Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2021, n. 09787
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA LO nato a [...] il [...] GA IC nato a [...] il [...] CI MI nata a [...] il [...] IC GI nato a [...] ionico il 4 aprile 1950 SA PP nato a [...] il 18 luglio del 1953 SS MI nato a [...] vallo di Lauro 1'11 ottobre 1962 GA VA nato a [...] il [...] PA VA nato a [...] il [...] SS NA nata a [...] il [...] SS RE CA nata a [...] [...] avverso la sentenza del 3 luglio 2018 della CORTE DI APPELLO DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Franca Zacco che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al capo 21 contestato a RU LE e RU NZ RM perché, esclusa la ritenuta aggravante, il reato risulta improcedibile per mancanza di querela, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nonchè dichiararsi l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell'avv. Puccillo per LL TO e RU LE, dell'avv. Francesca Bovi per RU NZ RM;
dell'avv. Arianna Merlo in difesa di LL NN ,che insistono nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 2 febbraio 2016, ha ridotto la pena inflitta a NE NE in relazione ai reati di usura e tentata estorsione contestati ai capi 3 e 4 e ha confermato l'affermazione di responsabilità e le pene applicate agli altri imputati dal Tribunale, che con la sentenza appellata aveva condannato: LL LE e GA TO per i reati di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una pluralità di reati contro il patrimonio e per diversi reati fine, tra cui rapina, riciclaggio e ricettazione;
LL LO per il reato di tentata estorsione aggravata , così diversamente qualificata la condotta contestata al capo 6;
LL TO e CC OE per il reato di riciclaggio continuato;
LL NN e SA GI per il reato previsto L'articolo 86 di DPR 570/60 contestato al capo 35 della rubrica;
RU LE e RU NZ RM per alcuni episodi di rapina e di furto aggravato dalla fraudolenza.
2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso tramite difensore di fiducia i suddetti imputati:
3.LL LO, condannato per il delitto di tentata estorsione aggravata contestato al capo 6 della rubrica, deduce :
3.1 violazione dell'articolo 164 codice penale e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena al ricorrente sull'erroneo presupposto che questi non fosse incensurato, mentre lo ha concesso al fratello LO imputato del medesimo reato. La corte di appello ha rigettato il relativo motivo di gravame, nonostante la accertata condizione di incensurato del ricorrente, senza confrontarsi con le deduzioni difensive e non facendo alcun riferimento all'evidente errore del giudice di primo grado, sostenendo che la mancata concessione si spiega poiché l'imputato non avrebbe assunto un comportamento collaborativo e avrebbe manifestato maggiore determinazione criminosa del fratello. In conclusione la corte ha cercato di giustificare il diverso trattamento tra LL LO e LL LO, omettendo di considerare che quest'ultimo non è incensurato e che la maggiore determinazione manifestata L'odierno ricorrente non può da sola sostenere la formulazione di una prognosi negativa sui suoi futuri comportamenti. Il ricorrente lamenta altresì che il giudizio prognostico negativo è affetto da evidente carenza di motivazione, in quanto la corte non risponde alla specifica censura sollevata con il gravame, mentre appare illogico e contraddittorio confermare la concessione della sospensione condizionale in favore di chi non era incensurato e non concederla a colui che invece si trovava in tale condizione.
4.LL LE L'imputato è stato condannato per la partecipazione all'associazione a delinquere meglio descritta al capo 1 della epigrafe, in qualità di autista di GI ES, promotore e capo della detta organizzazione, poichè in tale veste partecipava a incontri ed era presente a discussioni ed eseguiva le direttive del suo preposto;
del reato di riciclaggio contestato al capo 22 per avere, in concorso con DI OM e GI ES, acquistato le carte prepagate su cui fare confluire i proventi delle condotte di clonazione di carte di credito e di pagamento;
del reato di ricettazione di scarpe Nike, provento del delitto di contraffazione di marchi, contestato al capo 20. Con ricorso sottoscritto L'avvocato Mammoliti deduce:
4.1 violazione di legge in relazione all'articolo 416 codice penale poiché il reato al momento della sentenza della corte d'appello si era già estinto per intervenuta prescrizione essendo stato contestato come commesso sino al 20 maggio 2010 sicchè la prescrizione è maturata alla data del 20 novembre 2017. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione per assenza del necessario elemento soggettivo: le censure della difesa in merito all'assenza di dolo da parte dell'imputato sono state disattese sul presupposto che la consapevolezza del LL di aiutare l'ES a nascondere il provento delle sue attività illecite sarebbe dimostrata L'atteggiamento di quest'ultimo e dal tenore delle intercettazioni. Ma a detta del ricorrente non vi è neppure la prova che il denaro versato sulle carte poste pay fosse illecito, e ciò costituisce presupposto indefettibile del dolo, che, peraltro, in ragione delle limitate capacità intellettive dell'imputato avrebbe dovuto essere valutato con maggiore prudenza. Inoltre non vi è prova che le scarpe marca Nike acquistate L'imputato fossero oggetto di contraffazione e mancando la prova del reato presupposto non vi può essere condotta illecita da parte dell'imputato.
