Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2018, n. 41407
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AQ SC nato a [...] il [...] RC AN nato a [...] il [...] IN IO nato a [...] il [...] D'ER IO nato a [...] il [...] DI EP nato a [...] il [...] IL BE nato a [...] il [...] IO CI nato a [...]( CANADA) il 13/12/1966 IN AN nato a [...] il [...] IN SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Gaeta che ha concluso chiedendo per CH l'annullamento senza rinvio in ordine ai capi 63 e 65 per remissione di querela, rigetto nel resto;
per VE annullamento senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare in mesi sei di reclusione e inammissibile nel resto;
per VO annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni 1 mesi 8 di reclusione e inammissibile nel resto;
per CI RI annullamento senza rinvio in relazione al capo 69, con eliminazione della relativa pena di mesi 4 di reclusione e inammissibile nel resto;
per ME annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui al capo 65 per remissione di querela;
per AQ rigetto;
per UI, CI RE e CI LE chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: avv. Resegotti il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, insistendo sulla fondatezza del primo motivo;
avv. Sevesi, il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi per UI, ME, CI RI, CI LE e CI RE;
per la posizione di CH insiste per annullamento relativamente ai capi 63 e 65, l improcedibilità per il capo 9 e l'annullamento relativamente al capo 14, primo episodio;
avv. De Micheli, per AQ e VO conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. A.
RITENUTO IN FATTO
1. 1. Con sentenza deliberata, all'esito di giudizio ordinario, il 4 novembre 2015, il Tribunale di Milano, per quanto è qui di interesse, dichiarava:
1.1. CO AQ colpevole del reato di cui al capo 14 (artt. 81, comma 2, 110, 477 cod. pen.);
1.2. AN CH colpevole dei reati di cui ai capi 9 (artt. 81, comma 2, 110, 323, (483) cod. pen.) e 14 (artt. 81, comma 2, 110, 477 cod. pen.) e dei reati di cui ai capi 63 (artt. 110, 56, 640 cod. pen.), 65 (art. 81, comma 2, 61 n. 2, 110, 640 cod. pen.) riqualificato nel reato di cui all'art. 642 cod. pen., 66 (art.367 cod. pen.), con la continuazione;
1.3. RI CI colpevole dei reati di cui ai capi 39 (81, comma 2, 110, (485) 323 cod. pen.) 68A (81, comma 2, 110, 319 cod. pen.), limitatamente al reato contestato in fatto di cui all'art. 490 cod. pen., 68B in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 490 cod. pen., quest'ultimo contestato in fatto, 69 (81, 110, 323 cod. pen.), ritenuto il reato di cui all'art. 490 cod. pen. contestato in fatto in esso assorbito il reato di cui all'art. 323 cod. pen., 76 (61 n. 2, 81, comma 2, 319, 321, in relazione all'art. 319 cod. pen.), con la continuazione;
1.4. TO D'ER colpevole del reato di cui al capo 9 (artt. 81, comma 2, 110, 323, (483) cod. pen.);
1.5. PI ME colpevole del reato di cui al capo 65 (artt. 81, comma 2, 61 n. 2, 110, 640 cod. pen.), riqualificato in quello di cui all'art. 642 cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche;
1.6. TO UI, colpevole del reato di cui al capo 4 (artt. 61 n. 2, 81, comma 2, 110, 319, 321 in relazione all'art. 319 cod. pen.), con le circostanze attenuanti generiche;
1.7. LU VO colpevole dei reati di cui ai capi 4 (artt. 61 n. 2, 81, comma 2, 110, 319, 321 in relazione all'art. 319 cod. pen.) e 6 (artt. 61 n. 2, 81, comma 2, 110, 476 cod. pen.), con le circostanze attenuanti generiche e con la continuazione;
1.8. RE CI colpevole dei reati di cui ai capi 70 (artt. 81, comma 2, 61 n. 2, 110, 476, 319-321 cod. pen.) e 71 (artt. 110 e 323 cod. pen.), con la continuazione;
1.9. LE CI colpevole del reato di cui al capo 69B (81, 110, 323 cod. pen.) ritenuto il reato contestato in fatto di cui all'art. 490 cod. pen., in esso assorbito quello di cui all'art. 323 cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche. Gli imputati venivano condannati alle pene, principali ed accessorie, di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Zurich Insurance p.l.c. e Comune di Milano, liquidati equitativamente nella diversa misura ritenuta per ciascun capo di imputazione. Si tratta di delitti attinenti le mansioni, quali dipendenti dell'amministrazione comunale milanese degli imputati, nonché contestati ai privati, beneficiari di alcune delle condotte contestate, oltre ad un episodio di simulazione di reato. In estrema sintesi il fatto, come ricostruito dalle sentenze di merito, può essere esposto come segue. La vicenda processuale è scaturita da un'articolata attività d'indagine, inizialmente riguardante l'utilizzo di falsi permessi per la sosta nelle strisce gialle e blu, da parte di commercianti della zona di corso Buenos Aires in Milano. In base agli esiti di intercettazioni, telefoniche e ambientali, di sequestri presso le abitazioni di alcuni imputati, nonché a seguito di