Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2024, n. 22007
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'A' Numero registro generale 16974/2023 Numero sezionale 3167/2024 Numero di raccolta generale 22007/2024 Oggetto Data pubblicazione 05/08/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Licenziamento omessa IN NOME DEL POPOLO ITALIANO motivazione L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 16974/2023 SEZIONE LAVORO Cron. Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 04/07/2024 Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - PU Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16974-2023 proposto da: CA BI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LALLI;
2024
- ricorrente -
3167
contro
SEABOATS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO GARFAGNINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 454/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/06/2023 R.G.N. 5/2023;
1 Numero registro generale 16974/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Numero sezionale 3167/2024 Numero di raccolta generale 22007/2024 del 04/07/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO Data pubblicazione 05/08/2024 PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per accoglimento IV, V, VI motivo e rigetto degli altri;
udito l'avvocato CLAUDIO LALLI;
udito l'avvocato FABRIZIO BARBERNI per delega verbale avvocato PAOLO GARFAGNINI. FATTO 1. Con sentenza 26 giugno 2023, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato il 21 settembre 2020 da Seaboats s.r.l. a AN CA per omessa motivazione e condannato la società al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 8 legge n. 604/1966, in misura di sei mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 6.133,14), oltre rivalutazione ed interessi come per legge: così riformando, in parziale accoglimento del reclamo della società, la sentenza di primo grado, di decadenza della società opponente, in difetto di impugnazione dell'ordinanza del Tribunale, all'esito della fase sommaria del rito NE, nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., non essendogliene dovuta comunicazione, di accertamento della nullità del licenziamento e di condanna della società datrice alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno in misura delle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione effettiva.
2. Diversamente dal Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto la tempestività (con ricorso depositato il 6 giugno 2022) dell'opposizione della società, cui non era stata comunicata l'ordinanza emessa il 6 luglio 2021, ai sensi 2 Numero registro generale 16974/2023 dell'art. 1, comma 49 legge n. 92/2012, né essendo ad essa Numero sezionale 3167/2024 Numero di raccolta generale 22007/2024 applicabile il termine di impugnazione dell'art. 327 c.p.c. per Data pubblicazione 05/08/2024 la specialità del rito NE, per il quale esso è previsto soltanto in caso di reclamo e di ricorso per cassazione (art. 1, comma 61 e 64 legge cit.). E ha così fatto decorrere il termine di trenta giorni per l'opposizione dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, stabilito dall'art. 1, comma 51 legge cit., dall'incontestata conoscenza della sua esistenza, da parte del lavoratore, soltanto il 9 maggio 2022, in occasione dell'accesso al fascicolo relativo alle domande di tutela retributiva e risarcitoria, diverse da quella di impugnazione del licenziamento, separate con ordinanza di mutamento del rito NE e proseguite con l'ordinario rito lavoristico.
3. Nel merito, essa ha escluso l'applicabilità al rapporto di lavoro tra le parti della disciplina di quello domestico, ritenuto il licenziamento inefficace per difetto di motivazione, a norma dell'art. 2 legge n. 604/1966 e pertanto applicabile, ricorrendone il requisito dimensionale, la tutela risarcitoria stabilita dall'art. 8 legge cit. E ciò, nonostante l'indiscussa intimazione di licenziamento nella vigenza della normativa emergenziale (per pandemia da Covid) di divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati nell'impresa (art. 46 d.l. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020 e mod. dall'art. 80 d.l. 34/2000 conv. in legge n. 77/2020), per non avere il lavoratore (imbarcato come marittimo su un natante da diporto ad uso non commerciale della società, utilizzata dall'unico socio per vacanze con amici e familiari) richiesto l'accertamento della motivazione del recesso datoriale – allegata dalla datrice per la prima volta in sede di opposizione (di risoluzione del rapporto per suo grave inadempimento, essendo rimasto assente dal lavoro senza giustificato motivo, 3 Numero registro generale 16974/2023 mentre l'imbarcazione si trovava in crociera) – cui anzi il Numero sezionale 3167/2024 Numero di raccolta generale 22007/2024 predetto si era opposto, assumendone l'inammissibilità. In Data pubblicazione 05/08/2024 ogni caso, così restando la fattispecie nell'area di tutela obbligatoria stabilita dall'art. 8 legge n. 604/1966, con ipotesi assimilabile per eadem ratio a quella prevista dall'art. 18, sesto comma legge n. 300/1970. 4. Con atto notificato l'11 agosto 2023, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui ha resistito la società con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 327, primo e secondo comma c.p.c., per averne la Corte territoriale erroneamente fissato la decorrenza, anziché dalla data di pubblicazione, da quella di conoscenza certa dell'esistenza e del contenuto del provvedimento da opporre, pure introducendo un'ipotesi non prevista alle deroghe tassativamente previste alla decorrenza dalla data di pubblicazione, per la parte contumace che non ne abbia avuto conoscenza.
