Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/2011, n. 26185

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L'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, quarto comma novies, lettera b, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed entrato in vigore l'undici settembre 2005), è applicabile alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore, ma soltanto se l'estinzione si sia verificata dopo tale data, e non può, quindi, regolare gli effetti di un'estinzione avvenuta in precedenza.

L'art. 632, secondo comma, periodo secondo, cod. proc. civ., relativo agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, non è riferibile al caso di assegnazione di crediti, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., nei confronti del creditore procedente (o agente in sostituzione, a norma dell'art. 511 cod. proc. civ.), poiché l'ordinanza di assegnazione del credito chiude il processo di espropriazione presso terzi, mentre la disposizione in esame presuppone che vi sia una "somma ricavata" da distribuire, e che l'estinzione sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione al debitore. L'estinzione tipica della procedura esecutiva, che preceda l'assegnazione, travolge, invece, ai sensi del primo periodo dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ., gli atti già compiuti, compreso il pignoramento.

In tema di esecuzione forzata, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l'ordinanza opposta, l'opponente perde interesse all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato l'interesse del debitore esecutato a proseguire nell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate, avendo il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, adottato un provvedimento non meramente provvisorio, ma di definitiva revoca dell'ordinanza impugnata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/2011, n. 26185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26185
Data del deposito : 6 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20861/2009 proposto da:
MA SI [...], MA IZ [...], elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell'avvocato FIORETTI Andrea, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

e contro
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA (già CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA) in qualità del Presidente ZI TT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato CAIAFFA FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BILOTTA Mauro giusta procura speciale del Dott. Notaio GIANFRANCO GIULIANI in Olbia 18/4/2011, rep. 214962, resistente con procura speciale notarile;

- resistente -
sul ricorso 28276/2010 proposto da:
MA SI [...], MA IZ [...], elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell'avvocato FIORETTI ANDREA, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA -GALLURA (già CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA - C.I.N.E.S. 82004630909 in persona del Presidente ZI TT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRATANI SI giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 494/2008 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 23/7/2008, R.G.N. 3/2004;

avverso la sentenza n. 708/2009 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 22/12/2009, R.G.N. 166/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato VITTORIA PAOLINI per delega;

udito l'Avvocato MAURO BILOTTA;

udito l'Avvocato SI GRATANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso al Pretore di Tempio AN - sezione distaccata di Olbia, quale giudice dell'esecuzione, depositato in data 23 settembre 1997r il RZ Industriale Nord Est EG (di seguito RZ) propose opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emessa il 19 settembre 1997 nel procedimento esecutivo per pignoramento presso terzi n. 41/94 R.G.E. avviato da EL IE, titolare della ditta "Melpi", nei confronti del RZ suo debitore, nel quale era intervenuto ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., SC NO, quale creditore del creditore
pignorante;
con l'ordinanza opposta il giudice dell'esecuzione aveva assegnato a quest'ultimo la somma di L. 6.641.750.000, ordinandone al terzo pignorato, Banco di EG - filiale di Olbia, il pagamento in favore del NO.
1.1.- Il Pretore, dato con decreto inaudita altera parte un provvedimento d'urgenza con cui vietava al Banco il pagamento della somma in contestazione, con ordinanza del 24 ottobre 1997 revocò l'ordinanza di assegnazione del 19 settembre 1997 e rimise le parti dinanzi al Tribunale di Tempio AN, competente a decidere sul merito dell'opposizione proposta dal RZ.
1.2. - Quest'ultimo riassunse l'opposizione con atto di citazione notificato il 29 gennaio 1998 nei confronti del creditore pignorante IE EL, del suo creditore sub-collocato ex art. 511 cod. proc. civ., SC NO, nonché degli altri creditori
intervenuti Banca Popolare di Ancona s.p.a. e Del IA Antonia, chiedendo la declaratoria di nullità e/o inesistenza dell'ordinanza di assegnazione del 19 settembre 1997, nonché la condanna del NO alla restituzione delle somme indebitamente incassate in esecuzione di questa ordinanza;
dedusse al riguardo l'opponente che il titolo (provvisoriamente) esecutivo posto dal EL a fondamento dell'azione esecutiva nei confronti del RZ, vale a dire la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 221/94 (che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Tempio AN n. 218/93), era rimasto privo di efficacia esecutiva perché, avendo la Corte d'Appello imposto al EL il versamento di una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per l'importo di L. 800.000.000, il creditore non aveva prestato la garanzia.
1.3.- Con sentenza del 4 dicembre 2003 il Tribunale di Tempio AN rigettò l'opposizione proposta dal RZ (cui aveva aderito la Banca Popolare di Ancona) e condannò quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore del EL e del NO.
2.- Avverso la sentenza del Tribunale propose appello il RZ;