acquisizione di documenti presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie di via Friuli, sia presso l'ufficio Cosap del Comando di Polizia Locale, zona uno secondaria, era emersa, in particolare, la posizione di AN CH, agente in servizio presso l'ufficio Cosap, Comando di Polizia Locale zona 1 secondaria. Questi, con l'ausilio di altri colleghi, tra i quali MA, LO (giudicati separatamente), VO, AQ, riusciva a far annullare sanzioni, anche se legittimamente contestate a privati che si rivolgevano a lui. Il CH istruiva i ricorsi avverso i verbali di infrazione al Codice della Strada, percependo un compenso, pari ad una percentuale dell'importo contestato con il verbale, raggiungendo l'esito favorevole al privato con diverse tecniche. Nei casi di ricorsi ancora nei termini, questi allegava la circostanza del trasporto di un titolare di pass invalidi, documentata con una falsa dichiarazione del titolare del pass, unitamente alla copia del pass. In caso di termini di presentazione del ricorso scaduti, l'imputato consegnava i ricorsi al MA, in servizio presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie di via Friuli. Quest'ultimo provvedeva personalmente, o tramite la collega VO, a protocollare al sistema Protoweb i ricorsi con una data falsa, ma congrua rispetto al momento della notifica del verbale, facendo così apparire tempestivo il ricorso, assicurandone il buon esito per il privato. Infatti, in quanto materialmente inserito oltre i termini per I a trattazione nel merito, il ricorso veniva di fatto accolto, per silenzio assenso (capi 4 - 6).Il medesimo CH, secondo la ricostruzione fatta propria dai giudici di merito, si era anche occupato delle sanzioni elevate per violazione al Regolamento Comunale relativo all'occupazione di suolo pubblico. Nei casi in esame (capo 9) questi tramite il collega LO, responsabile dell'ufficio Regolamenti di via Friuli, riusciva ad ottenere l'annullamento in autotutela di verbali (in favore della Flirt s. r. I. del suo amico TO D'ER). Nell'ambito delle sue funzioni di agente, CH, secondo i giudici di merito, aveva diverse volte agevolato la società Dedalo s. r. I. del suo amico PP SP, la quale, tramite gli agenti AQ, SC (in servizio insieme a CH) avevano rilasciato, alla società, numerose autorizzazioni in modo irregolare, facendo risparmiare alla Dedalo s. r. I., l'importo della marca da bollo sulle relative istanze (capo 14). Inoltre risulta, dalla ricostruzione dei giudici di merito, che CH insieme alla sua compagna, PI ME, aveva tentato di truffare la compagnia assicurativa Zurich, in occasione di un sinistro stradale occorso al figlio della donna (capi 63 e 65) e che aveva falsamente denunciato il furto della propria vettura, in realtà fatta "sparire" al fine dì incassare il premio assicurativo (capo 66). L'esito dell'istruttoria dibattimentale ha delineato anche la figura di RI CI, all'epoca delle indagini Commissario Aggiunto della Polizia Locale di Milano, il quale era risultato coinvolto in abusi dell'ufficio ricoperto. Questi, in concorso con il figlio LE, aveva provveduto all'annullamento (in autotutela da parte del collega LO), di un verbale elevato al suo amico EL, relativo ad una violazione per abusiva occupazione del suolo pubblico (capo 39). Inoltre aveva provveduto a sottrare accertamenti di infrazione, in concorso con GI TU, condotta contestatagli in concorso con il figlio LE (capi 68 e 69). Secondo i giudici di merito, CI aveva predisposto ricorsi ai verbali di infrazione al Codice della Strada, in nome e per conto dell'amico TO ET, allegando al ricorso, una falsa dichiarazione del titolare di un pass invalidi, unitamente alla copia del pass, in cambio di forniture di frutta fresca (capo 76). Sempre dall'ascolto delle telefonate era emerso altro episodio, contestato all'altro figlio di RI CI, RE, all'epoca dipendente del Settore Mobilità del Comune di Milano, relativamente alla retrodatazione di un' autorizzazione in deroga ai transiti del veicolo di un privato, in area ZTL (capo 70), ovvero alla retrodatazione del pin dell'ecopass multiplo, riferìbile al medesimo veicolo, consentendo l'annullamento di sanzioni correttamente rilevate per i transiti in area ZTL (capo 71).i 2. Investita dei gravami degli imputati, la Corte di appello di Milano, con l'impugnata sentenza ha, in parte, riformato la pronuncia di primo grado, nel senso di seguito illustrato.
2.1. La Corte territoriale ha modificato in melius il trattamento sanzionatorio nei confronti di CO AQ e TO D'ER riconoscendo al primo la sospensione condizionale e riducendo la pena inflitta al secondo in quella di un anno di reclusione. Nei confronti di LU VO, esclusa l'aggravante di cui all'art.61, comma 1, n. 2 cod. pen. contestata al capo 6, la Corte di appello ha concesso i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, mentre, con riferimento ad RE CI, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti