Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2022, n. 3086

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In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza di verificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento).

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2022, n. 3086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3086
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2259/2017 Numero sezionale 348/2021 Numero di raccolta generale 3086/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NC DO MO Primo Presidente f.f. FELICE MANNA Presidente di Sezione ENRICO MANZON Consigliere Ud. 14/09/2021 – LUIGI A. SCARANO Consigliere R.G.N. 2259/2017 ALBERTO GIUSTI Consigliere Rep. ALDO CARRATO Consigliere MARCO MARULLI Rel. Consigliere ANTONIETTA SCRIMA Consigliere ROSSANA MANCINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.g. n. 2259/2017 proposto da: NO GU ed ZO GU elettivamente domiciliati in Roma in Via dell'Università 27 presso lo studio dell'avvocato Massimo TEDESCHI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alberto GYULAI;
-ricorrente - Numero registro generale 2259/2017 Numero sezionale 348/2021 Numero di raccolta generale 3086/2022 Data pubblicazione 01/02/2022

contro

VENETO NC S.P.A. in persona del procuratore speciale elettivamente domiciliata in Roma in Via Sistina 42 presso lo studio dell'avvocato Giovanni GALOPPI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonella LILLO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1373/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il 15/06/2016;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo e del quinto motivo enunciando, per quest'ultimo, principio di diritto nei sensi di cui in motivazione (conclusioni scritte depositate il 23/7/2021);
respinti ed assorbiti gli altri motivi;
uditi gli avvocati Massimo TEDESCHI e Antonella LILLO FATTI DI CAUSA 1.1. Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2005, NO ed ZO GU, nella loro veste di eredi del defunto ER GU –già cliente della filiale di Fossalta Maggiore di EN AN s.p.a., con la quale aveva intrattenuto negli anni compresi tra il 1999 e il 2009 rapporti bancari di varia natura a mezzo della direttrice della filale stessa, IA TE ER – convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Treviso la banca e la predetto ER onde sentirne pronunciare la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti per effetto delle operazioni distrattive poste in essere dalla ER in danno del loro dante causa. In particolare era cura degli attori, nel dedurre le ragioni di responsabilità della banca e della ER, di disconoscere preventivamente, in considerazione della loro falsità, le sottoscrizioni Ric. 2017 n. 2259 sez. SU - ud. 14-09-2021 -2- Numero registro generale 2259/2017 Numero sezionale 348/2021 Numero di raccolta generale 3086/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 apposte da ER GU sulle contabili attestanti i movimenti in uscita. L'istanza di verificazione proposta, nel costituirsi, dalla banca ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ., in ragione della quale il Tribunale adito aveva disposto consulenza grafologica, era stata in seguito rinunciata dalla banca istante, sicché la causa, senza altri incombenti istruttori, salvo l'espletata CTU contabile – e la CTU grafologica che malgrado l'intervenuta rinuncia all'istanza di verificazione il nominato CTU aveva comunque depositato – passava in decisione sulla base delle risultanze emergenti dalla CTU contabile, opportunamente rimodulate dal decidente all'atto di pronunciare la condanna dei convenuti, tenendo conto del concorso di colpa ascrivibile a parte attrice.

1.2. La sentenza di primo grado veniva indi gravata di appello in via principale da parte di EN AN innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, che, con la sentenza in epigrafe, per cui è oggi ricorso, ne pronunciava la riforma in accoglimento del quinto e del sesto motivo di impugnazione denuncianti il vizio della sentenza gravata per aver essa proceduto alla liquidazione del danno sull'assunto che tutte le operazioni in uscita, attestate dalle contabili oggetto di disconoscimento nella firma, non fossero riconoscibili in considerazione dell'eccepita apocrifia della sottoscrizione malgrado, in contrario, fosse risultato dalla CTU grafologica, pure versata in atti, che le presunte operazioni false avrebbero dovuto essere individuate «nelle sole contabili riconosciute come tali dalla perizia grafologica» e, considerando le contabili nella completezza, si sarebbero dovute «considerate vere le firme accertate come autentiche e false quelle verificate come apocrife». Osservava al riguardo la Corte distrettuale che poiché l'agire disorganico della ER escludeva ogni automatica equivalenza fra versamenti (anche a firma apocrifa) e danno, non essendo stato il danno altrimenti provato, benché ne fossero onerati i Ric. 2017 n. 2259 sez. SU - ud. 14-09-2021 -3- Numero registro generale 2259/2017 Numero sezionale 348/2021 Numero di raccolta generale 3086/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 deducenti, l'unica ipotesi percorribile ai fini della sua liquidazione con un certo grado di plausibilità portava ad identificare il danno come dedotto dalla banca appellante in misura «pari alla somma di tutti i prelevamenti a firma falsa, esclusi quelli a firma vera detraendo peraltro i versamenti a firma falsa». Di conseguenza, l'adozione da parte del tribunale della diversa ipotesi ricostruttiva «non risultava in alcun modo motivata e non trovava alla luce della indicata ripartizione degli oneri probatori fra le parti, giustificazione, onde il motivo di appello sul punto (era) in parte qua fondato».

