Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2021, n. 10600
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno in data 27/11/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla retrodatazione ex tunc della revoca della misura alternativa, con rigetto, nel resto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27/11/2019, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato, con decorrenza ex tunc, la misura dell'affidamento terapeutico ex art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990, concessa a IO PA con ordinanza del 6/9/2017 dello stesso Tribunale. Secondo il Collegio, infatti, PA era stato denunciato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso il 31/10/2019, per essersi impossessato, dall'interno dell'abitacolo dell'autovettura condotta da una donna, una borsa, con all'interno gli effetti personali, strappandola di mano alla persona offesa;
e in quanto, a seguito di un controllo domiciliare, dalle ore 1,50 alle ore 2,05 del 7/10/2019, egli non aveva risposto agli agenti, che avevano suonato ripetutamente il campanello della porta di ingresso. Infine, in data 4/11/2019 era stato denunciato al Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore per un furto commesso, nottetempo, all'interno di un negozio il 30/10/2019. E considerato che i fatti contestati erano di particolare gravità, secondo il Tribunale di sorveglianza doveva disporsi la revoca ex tunc della misura alternativa.
2. IO PA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefania Pierro, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver il Tribunale