Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/12/2018, n. 33563

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In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/12/2018, n. 33563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33563
Data del deposito : 28 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

33563 . 18 SND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto: cartella pagamento Iva, Irap 2003 Composta da dott. Antonio Greco Presidente - Oggetto dott.ssa Pasqualina A.P. Condello Consigliere Rel. R.G.N. 8430/2011 dott. Luigi D'Orazio Consigliere - Cron. 33563 dott.ssa Antonella Dell'Orfano Consigliere - UP 24/4/2018 dott. Paolo Bernazzani Consigliere - ha pronunciato la seguente be 9 2 SENTENZA 6 8 1 sul ricorso iscritto al n. 8430/2011 R.G. proposto da GH UL, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Malfatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Assisi, S. Maria degli Angeli, via Raffaello, int. 15;
ricorrente

contro

S.P.A., in persona del legale rappresentante, IT PO rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maresca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Faravelli, n. 22;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 85/33/10 della Commissione Tributaria regionale del Veneto depositata il 5 agosto 2010 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24/4/2018 dal Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Sergio Del Core, che ha concluso chiedendo il rigetto del quarto motivo e l'accoglimento dei restanti motivi ed il rigetto del ricorso incidentale;
in subordine il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Gaetano Giarri, per delega dell'avv. Arturo Maresca FATTI DI CAUSA GH UL impugnava con ricorso il ruolo e la cartella di pagamento emessa dal Concessionario ai fini Iva e Irap per l'anno d'imposta 2003, eccependo il difetto della notifica del ruolo perchè avvenuta tramite la notifica della cartella di pagamento, la inesistenza della notifica della cartella, in quanto il plico consegnato, spedito a mezzo raccomandata, conteneva solo le prime due pagine della cartella, la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, nonché il difetto di motivazione della cartella di pagamento. La Commissione Tributaria provinciale, rilevando che il ricorso non era stato notificato all'Ente impositore, dichiarava inammississibile il ricorso in ordine ai vizi concernenti la iscrizione a ruolo e lo respingeva per il resto. Avverso la suddetta decisione il contribuente proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria regionale, la quale osservava preliminarmente che l'omessa notifica dell'atto di appello all'Ente Concessionario, che aveva proceduto alla formazione del ruolo, determinava la inammissibilità della impugnazione per quanto riguardava gli eccepiti vizi del ruolo;
aggiungeva che nessun rilievo poteva essere attribuito alla dedotta incompletezza della notifica della cartella di pagamento, poiché l'assunto non era stato provato dal contribuente, e, quanto alla censura della mancata sottoscrizione della cartella, che la sottoscrizione dell'atto amministrativo costituiva elemento essenziale nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad otto motivi. 2 L'Ente Concessionario Equitalia Polis s.p.a resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso incidentale, che, per la questione proposta, deve essere esaminato con priorità, il Concessionario deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata sia in primo che in secondo grado, di chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, formulata ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/99 nelle controdeduzioni.

1.1. La censura è inammissibile. Va, in primo luogo, rilevato che il motivo difetta di autosufficienza, in quanto la controricorrente non ha indicato in modo puntuale, né tanto meno ha trascritto nel ricorso, lo scritto difensivo nel quale avrebbe avanzato la richiesta di chiamata in causa, limitandosi ad affermare che la istanza sarebbe stata formulata "nelle controdeduzioni avanti la Commissione tributaria provinciale e regionale”, impedendo in tal modo a questa Corte di poter esaminare e valutare la doglianza. Per altro verso, non può ravvisarsi il supposto vizio di omessa motivazione, atteso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale, nella specie, quella della chiamata in causa dell'ente creditore, non è suscettibile di dar luogo ad un vizio motivazionale. In ogni caso, va ricordato che nella fattispecie in esame deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore ed il Concessionario del servizio di riscossione e si pone piuttosto una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'Ente creditore;
ne consegue che la chiamata in causa dell'Ente creditore, prevista dal citato art. 39, deve essere ricondotta all'art. 106 cod proc. civ. ed è come tale rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è censurabile, né sindacabile in sede

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