Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4277
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In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22992/2020 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 4277/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE Composta da FRANCO DE EF - Presidente - AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - PAOLO PORRECA - Consigliere - R.G. n. 22992/2020 EF GIAIME GUIZZI - Consigliere - Cron. ____________ RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- UP – 09/11/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22992/2020 R.G. proposto da IU IA E FIGLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 34, presso lo studio dell'Avv. Lucio Francario, dal quale, unitamente agli Avv.ti Bruno Capponi e Mauro CI, è rappresentato e difeso – ricorrente –
contro
AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., già denominata Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ferri – controricorrente – Numero registro generale 22992/2020 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 4277/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 Avverso la sentenza n. 198/2020 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il giorno 18 giugno 2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. In forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 583 del 1998, la S.G.A. - Società per la Gestione di Attività S.p.A., nella qualità di cessionaria dal Banco di Napoli del credito portato dalla pronuncia, intimò alla società EP CI e IG S.r.l. precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 222.976,00. 2. L'opposizione spiegata dalla società intimata avverso detto precetto è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.
3. Ricorre per cassazione la società EP CI e IG S.r.l., affidandosi a nove motivi, cui resiste con controricorso la AMCO – Asset Management Company S.p.A. (nuova denominazione della S.G.A. S.p.A. – Società per la Gestione di Attività).
4. Fissato per l'udienza pubblica del 09 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.
5. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate.
6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 2 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 22992/2020 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 4277/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, ritiene la Corte: non accoglibile l'istanza di riunione del presente procedimento a quello iscritto al R.G. n. 21536 dell'anno 2020, difettando il presupposto, richiesto dall'art. 335 cod. proc. civ., della identità dei provvedimenti impugnati;
altresì non opportuna la trattazione congiunta, avuto riguardo alla già disposta fissazione dei ricorsi in differenti udienze ed all'avvenuto espletamento dei relativi incombenti di Cancelleria.
2. Con il primo motivo si denuncia «nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-quinquies, primo e secondo comma, cod. proc. civ.», in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, del codice di rito, nonché «violazione del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo (artt. 24 e 111 della Costituzione)». Ad avviso del ricorrente, il giudice di primo grado «ha abusato dei suoi poteri di direzione del processo» allorché ne ha disposto di ufficio la definizione ai sensi dell'art. 281-quinquies, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero secondo il modello della c.d. trattazione mista, in difetto della necessaria istanza di parte, consentendo alla parte opposta la produzione di un documento (l'ordinanza resa sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo) unitamente alla comparsa conclusionale e provvedendo al deposito della sentenza ben oltre il termine di trenta giorni dalla discussione orale della causa. Da ciò il lamentato pregiudizio al diritto di difesa.
2.1. La doglianza è inammissibile. Al fine di disattendere l'appello in parte qua lamentante l'erroneo svolgimento della fase decisoria, la Corte territoriale ha svolto plurime argomentazioni, ciascuna delle quali idonea, ex se considerata, a giustificare il dictum adottato. Più specificamente, la sentenza gravata ha ritenuto: (a) l'equipollenza tra i modelli decisionali a trattazione scritta ed a trattazione mista, escludendo così qualsivoglia nullità della sentenza;
3 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 22992/2020 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 4277/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 (b) la mancata dimostrazione, ad opera della parte appellante a tanto onerata, di uno specifico pregiudizio derivante dall'adozione dello schema decisorio ex art. 281-quinquies, secondo comma, cod. proc. civ., motu proprio imposto dal giudice;
(c) «in ogni caso», la mancata deduzione del vizio nel giudizio di prime cure da parte appellante, non essendo stata sollevata la relativa eccezione «né all'udienza di discussione del dì 07/10/2014, in cui ha regolarmente trattato la causa, e neppure con la comparsa conclusionale del 16/07/2014». Avverso quest'ultimo rilievo (sufficiente, isolatamente apprezzato, a suffragare il convincimento del giudice), parte ricorrente non ha rivolto alcuna considerazione critica, nemmeno generica, nell'unica sede all'uopo deputata e possibile, ovvero il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, irrilevante, al riguardo, il contenuto della memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., avente funzione di mera illustrazione di censure già articolate, con inammissibilità di motivi nuovi o di integrazione di motivi esplicati nell'atto d'impugnazione (cfr. Cass. 27/08/2020, n. 17893;
Cass. 12/10/2017, n. 24007;
Cass. 20/12/2016, n. 26332). Ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell'art.360-bis cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex plurimis, da Cass. 06/07/2020, n. 13880;
Cass. 27/07/2017, n. 18641;
Cass. 21/06/2017, n. 15350;
Cass. 29/05/2015, n. 11169;
Cass. 29/03/2013, n. 7931;
Cass. 28/01/2013, n. 1891;
Cass. 23/01/2013, n. 1610). 4 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 22992/2020 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 4277/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 3. Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza impugnata - in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. - per violazione degli artt. 474 e 480, secondo comma, cod. proc. civ., a causa dell'errata individuazione del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto» nonché «violazione degli artt. 2934 e ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.». Si assume come erronea l'individuazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 583/1998 quale unico titolo esecutivo fondante l'azione minacciata con l'atto di precetto. A parere dell'impugnante, invece, per effetto della sentenza della Suprema Corte n. 9791/1994, di parziale cassazione della pronuncia n. 30/1991 della Corte d'appello di Campobasso, quest'ultima aveva acquisito efficacia ed autorità di giudicato in ordine all'accertamento sulla sorte capitale e sul saggio degli interessi dovuti dalla scadenza delle singole ricevute bancarie, mentre la sentenza n. 583/1998 della Corte d'appello di Napoli aveva validità ed efficacia di titolo esecutivo unicamente circa il debito relativo agli interessi inerenti lo scoperto di conto corrente acceso dalla società presso l'istituto bancario. Per conseguenza, il diritto di credito nella sua interezza era da reputarsi estinto per prescrizione, dovendo ancorarsi il dies a quo del relativo termine alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, risalente al giorno 11 aprile 1994. 3.1. Il motivo è infondato. Giova, per dare conto della enunciata conclusione, riportare, in successione cronologica, gli accadimenti processuali rilevanti ai fini dello scrutinio della doglianza: - con decreto ingiuntivo del 30 maggio 1985, provvisoriamente esecutivo, il Presidente del Tribunale di Campobasso ingiunse alla s.r.l. EP CI e figli il pagamento in favore del Banco di Napoli della somma di lire 108.350.134, oltre interessi nella misura del 5 r.g. n. 22992/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 22992/2020 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 4277/2023 Data pubblicazione 10/02/2023 24,50% dal 17 aprile 1994 su lire 62.647.787 e dalla scadenza delle singole ricevute bancarie insolute su lire 46.702.347;
- l'opposizione al decreto ingiuntivo venne disattesa in ambedue i gradi di merito: in appello, più precisamente, con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n.