Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2018, n. 14761

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2018, n. 14761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14761
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: US GI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] E LIBERTÀ - HE avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

GIOVANNA VERGA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alfredo Pompeo Viola che ha concluso per: - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di US GI limitatamente: - ai reati di cui ai capi B.2, B.4, B.6 perche estinti per prescrizione, con eliminazione delle relative pene e rideterminazione della pena complessiva in anni cinque e mesi tre di reclusione;
- alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, da sostituirsi con quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
ti - alla misura di sicurezza della confisca, da eliminarsi;
nei confronti di HI MA E TI OV limitatamente: - al reato di cui al capo B.6 con eliminazione della relativa pena e rideterminazione delle pene complessive loro inflitte in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.150,00 di multa per HI ed anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 750,00 di multa per TI;
- nei confronti di HI alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Confermarsi le statuizioni civili. Dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso di US nonche i ricorsi di TI e HI. Dichiararsi inammissibili i ricorsi di FE e delle parti civili LI FR e "AZ E LIBERTA'-LA HE-". Uditi i difensori per le parti civili: L'avvocato DIDDI ALESSANDRO del foro di ROMA in difesa di: LI FR deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta chiedendo l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. L'avvocato MADIA NICOLA del foro di ROMA in difesa di: AZ E LIBERTÀ - HE si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese chiedendo l'inammissibilita' o in subordine il rigetto di tutti i ricorsi. Uditi i difensori: L' avvocato GALLUZZO SILVIO del foro di ROMA in difesa di: HI MA si riporta ai motivi e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. L'avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA in difesa di: TI OV si riporta ai motivi associandosi alle conclusioni del P.G. chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e in subordine dichiarare la prescrizione di cui ai capi b.5 e b.

