Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 1763

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Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.

In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile; b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.

Il consulente tecnico di parte è un mero ausiliare di quest'ultima, chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, dovendosi pertanto escludere che lo stesso sia abilitato al compimento di attività tipiche del difensore; ne deriva, altresì, che l'eventuale accordo raggiunto dai consulenti di parte sulle rispettive conclusioni non costituisce un atto transattivo in ordine al diritto controverso, né è tale da vincolare il giudice a recepire le conclusioni medesime.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 1763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1763
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 19367/2018 Numero sezionale 80/2024 Numero di raccolta generale 1763/2024 Data pubblicazione 17/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. Mauro Di Marzio Presidente CONTO CORRENTE BANCARIO. Dott. Rosario Caiazzo Consigliere Dott.ssa Angelina IA Perrino Consigliere Dott. Eduardo Campese Consigliere - rel. Ud. 11/01/2024 PU Dott. Paolo Catallozzi Consigliere Cron. R.G.N. 19367/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 19367/2018 r.g. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del procuratore speciale dott. Armando Avallone, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Eugenio Moschiano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Depretis n. 102, presso lo Studio Legale Associato Moschiano.

- ricorrente -

contro

C.E.I.T. S.R.L. – COSTRUZIONI EDILI IMPIANTI TECNOLOGICI IN LIQUIDAZIONE, con sede in Napoli, alla via Montevergine n. 16, in persona del liquidatore ing. AF d'AN, nonché quest'ultimo in proprio e HI RI AZ, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale conferita con atto per Notar Giuseppe Grosso di Napoli il 13 ottobre 2022, 1 Numero registro generale 19367/2018 Numero sezionale 80/2024 Numero di raccolta generale 1763/2024 Data pubblicazione 17/01/2024 dall'Avvocato Paolo Brignolo Gorla, con cui elettivamente domiciliano in Roma, al Corso D'Italia n. 11, presso lo studio dell'Avvocato Giacomo Carini. - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e US UI e DE LI NA.

- intimati -

avverso la sentenza non definitiva, n. cron. 4571/2016, della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il giorno 28/12/2016, e la sentenza definitiva, n. cron. 5190/2017, della medesima corte di appello, pubblicata il giorno 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11/01/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale;
sentito, per la ricorrente, l'Avv. E. Moschiano, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
lette la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. della parte ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. C.E.I.T. s.r.l. Costruzioni Edili Impianti Tecnologici in liquidazione (d'ora in avanti anche, breviter, C.E.I.T.) ed i suoi garanti, AF d'AN, IA GR OC, GU HI e NA De AN citarono Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (per il prosieguo anche, più semplicemente, MP o banca) innanzi al Tribunale di Napoli e, deducendo la nullità di alcune clausole negoziali contenute nei contratti di conto corrente intrattenuti con essa (concernenti la determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio ad “uso piazza”, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le modalità di tenuta del conto in riferimento ai giorni di valuta, la determinazione del tasso annuo effettivo globale con riferimento alle legge sull'usura), chiesero accertarsi l'esatta 2 Numero registro generale 19367/2018 Numero sezionale 80/2024 Numero di raccolta generale 1763/2024 Data pubblicazione 17/01/2024 quantificazione del rapporto di dare-avere in base ai risultati del ricalcolo da eseguire a mezzo consulenza tecnico-contabile e, per l'effetto, condannarsi la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori, nonché al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, anche in relazione all'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia sul presupposto di una falsa determinazione del rischio di sofferenza.

1.1. Si costituì MP, resistendo alle avverse pretese e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € 93.297,43, portata dall'estratto conto certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico in materia bancaria), o di quella minore per cui fosse stata raggiunta la prova.

1.2. L'adito tribunale, con sentenza del 16 marzo 2011, n. 3104, accolse parzialmente la domanda degli attori ed accertò che, alla data del 30 giugno 2002, il saldo dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalla C.E.I.T. s.r.l. con la convenuta, all'esito della rideterminazione derivante dalla dichiarazione di nullità delle suddette clausole contrattuali, presentava un ammontare a debito della cliente ed a credito della banca pari ad € 7.034,18, somma al cui pagamento condannò, in solido tra loro, la menzionata società ed i suoi fideiussori.

2. La Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi, contro quella decisione, rispettivamente, dagli originari attori e da MP, con sentenza non definitiva del 28 dicembre 2016, n. 4571, respinse l'appello principale relativamente alla dedotta nullità dei contratti di conto corrente per vizio di forma degli stessi ed all'invocato ristoro risarcitorio dei danni non patrimoniali, rigettando, peraltro (e senza pratiche conseguenze sulla decisione), in accoglimento del medesimo appello, l'eccezione di prescrizione decennale. Accolse, invece, l'impugnazione incidentale della banca, stabilendo che gli unici documenti ritualmente entrati nel processo e da porre a base della c.t.u. erano quelli prodotti dalla C.E.I.T. s.r.l. entro il termine per le memorie istruttorie in primo grado, con esclusione, pertanto, della documentazione consegnata direttamente al 3 Numero registro generale 19367/2018 Numero sezionale 80/2024 Numero di raccolta generale 1763/2024 Data pubblicazione 17/01/2024 consulente tecnico. Rimise, dunque, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore ricalcolo del rapporto di dare/avere relativo ai conti correnti intrattenuti tra le parti, all'esito del quale, con sentenza definitiva del 20 dicembre 2017, n. 5190, così dispose: «a) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla C.E.I.T. s.r.l., in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda avanzata in prima istanza dalla medesima, determinato, a seguito di ricostruzione dei rapporti intrattenuto tra la C.E.I.T. s.r.l. e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., il saldo in favore della società appellante principale in euro, 17.054,43, per l'effetto, condanna la società appellata al pagamento, in favore della C.E.I.T., della su indicata somma, oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
b) rigetta l'appello incidentale di MP, conseguentemente rigettando la domanda riconvenzionale da questa proposta;
c) condanna la convenuta/appellata MP a rifondere le spese del giudizio in favore degli attori/appellanti che, compensate per i due terzi, liquida: c1) in relazione al primo grado, in euro 150,00 per spese, cui si aggiungono quelle di c.t.u., se da questi ultimi anticipate, euro 1.123,33 per diritti ed euro 2.000 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a.;
c2) in relazione al grado di appello, in euro 550,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., restando a carico della banca quelle di c.t.u. del grado di appello e da restituire agli appellanti, se da questi anticipate».

2.1. La corte partenopea, nella sentenza non definitiva n. 4571/2016, ha ritenuto - per quanto qui ancora rileva - che: i) circa le doglianze articolate dagli appellanti principali in ordine all'irritualità nell'acquisizione della documentazione bancaria nel corso dell'espletamento della c.t.u., quest'ultima non poteva costituire la sede per aggirare le decadenze in cui le parti erano incorse, rientrando nei poteri-doveri del consulente soltanto l'acquisizione della documentazione, essenzialmente di carattere tecnico, di natura accessoria, utile al fine di fornire compiuta risposta ai quesiti sottopostigli dal giudice istruttore;
ii) in materia di consulenza contabile, occorreva anche tener conto di quanto previsto dall'art. 198 cod. proc. civ., 4 Numero registro generale 19367/2018 Numero sezionale 80/2024 Numero di raccolta generale 1763/2024 Data pubblicazione 17/01/2024 secondo il quale il consulente, con il consenso di tutte le parti, può esaminare anche documenti non prodotti in causa;
iii) la giurisprudenza di legittimità aveva comunque fornito un'interpretazione restrittiva di questa disposizione, ad evitare di trasformare quelli previsti dall'art. 183 cod. proc. civ. in termini puramente “canzonatori”;
iv) pertanto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza predetta, occorreva escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante il consenso della controparte, atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice;
v) a prescindere, dunque, dal valore attribuibile al silenzio (più che consenso) serbato dal consulente di parte convenuta in occasione della richiesta e produzione documentale da parte del consulente tecnico di parte attrice, occorreva riconoscere la fondatezza del gravame incidentale avanzato dalla banca e, quindi, affermarsi che quei documenti, pure esaminati dal consulente, non erano entrati ritualmente nel processo e di essi, conseguentemente, non poteva tenersi conto;
vi) in relazione, poi, alla determinazione del riparto degli oneri probatori relativi alla produzione integrale degli estratti, secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza, se ad agire per il pagamento dei saldi del conto corrente era la banca, doveva ritenersi quest'ultima ad

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