1.4. Per la cassazione di detta sentenza insistono ora i GU sulla base di cinque motivi di ricorso ai quali replica con controricorso EN AN. La prima sezione civile di questa Corte, chiamata a scrutinare il proposto ricorso, con ordinanza interlocutoria 9811/21 pronunciata in esito alla camera di consiglio del 12.1.2021 rilevava in ordine al quinto motivo di ricorso la sussistenza tra le sezioni semplici di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione ivi prospettata e, nella considerazione «che la divergenza di indirizzi ermeneutici in tal modo evidenziata si palesa, per un verso, di notevole rilevanza sistematica, involgendo i principi fondamentali del processo civile e, d'altro canto, è gravida di considerevoli conseguenze pratico-operative, giacché afferisce ai regimi dei vizi inficianti uno strumento – lato sensu istruttorio – di diffusissima applicazione, quale la consulenza tecnica di ufficio», rimetteva la causa al Primo Presidente perché valutasse l'opportunità della sua assegnazione alle Sezioni Unite. La causa perveniva dunque all'odierna trattazione in pubblica udienza avanti a queste Sezioni Unite. Memoria dei GU e requisitorie del Pubblico Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 2259 sez. SU - ud. 14-09-2021 -4- Numero registro generale 2259/2017 Numero sezionale 348/2021 Numero di raccolta generale 3086/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 2. Il ricorso – alla cui disamina non ostano le ragioni di inammissibilità fatte valere in via preliminare dalla banca controricorrente, che eccepisce, in relazione a tutti i motivi di ricorso, la genericità dell'indicazione dei capi della sentenza gravata su cui si intende sollecitare il vaglio della Corte e l'insindacabilità del giudizio esternato dal decidente nel valutare le risultanze istruttorie;
eccezioni smentite, l'una, dalla constatazione che ciò di cui si dolgono i ricorrenti è, carte alla mano, l'errore compiuto dal giudice d'appello nel ritenere utilizzabili le risultanze della CTU grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della banca all'istanza di verificazione e malgrado il CTU avesse esteso il proprio esame anche alle contabili non oggetto di disconoscimento, l'altra dal cadere le censure ricorrenti sulle regole di diritto applicate dal giudice d'appello per ritenere utilizzabile la CTU grafologica, con il che resta assorbita anche l'ulteriore obiezione esplicitata in ordine all'irritualità che inficerebbe la capitolazione degli errori di diritto denunciati con i primo quattro motivi – deduce al primo motivo la violazione degli artt. 214, 216 e 220 cod. proc. civ. Si sostiene che «avendo EN AN s.p.a. rinunciato alla domanda e al procedimento di verificazione, la Corte d'Appello (confermando la corretta decisione del Tribunale di Treviso) avrebbe dovuto considerare tutte false le sottoscrizioni disconosciute ed asseritamente autorizzative delle operazioni in uscita. Infatti, disconosciuta la sottoscrizione di una scrittura, non è possibile l'utilizzazione in giudizio della scrittura medesima ovvero, come nel caso di specie, non è consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che (pur ammettendo l'esistenza storica e materiale del documento) ne abbia disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima (negandone la paternità)». La Corte d'Appello ha perciò errato nel ritenere utilizzabili le risultanze trasfuse nella CTU grafologica, perché «in assenza di verificazione della sottoscrizione Ric. 2017 n. 2259 sez. SU - ud. 14-09-2021 -5- Numero registro generale 2259/2017 Numero sezionale 348/2021 Numero di raccolta generale 3086/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 disconosciuta la stessa deve necessariamente essere considerata apocrifa».

3. Il motivo, per come si dirà, è fondato e va pertanto accolto. L'art. 216 cod. proc. civ. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio oggetto di disconoscimento alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene. L'efficacia probatoria di una scrittura privata, si legge nella giurisprudenza di questa Corte, è invero condizionata, oltre che dal fatto che la sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che sia stata giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, sicché, ove non si versi in

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