Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2023, n. 03662

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2023, n. 03662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03662
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10238-2019 proposto da: STEFANO TRALDI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI, N. 3, presso lo studio dell'avvocato MANUELA TRALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI;
-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1060/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avvocati MANUELA TRALDI, STEFANO TRALDI per delega dell’Avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, PASQUALE FRISINA, PIO GIOVANNI MARRONE.

FATTI DI CAUSA

1.L’avvocato TE RA, con atto notificato il 18 marzo 2019, ha proposto ricorso articolato in quindici motivi avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 19 febbraio 2018. La Ligestra Due s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 29 aprile 2019 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 29 aprile 2019 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

2. La sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli formulati da TE RA, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Ligestra Due s.r.l. contro la sentenza n. 262/2011 resa dal Tribunale di Roma. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte le domande avanzate dall’avvocato RA per ottenere il pagamento dei compensi professionali documentati da parcelle relative ad otto giudizi nei quali egli aveva assistito l’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e la controllata SAF S.p.A.;
ad avviso del Tribunale, nulla era dovuto all’attore per le parcelle nn. 88, 122, 123, 126 e 128, avendo il legale percepito acconti di importo superiore al dovuto, mentre residuavano somme a titolo di compenso per le attività indicate nelle parcelle nn. 119, 120 e 121. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Non può tenersi conto delle memorie presentate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022, senza osservare il termine di cui all’art.378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482).

1.Il ricorso dell’avvocato TE RA narra da pagina 1 a pagina 13 le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente Ligestra Due s.r.l., può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Quanto alle eccezioni proposti dall’altro controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, innanzitutto, con riguardo al fatto che il ricorso principale indichi quale ricorrente lo “Studio legale Avv. TE RA”, non vi è dubbio che uno “studio legale”, e cioè la struttura organizzativa di cui si avvalgono uno o più avvocati, che non si configuri come una vera e propria associazione professionale, non è un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo rispetto al singolo professionista che vi svolge la sua attività. Lo “studio legale” non è, dunque, un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'avvocato venga indicato, oltre che col suo nome, con la qualificazione dello studio che dirige. Ancora, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887).

1.1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato TE RA deduce la violazione degli artt. 41, 16 ter della legge n. 14/2009, nonché “dell’art. 11, 1° co. c.c.”. La censura contesta il subentro della Ligestra rispetto ai rapporti derivanti dalla Convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato TE RA denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. quanto alla inammissibilità dell’appello ed all’erroneità dell’accoglimento delle domande per la “carenza della legittimazione della Ligestra”. Il terzo motivo deduce la violazione degli “artt. 112, 100, 110 e 112 c.p.c.”, “per omessa pronuncia sulla rinuncia del MEF ex lege n. 14/2009 alla propria legittimazione processuale” operata in sede di costituzione nel giudizio di appello. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato TE RA denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110 c.p.c. e la “’erroneità delle domande del MEF” ex lege n. 14/2009. “Addizionalmente ai motivi nn. 1, 2, 3 e 4”, come si legge a pagina 30 di ricorso, il quinto motivo del ricorso dell’avvocato RA denuncia la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c., quanto al “difetto di proposizione di domande/azioni nel I° grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande del MEF e della Ligestra”, non essendosi quest’ultima costituita nel giudizio di primo grado. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami”. L’undicesimo motivo del ricorso di TE RA denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per i “gravami/domande ex lege 14/2009, perché preclusi dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”, circa la carenza di legittimazione di Ligestra. Il dodicesimo motivo del ricorso di TE RA denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 112, 343 e 343 c.p.c., per la “preclusione della applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 24986/10, 2555/10, 25576/10 e 985/112645/05 e 614/09”, circa il subentro di Ligestra.

1.2. I primi sei motivi, nonché l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso dell’avvocato RA vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata (pagina 7) che ha ritenuto che Ligestra Due s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale, persistendo, peraltro, la “legittimazione del MEF sino alla sua estromissione”.

1.3. Il ruolo rivestito dalla Ligestra Due s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato TE RA e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge

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