2. Con il secondo, egli ha dedotto omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la sentenza affermato l'applicabilità dell'art. 327 c.p.c., senza poi applicarlo correttamente.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 111, 24 e 3 Cost., per avere la Corte territoriale violato il giudicato, avendo consentito un'opposizione in realtà intempestiva.
4. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati. 4 Numero registro generale 16974/2023 5. L'odierna controversia pone, sotto il profilo (processuale) Numero sezionale 3167/2024 Numero di raccolta generale 22007/2024 qui in esame, la delicata questione di contemperare i due Data pubblicazione 05/08/2024 differenti interessi, di pari dignità costituzionale: a) del diritto della parte, che deliberatamente adotti la scelta processuale della contumacia (priva di alcun effetto interpretabile a suo sfavore, non potendosi presumere conseguenze fondate sulla volontà della parte per il solo fatto del suo non essersi costituita in giudizio: Cass. 23 giugno 2009, n. 14623;
Cass. 21 febbraio 2014, n. 4161;
Cass. 24 maggio 2023, n. 14372), di avere conoscenza di un provvedimento idoneo, come appunto l'ordinanza (qui emessa in data 6 luglio 2021) in esito alla fase sommaria del rito NE (art. 1, comma 49 legge n. 92/2012), al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione (Cass. S.U. 18 settembre 2014, n. 1674;
Cass. 6 settembre 2018, n. 21720), a tutela dell'esercizio del proprio diritto di difesa;
b) del diritto della (contro)parte, che abbia convenuto in giudizio un soggetto dichiarato ritualmente contumace, di avere certezza del titolo giudiziale acquisito in esito ad un regolare giudizio civile, così da poterne disporre una volta che esso abbia acquisito indiscussa stabilità, secondo una più ampia esigenza di certezza e appunto di stabilità dell'ordinamento, a garanzia della sicurezza e prevedibilità delle relazioni e del traffico economico – giuridico. In assenza di una previsione normativa dell'obbligo di comunicazione alla parte contumace dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49 legge cit. – né rientrando l'ordinanza 12 maggio 2021 (di separazione delle domande retributive e risarcitorie dall'impugnazione di licenziamento e che per quest'ultima aveva ordinato la prosecuzione nel rito specifico ex lege 92/2012) tra gli atti (da notificare personalmente al contumace) previsti dall'art. 292 c.p.c. e nemmeno dovendo al medesimo contumace essere notificata 5 Numero registro generale 16974/2023 a norma dell'art. 426 c.p.c., in conseguenza della sentenza Numero sezionale 3167/2024 Numero di raccolta generale 22007/2024 della Corte Costituzionale n. 14/1977, che ha dichiarato Data pubblicazione 05/08/2024 incostituzionale il disposto originario dell'art. 426 c.p.c., nella parte in cui non prevede la notifica anche al contumace dell'ordinanza che dispone il mutamento del rito da ordinario a speciale del lavoro (artt. 409 c.p.c. e seguenti) e fissa un termine perentorio per l'integrazione degli atti (come dalla Corte fiorentina esattamente osservato agli ultimi tre capoversi di pg. 7 della sentenza, pure chiosando trattarsi, nel caso di specie, di mutamento di rito tra due speciali, senza necessità di integrazione degli atti processuali in conseguenza del passaggio a un rito a più forti preclusioni) – occorre, allora, ricercare in via interpretativa un mezzo che soddisfi entrambi i suenunciati diritti, garantendone un equilibrato contemperamento, senza arrecare danno ad alcuno di essi, nei limiti di compatibilità del sistema.
6. Appare