nel giudizio di appello si costituirono AS NO e ZI NO, succeduti al loro comune dante causa NO SC, mentre gli altri appellati rimasero contumaci.
La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 708/09, ha qualificato l'opposizione ab origine proposta dal RZ, in sede esecutiva, sia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., che come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ma ha ritenuto riproposta in sede di merito soltanto questa seconda ed ha accolto l'appello;

per l'effetto, ha dichiarato che SC NO non aveva diritto all'assegnazione, in luogo del creditore pignorante EL IE, della somma di L. 6.641.750.000, disposta con l'ordinanza di assegnazione del 19 settembre 1997 (poi revocata);
ha condannato SC NO, e, per esso, i suoi eredi NO AS e ZI NO alla restituzione, in favore del RZ appellante, della somma di Euro 523.997,17, con gli interessi legali dal 22 settembre 1997;
ha condannato gli eredi NO e EL IE, in solido ed in egual misura, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del RZ.
3.- Avverso questa sentenza gli eredi NO hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste il RZ con controricorso, pure illustrato da memoria. Il ricorso è iscritto al ruolo col n. 28276/10. 4.- Il RZ Industriale Nord Est EG (di seguito RZ) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Tempio AN n. 374/2003, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dallo stesso RZ (a seguito di procedimento cautelare conclusosi con provvedimento di sequestro giudiziario della somma di L.

2.251.000.000 bonificata in favore di NO SC e dell'assegno di L.

3.376.150.000 intestato a IE EL su istanza di SC NO;
somma e titolo depositati presso il Banco di EG, filiale di Olbia) nei confronti di EL IE, SC NO, nonché della s.r.l. Cantieri Navali di Tirrenia, SC Cancellieri (questi ultimi due in quanto percettori di assegni emessi dallo stesso Banco di EG, filiale di Olbia, ad istanza di SC NO, e sottoposti a sequestro giudiziario, revocato dal Tribunale a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.) ed ancora nei confronti di OR IG (quest'ultimo quale assegnatario della somma di L. 236.319.379 nella procedura esecutiva di cui si è detto sopra) per sentire dichiarare la proprietà del RZ sulle somme giacenti presso il terzo pignorato Banco di EG, filiale di Olbia, già oggetto di assegnazione in favore di NO SC nella detta procedura esecutiva n. 41/94, nonché per sentire condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di L. 510.000.000 (già oggetto di assegnazione e devoluta dal NO in favore di soggetti rimasti estranei al giudizio), oltre accessori, e OR IG alla restituzione della somma di L. 236.319.379, trattandosi di somme indebitamente percepite a seguito di assegnazione in sede esecutiva ex artt. 511 e 553 cod. proc. civ., poi revocata.
Si costituirono nel giudizio di appello il NO, l'avv. Cancellieri e la s.r.l. Cantieri Navali di Tirrenia, tutti resistendo al gravame ed il primo sollevando anche eccezioni pregiudiziali di rito.
5.- La Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ha accolto parzialmente l'appello e, dato atto della formazione del giudicato nei confronti di IE EL (litisconsorte facoltativo, non citato nel secondo grado di giudizio), in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la proprietà del RZ sulle somme giacenti presso il terzo pignorato Banco di EG e già oggetto di assegnazione in favore di NO SC in base all'ordinanza del 19 settembre 1997 del giudice dell'esecuzione di Tempio AN e, per l'effetto, ha disposto la restituzione di queste somme al RZ;
ha altresì condannato SC NO alla restituzione in favore del RZ della somma di Euro 523.687,29, oltre interessi legali dalle scadenze di cui in motivazione al saldo;
ha rigettato l'appello nei confronti dell'avv. Cancellieri e della Cantieri Navali Tirrenia, condannando il RZ al pagamento in loro favore delle spese del grado;
ha condannato SC NO al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore del RZ.
6.- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, avente il numero 494/08, propongono ricorso per cassazione AS NO e ZI NO, quali eredi di SC NO, a mezzo di quattro motivi. Il ricorso è iscritto al ruolo col n. 20861/09.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi notificati dagli eredi di SC NO, AS NO e NO ZI, nei confronti del RZ Industriale Provinciale Nord Est EG - Gallura, già RZ Industriale Nord Est EG - C.I.N.E.S. (di seguito RZ) poiché, pur essendo stati proposti avverso diverse sentenze, involgono la trattazione di questioni di diritto in parte coincidenti ed in parte strettamente connesse.
Preliminarmente, va trattato il ricorso n. 28276/10, relativo alla sentenza n. 708/09, pubblicata per seconda, poiché la soluzione delle questioni poste con riferimento a tale sentenza è pregiudiziale rispetto alla decisione sul ricorso n. 20861/09. 1.- Col primo motivo del ricorso n. 28276/10 si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., per avere assunto la Corte d'Appello

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