Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2021, n. 27055
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: BR AF nato a [...] il [...] e sui ricorsi proposti da: AR AF nato a [...] il [...] BR CE nato a [...] il [...] BR AR nato a [...] il [...] ND AF nato a [...] il [...] AR GE nato a [...] il [...] RO SA nato a [...] il [...] ND EL (CL. '79) nato a [...] il [...] DI AR EL nato a [...] il [...] ND EL (CL. '72) nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 15/10/2019 DEla CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento DE ricorso DE Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, con annullamento DEla sentenza relativamente alla posizione di AN FF;
il rigetto dei ricorsi di TO FF, AN NZ, AN RM, RL FF, RA NA, GI SA, RL LO, classe 1979, Di AR LO;
l'accoglimento DE ricorso di RL LO, classe 1972, con annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca di quanto in sequestro, rigettando nel resto i ricorsi presentati nell'interesse DElo stesso. uditi i difensori degli imputati Avv.ti VERONICA PATURZO, PAOLO BARONE (anche quale sostituto DEl'Avv. LUIGI SENESE), GIUSEPPE RICCIULLI, DARIO VANNETIELLO, MARCO MU (in sostituzione DEl'Avv. TO ABET), AF CI, AL RG, TO RB (anche in sostituzione DEl'Avv. CELESTINO GENTILE) e BA AN, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei propri assistiti;
udito l'Avv. ARTUTO FROJO, per FF AN, che ha insistito per il rigetto DE ricorso DE Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 15 ottobre 2019 DEla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la decisione DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale DEla stessa città emessa, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di FF TO, LO Di AR, RM AN, FF AN, NZ AN, LO RL classe 1972, LO RL classe 1979, FF RL, SA GI e NA RA.
1.1. Secondo quanto si legge nelle sentenze di merito, il procedimento — che riguardava diversi altri soggetti, oggi non ricorrenti, oltre agli odierni imputati — concerne l'attività di un gruppo criminale organizzato denominato clan RL, operante nei territori di Marano di Napoli, Quarto, Qualiano, Calvizzano e zone limitrofe, ed i reati fine riconducibili al predetto sodalizio, in particolare estorsioni, consumate e tentate, e reati di violenza privata. Tale compagine — che vedeva gli RL coadiuvati dai AN aveva raccolto l'eredità dei clan già egemoni su quel territorio, prima i TT e poi i VE, attuando una strategia tesa sia ad estromettere gli esponenti dei sodalizi storici che non erano aperti ai nuovi assetti, sia ad inglobare quelli più disponibili in tal senso. L'originario editto accusatorio vedeva anche la contestazione di un parallelo sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309 DE 1990, la cui sussistenza è stata esclusa fin dal primo grado;
ciò non di meno NA RA è stato condannato anche per diversi reati in materia di stupefacenti. Limitando l'analisi alle posizioni portate al vaglio di questa Corte, si precisa che, all'esito DEla sentenza di primo grado e DEla riforma avvenuta in appello, in parziale accoglimento degli appelli degli imputati e DE pubblico ministero, gli imputati ricorrenti di seguito indicati sono stati condannati per i reati in corrispondenza riportati. - Per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione al clan RL, sono stati condannati, FF RL (detto Papele), quale organizzatore e dirigente, RM AN (alias DI o SH) e LO RL (classe 1979, alias 'o malomm), quali promotori e organizzatori, NZ AN, NA RA, LO Di AR (detto 'o paglieriello) e SA GI (detto 'o russ) quali partecipi (capo A). - SA GI, LO Di AR e LO RL classe 1979 per estorsione aggravata consumata ai danni di AS Di GU (capo B). - NZ AN, LO Di AR, LO RL classe 1979, LO RL classe 1972, SA GI e RM AN per tentata estorsione aggravata ai danni di AS Di GU e AN Di GU (capo C). - FF RL per estorsione aggravata ai danni di RO RR AU (capo E) e per violenza privata aggravata ai danni di DR RR AU (capo F). - LO Di AR per tentata estorsione aggravata nei confronti di AR EC (capo G). - LO RL 'o malomm per estorsione aggravata nei riguardi di RO BB (capo I). - FF TO per detenzione e porto di una pistola (capo O). - NA RA per una serie di reati di cui all'art. 73 DE d.P.R. 309 DE 1990 (capi 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18) e per la violenza privata aggravata di cui al capo M). FF AN, invece, è stato assolto, per non aver commesso il fatto, dall'unica imputazione a suo carico, vale a dire quella associativa sub A).
2. Gli imputati FF TO, LO Di AR, RM AN, NZ AN, LO RL classe 1972, LO RL classe 1979, FF RL, SA GI e NA RA hanno presentato ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha impugnato il capo DEla sentenza DEla Corte di appello che riguarda l'assoluzione di FF AN dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per non aver commesso il fatto.
3. Prendendo le mosse dall'illustrazione di quest'ultimo ricorso, la parte pubblica lamenta vizio di motivazione, che risiederebbe nella svalutazione, quale indicatore DE ruolo di FF AN quantomeno come partecipe DE sodalizio, DEl'attività di depistaggio svolta all'indomani DE controllo da parte di uomini DEla gendarmeria monegasca nei confronti suoi, di LO RL classe 1979, di RM AN e di un presunto agente immobiliare straniero, avvenuto in occasione DE loro incontro nel territorio DE Principato di Monaco. In quel frangente, i tre italiani, sospettando che il controllo fosse legato ad attività di intercettazione in corso, ipotizzarono di liberarsi DE telefono di RL e, dopo essere rientrati in sede, proprio FF AN provvide a far bonificare l'autovettura su cui avevano viaggiato. Secondo il Procuratore generale ricorrente, la Corte di merito ha mancato di spiegare perché, pur ritenendo che le anzidette operazioni DE prevenuto fossero state svolte a tutela di LO RL, esponente di vertice DE clan, non abbia stimato detta condotta penalmente rilevante sotto il profilo DEl'affectio societatis e DE contributo alla compagine. A sostegno DEla tesi agitata, la parte pubblica ricorrente evoca la giurisprudenza di legittimità concernente la rilevanza, quale condotta di favoreggiamento aggravato ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, DEl'aiuto al capocosca a sottrarsi alle investigazioni, quale contegno indirettamente funzionale anche a sostenere le sorti DEl'associazione. Ciò tanto più che il prevenuto si era attivato fin dal soggiorno monegasco a contattare soggetti capaci di bonificare il veicolo.
4. FF TO ha presentato ricorso a mezzo DEl'Avv. Celestino Gentile, affidando le sue censure a due motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione, laddove la Corte di merito ha fondato il proprio giudizio circa l'addebito di detenzione e porto di una pistola sull'intercettazione ambientale in cui si udiva un rumore, rumore attribuito a quello prodotto dal caricatore di un'arma e dall'attivazione DE grilletto. Di fronte agli inevitabili difetti sonori di una captazione ambientale — sostiene il ricorrente -- appare arduo comprendere come la p.g. abbia potuto percepire con chiarezza il rumore ed attribuirlo all'estrazione DE caricatore. E' un dato notorio, infatti, che l'estrazione DE caricatore da un'arma semiautomatica non comporta alcun tonfo e che l'inserimento DE caricatore medesimo, dal canto suo, produce solo uno scatto. Anche l'asserita attivazione DE grilletto avrebbe prodotto un suono difficilmente individuabile e, comunque, suscettibile di essere confuso con altri rumori. Il ricorrente passa, poi, a criticare il ragionamento DEla Corte territoriale a proposito DE comportamento concludente attribuitogli quale risposta alla domanda di NA RA, captata nell'intercettazione. Il motivo di ricorso si conclude con una critica alla risposta DEla Corte distrettuale quanto all'identificazione DE "Lello" nominato dal RA nel TO, non essendovi altri dati, oltre il nome di battesimo, che consentano di ritenere che il soggetto che si trovava in auto con quest'ultimo fosse proprio il ricorrente, mai intercettato, né oggetto di controllo nel corso DEl'attività di captazione.
4.2. Il trattamento sanzionatorio — sostiene la parte nel secondo motivo di ricorso — non sarebbe adeguatamente giustificato in relazione al fatto concreto, difetto tanto più rilevante attesa la collocazione DEla pena in prossimità DE massimo edittale.
5. Propone ricorso per cassazione anche LO Di AR a mezzo DE difensore di fiducia Avv. FF Micillo, deducendo sei motivi.
5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, sostenendo che la rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale in appello, disposta dalla Corte di merito per assecondare la richiesta DE pubblico ministero appellante riguardo a posizioni diverse da quella DE ricorrente (per cui la Procura non aveva presentato appello), ridonderebbe in negativo anche sulla posizione DE Di AR, dato che si procede per una fattispecie associativa. Di conseguenza, la parta dubita DEla tenuta costituzionale DEla norma di cui all'articolo 603-bis codice di rito (così testualmente il ricorso), per violazione degli articoli 3, 24, 81,111 e 117 Cost. nella parte in cui consente detto riverbero negativo.
5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza DEla fattispecie associativa. La premessa DE ragionamento DEla Corte d'appello, circa la configurazione embrionale DE sodalizio confliggerebbe con l'affermazione di penale responsabilità DE prevenuto ai sensi DEl'art. 416- bis cod. pen. Il ricorrente sostiene, poi, che la sua estraneità all'ipotesi associativa sarebbe dimostrata dalla sentenza DE giudice DEl'udienza preliminare DE