6. L'avvocato IZZO CARLO del foro di ROMA in difesa di: FE IA si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'avvocato ARCHIDIACONO RENATO del foro di LATINA in difesa di: US GI si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato MONDELLO SALVINO del foro di ROMA in difesa di: US GI si riporta ai motivi del ricorso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi delle parti civili e chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata per le prescrizioni intervenute.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 2 maggio 2014 il Tribunale di Roma ha condannato US IG perché responsabile dei reati di appropriazione indebita ascritti ai capi b) e dei reati di calunnia di cui al capo c), unificati i reati sotto il vincolo della continuazione;
HI RI e TI OV per concorso nei reati di appropriazione indebita di cui ai capi b 1), b 5), b 6), unificati sotto il vincolo della continuazione;
FE AN per concorso nelle appropriazioni indebite di cui al capo bl), concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Ha condannato gli imputati in solido a risarcire il danno derivante dal reato di appropriazione indebita in favore della parte civile La IT, da liquidarsi in sede civile e ha condannato il solo US a risarcire alla parte civile LI NC il danno derivante dal delitto di calunnia, da liquidarsi in sede civile Ha disposto, ai sensi degli artt. 316 e 323 c.p.p il mantenimento del sequestro sulle somme e sui beni immobili sottoposti a vincolo, a garanzia delle restituzioni e del risarcimento dei danni derivanti dai reati . Ha infine assolto gli imputati dal reato associazione per delinquere di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e HI e TI dalle appropriazioni indebite di cui ai capi b2), b3), b4) perché il fatto non costituisce reato. La Corte d'Appello con sentenza in data 31.3.2016 ,in riforma della sentenza del Tribunale, appellata da tutti gli imputati, dal P.M. e dalle costituite parti civili ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione ai fatti appropriativi rispettivamente ascritti e commessi sino al 10 settembre 2008 perché estinti per prescrizione ed ha eliminato la relativa pena, determinando la pena in relazione alle residue imputazioni. Ha dichiarato la nullità del sequestro conservativo disposto con la sentenza di primo grado e ne ha disposto la revoca e la cancellazione. Ha ordinato la confisca di tutti i beni oggetto dei provvedimenti di sequestro preventivo . Ha confermato nel resto la decisione del primo giudice. I giudici d'appello hanno respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dalla difesa US quale conseguenza della nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini e hanno sostanzialmente condiviso la decisione del Tribunale in punto sussistenza dei reati, responsabilità del US e concorso dei due commercialisti e di FE AN. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del reato associativo ritenendo che in atti vi fosse la prova che l'attività continuativa di appropriazione del danaro del partito, fosse stata certamente oggetto di un ben congegnato sistema criminoso, non occasionale o contingente, ma che mancasse la prova che quell'accordo facesse parte di un più generale programma permanente ed indeterminato di azioni illecite, pur del medesimo genere, da perdurare anche dopo il perseguimento dell'unico e determinato obiettivo accertato. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per Cassazione, le parti civili e gli imputati. LI NC, premesso di essersi costituito parte civile con riguardo tutti i capi d'imputazione e nei confronti di tutti gli imputati, ha rilevato che la decisione assunta da La HE che fin dal 2012 ha espresso la propria scelta di devolvere allo stato il proprio patrimonio non assume interferenza con la sua ferma intenzione di ottenere l'integrale ristoro dei danni sofferti in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dal US . Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'assoluzione degli imputati per il reato associativo. Rileva che la sentenza impugnata non si è confrontata con tutte le argomentazioni sollevate nei motivi d'appello e in particolare non ha ritenuto sussistente l'indeterminatezza del programma criminoso nonostante nei motivi di gravame fosse stato evidenziato che le "ruberie" risalivano agli anni 2005 e 2006, fatti che non sono stati oggetto di valutazione perché già prescritti al momento dell'inizio dell'indagine. AZ è LIBERTA' - LA HE in liquidazione ha presentato un unico motivo di ricorso con il quale si duole per la affermata insussistenza del reato di associazione a delinquere sostenendo che la corte territoriale è incorsa in violazione di legge e vizio della motivazione nell'affermare l'assenza del presupposto dell'indeterminatezza del programma criminoso. Sostiene che la circostanza di avere un unico obiettivo o un'unica persona offesa da aggredire patrimonialmente, seppure in numerose e complesse azioni delittuose, non è un elemento dirimente per distinguere il concorso di più persone nel reato continuato dall'associazione per delinquere. Così come è palesemente illogico ritenere che una condotta così reiterata nel tempo sia stata ispirata da un unico iniziale disegno criminoso. Rileva, richiamando l'esempio posto a base della sentenza impugnata - che ha richiamato per affermare l'insussistenza del reato una sentenza di questa Corte (n. 19783 del 2013) - che se è ammissibile l'insussistenza del requisito dell'indeterminatezza del programma criminoso nel progetto di spoliazione di una biblioteca formata da libri antichi, tale assunto non può essere trasferito all'appropriazione reiterata per 97 volte di somme rilevanti dal conto corrente del soggetto passivo in un periodo di quattro anni, comportamento reiterato fino alla scoperta da parte dell'autorità giudiziaria, perché mentre nel primo caso le singole /4/ sottrazioni non possono che essere funzionali l'una all'altra e quindi unitariamente programmate (il valore del compendio sottratto risiede infatti solo nella pluralità delle cose di cui è composto), nel secondo caso ogni singola condotta ha una sua autonoma finalità criminosa, ravvisabile nell'arricchimento illecito che via via si andava costituendo. Il 17 novembre 2017 depositava memoria con la quale chiedeva l'inammissibilità del ricorso di US IG. US LI :

1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 161,162 171, nonché 185 codice procedura penale. Rileva il ricorrente di avere eccepito fin dalla fase dell'udienza preliminare la nullità della notifica dell'avviso ex articolo 415 bis codice di procedura penale, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, perché avvenuta non presso il luogo di detenzione agli arresti domiciliari, ma presso il difensore di fiducia avvocato Luca Petrucci, dove l'indagato aveva eletto domicilio in sede di interrogatorio di garanzia. Sostiene il difensore che l'elezione di domicilio operata in sede di interrogatorio di garanzia doveva considerarsi revocata dalla successiva comunicazione di domicilio presso il santuario della Madonna dei Bisognosi, operata dall'imputato al momento della istanza di concessione degli arresti domiciliari e ciò in forza del principio, affermato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in base al quale la dichiarazione di domicilio effettuata successivamente prevale sulla precedente elezione di domicilio, determinandone implicitamente la revoca. Contesta la decisione

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