione, la CA EL NT introduceva il giudizio di merito (rubricato al n. 13270/2017 R.G. EL Tribunale di Torino).
9. Parallelamente, il creditore intervenuto NT NP S.p.A. con- veniva in giudizio LA OZ chiedendo di accertare che quest'ultima aveva tacitamente accettato l'eredità EI genitori e che, conseguentemente, la stessa era titolare ELla titolarità EI beni degli assi ereditari. 10. Nel giudizio – rubricato al n. 10751/2017 R.G. EL Tribunale di Torino – la OZ eccepiva l'inammissibilità ELla domanda perché volta a contrastare gli effetti EL procedimento ex art. 481 cod. civ., noto alla banca attrice, e, cioè, la definitiva perdita EL diritto di accettare l'eredità;
chie- deva, comunque, il rigetto nel merito. 11. Il Tribunale adito, ritenuta la connessione tra le controversie, disponeva la riunione ELla causa di opposizione di terzo all'esecuzione, pro- mossa da IS e NC RI e introdotta nel merito da CA EL NT, e ELla causa, intrapresa da NT NP, di accertamento ELl'accettazione tacita ELl'eredità da parte di LA OZ. 12. Nel contraddittorio con altri creditori – RE S.p.A. (rappre- sentata da DoBank S.p.A.), ON EI HI di SI S.p.A. e CA SE S.p.A. (rimaste contumaci) – il Tribunale torinese, con la sentenza n. 1093 ELl'08/03/2019, così provvedeva: «rigetta l'opposizione proposta da RI TI RI e NC RI nell'esecuzione al R.G. 693/12;
dichiara che la sig.ra LA OZ … ha accettato tacitamente l'eredità morendo 4 Numero registro generale 12932/2020 Numero sezionale 4203/2023 Numero di raccolta generale 1735/2024 Data pubblicazione 16/01/2024 dismessa dal padre, OZ ST … e dalla madre TO EM … aventi ad oggetto i beni in HE … dichiara nulle ed inefficaci le ac- cettazioni di eredità effettuate da RI NC … e RI IS … e precisamente l'accettazione ELl'eredità ELla nonna TO EM … e l'accettazione ELl'eredità con beneficio d'inventario …;
dichiara che NT NP ha diritto di concorrere al riparto ELle somme ricavande dalla vendita degli immobili oggetto ELl'esecuzione 693/2012»;
regolava, infine, le spese EL giudizio. 13. Ai fini ELla presente decisione va precisato che il giudice di primo grado statuiva, tra l'altro, che era «destituita di fondamento l'ecce- zione di prescrizione EL diritto di accettare ELla sig.ra OZ proposta dai sig.ri RI per quanto riguarda l'eredità EL sig. OZ ST. Al ri- guardo, come emergerà nel proseguo, la sig.ra OZ ha manifestato la volontà di accettare in pendenza EL termine di prescrizione ed inoltre i sig.ri RI hanno sollevato tale eccezione tardivamente in quanto nel frat- tempo l'accettazione da parte ELla sig.ra OZ si è consolidata.»;
in par- ticolare, venivano individuati diversi comportamenti ELla OZ, anteriori alla scadenza EL termine ex art. 480 cod. civ., che, complessivamente va- lutati, erano reputati incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. 14. La Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza EL 15/1/2020 emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. e comunicata il 27/1/2020, dichiarava inammissibili le separate impugnazioni proposte da IS e NC RI e da LA OZ e