Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/01/2023, n. 00880
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 27633/2017 R.G. proposto da INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Lanzetta, Sebastiano Caruso e Cherubina Ciriello ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
- ricorrente -
contro
RC TO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Riommi e Silvia Clarice Fabbroni ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 29;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 358/2017 pubblicata il 15 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RC TO ha convenuto l'INPDAP, con ricorso depositato 1'11 ottobre 2011 presso il Tribunale di Arezzo, e ha esposto che aveva lavorato come docente presso il liceo della comunicazione San Bartolomeo di Sansepolcro, struttura sociale dell'INPS, gestione ex INPDAP, istituto scolastico secondario superiore paritario, in forza di cinque contratti a tempo determinato dal 12 settembre 2006 al 31 agosto 2011. La ricorrente ha domandato: - l'accertamento della nullità delle clausole con le quali era stato apposto il termine ai contratti in questione e, per l'effetto, la dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna della P.A. a riammetterlo in servizio e a corrispondere le retribuzioni maturate dalla messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa e l'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010;
il risarcimento del danno subito in ragione delle irregolari assunzioni;
la corresponsione delle differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto e quello dovuto in dipendenza dell'anzianità maturata. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 490/2015, ha in parte accolto il ricorso, dichiarando illegittima l'apposizione dei termini, con condanna della P.A. a risarcire il danno, quantificato in dieci mensilità, e a pagare le differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto in corso di rapporto e quello al quale avrebbe avuto diritto ove l'anzianità maturata nel corso dei rapporti precari fosse stata considerata ai fini delle progressioni stipendiali.L'INPS, quale successore dell'INPDAP, ha proposto appello che la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 358/2017, ha respinto. La corte territoriale ha ritenuto che: nella specie, non potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata