Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 02568

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 02568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02568
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di Appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 2021, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 21 ottobre 2020, ha affermato la penale responsabilità AT UR in relazione ai reati di cui all'art. 367 e 642 cod. pen., previa riduzione della pena ad anni 3 di reclusione.

2. AT UR, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla omessa dichiarazione della improcedibilità del reato di cui all'art. 642 cod. pen. per tardività della querela.Secondo la prospettazione difensiva la querela è tardiva perché presentata in data 24 dicembre 2013 e, quindi, undici mesi dopo la conclusione degli accertamenti svolti dall'investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa ed il conseguente deposito della relazione investigativa finale. I giudici di merito hanno ignorato gli ulteriori elementi attestanti la tardività della querela (raccomandata datata 21/05/2013 nella quale la compagnia assicurativa rigettava la richiesta di indennizzo avanzata dal DE CA in considerazione degli elementi contraddittori e anomali emersi in ordine allo svolgimento dei fatti, dichiarazioni rese dal teste CAROSSIA attestanti le interlocuzioni tra l'ufficio anti-frode e l'investigatore, relazione investigativa finale dalla cui lettura si desume che l'ultimo atto investigativo è stato posto in essere in data 18/01/2013).

3. Con il secondo motivo il DE CA lamenta, ex art. 606, lett. E) cod. proc. pen., l'omessa valutazione della perizia redatta dalla grafologa nominata dal giudice di primo grado

ROMANELLO

Paola Rosa nella parte in cui il perito afferma che le due firme apposte sul certificato di proprietà e sulla dichiarazione di esportazione della vettura Porsche Carrera tg.ta ZA 496 NG sono apocrife e non riconducibili alla mano del ricorrente, circostanza ritenuta irrilevante dai giudici di appello con motivazione carente ed apodittica.

4. Con il terzo motivo il DE CA lamenta ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 195 e 143 bis cod. proc. pen. ed la carenza della motivazione in ordine all'utilizzabilità della relazione investigativa redatta dalla società investigativa CIEFFE. Secondo la ricostruzione difensiva detta relazione è stata acquisita in violazione dei principi dell'oralità e del contraddittorio e, di conseguenza, doveva esser dichiarata inutilizzabile ai sensi degli artt. 195 e 234 cod. proc. pen. in quanto la relazione è stata redatta da un investigatore che doveva esser escusso come testimone. Il giudice di primo grado ha, inoltre, violato il disposto dell'art. 143 bis cod. proc. pen. rigettando la richiesta della difesa di nominare un interprete per tradurre i documenti in lingua tedesca allegati alla relazione investigativa finale. Detta violazione non è stata tenuta in conto dalla Corte territoriale che si è limitata ad affermare l'ultroneità della richiesta traduzione in considerazione dell'ammissione da parte del ricorrente dell'avvenuta esportazione della vettura oggetto di giudizio.

5. Con il quarto motivo il DE CA lamenta ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello, con motivazione scarna ed illogica, hanno ignorato gli elementi positivi che giustificavano il riconoscimento delle attenuanti generiche (comportamento collaborativo dell'imputato, corretto comportamento processuale, assenza di pericolosità sociale e di pericolo di reiterazione).

6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606 lett. B) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato cui all'art. 367 cod. pen. A giudizio della difesa detto reato si è prescritto in data 30 maggio 2021 come, peraltro, affermato dal giudice di primo grado e, quindi, in data anteriore alla prima udienza del giudizio di appello svoltasi in data 2 luglio 2021. 7. In data 28 luglio 2022 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con i quali insiste nella sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo A) in data anteriore alla sentenza di appello e del reato di cui al capo B) in data anteriore allo svolgimento del giudizio di cassazione.

8. In data 5 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali vengono reiterati i motivi indicati in ricorso ed i motivi nuovi addotti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

9. In data 8 settembre 2022 il difensore della parte civile ha depositato nota spese e conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso, in considerazione della tempestività della querela risultando pacifico che il responsabile della funzione antifrode della compagnia assicurativa venne a conoscenza dell'ipotesi delittuosa solo in data successiva al 25 novembre 2013. A giudizio del difensore il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati in

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