4.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi 21 e 22 poiché il Procuratore Generale nelle sue richieste formulate in aula dinanzi alla corte d'appello ha manifestato evidente incertezza argomentativa rilevando che i reati presupposti potevano essere qualificati ex art. 615 ter o ex art. 640 ter cod. proc.pen. in ordine alla natura dei reati presupposti, affermando che gli stessi potevano essere o ancora ex art. 55 d. Igs. 231/2007 portando avanti una prospettazione accusatoria alternativa che dimostra incertezza.
5.CC OE , condannata per il reato di riciclaggio continuato, con atto sottoscritto L'avvocato Famularo deduce:
5.1 vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente prevista L'articolo 648 ter terzo comma codice penale o comunque quella di cui all'articolo 648 bis secondo capoverso codice penale. La specifica censura sollevata con l'atto di gravame è stata respinta dalla corte rinviando alle considerazioni già formulate con riferimento all'appello proposto dalla difesa del coimputato BE, al quale la detta attenuante era stata negata considerando che fra i delitti presupposti vi è quello punito L'articolo 55 decreto legislativo 231/2007 che prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, pena edittale che impedisce l'applicazione dell'attenuante invocata . Si addebita all'imputata di avere accettato di farsi intestare alcune carte prepagate sulle quali era confluita una somma di denaro piuttosto modesta, a fronte di un corrispettivo di 200 C , e la pacifica e riconosciuta estraneità dell'imputata al reato presupposto ostativo al riconoscimento della circostanza attenuante in esame, ben avrebbe consentito l'applicazione nei suoi confronti della diminuente in linea con le conclusioni formulate dallo stesso procuratore Generale.
5.2 Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'articolo 114 codice penale, che non è stata riconosciuta dal collegio di secondo grado in ragione della pretesa essenzialità della condotta dell'imputata, che aveva accettato di farsi intestare alcune carte prepagate. L'argomentazione della corte si pone in contraddizione con il ruolo marginale svolto dai prestanomi, che hanno posto in essere una condotta facilmente sostituibile e comunque di contenuta gravità, considerato anche l'esiguo beneficio economico ottenuto.
6. LL NN, condannato alla pena di tre mesi di reclusione in aumento sulla pena già applicata con sentenza passata in giudicato in relazione al reato di corruzione elettorale previsto L'articolo 86 d.p.r. 570/1960 contestato al capo 35 della rubrica, con atto sottoscritto L'avvocato Merlo, deduce :
6.1 vizio di motivazione in ordine alla prova della condotta concorsuale attribuita al ricorrente e mancanza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate L'appellante. La corte ha individuato nelle generose erogazioni di denaro che l'imputato avrebbe effettuato in favore del gruppo ES la condotta materiale del reato, valorizzando due intercettazioni intercorse 1'11 giugno 2011 e il 2 maggio 2011. Il ricorrente ribadisce di avere, anche con l'atto di appello, dedotto che la conversazione dell'Il giugno 2011 aveva ad oggetto le elezioni del 2007 e non quelle del 2011, tenutesi poche settimane prima della conversazione, come erroneamente affermato dalla corte;
l'intercettazione del 2 maggio 2011 non è rilevante poiché non vengono indicati le ragioni per cui il soggetto evocato nel corso della conversazione sarebbe da identificarsi nell'odierno imputato e i soldi sarebbero il compenso per la corruzione elettorale. Inoltre le presunte erogazioni di denaro da parte di LL ai coimputati, quand'anche avvenute, non provano di per sé la conoscenza in capo al predetto dell'uso che gli stessi avrebbero fatto del denaro ricevuto, né l'intercettazione del 6 maggio 2011 fornisce al riguardo prova.
7.SA GI, condannato per il reato di corruzione elettorale contestato al capo 35 con atto sottoscritto L'avvocato Abbondanza deduce:
7.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato poiché il collegio di secondo grado nel respingere i motivi di