Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2022, n. 28152
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Testo completo
pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29997/2017 R.G. proposto da: OI SA, CC AN LI, elettivamente domiciliati in Roma Via Pinerolo, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI, rappre- sentati e difesi dagli avvocati CARLO MASSACCI, MONICA MARRAS e CARLO ATZORI;
-ricorrenti –
contro
UD IN, domiciliata in ROMA , presso l a Cancelleria d ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato FAUSTO SERRA, che larappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2731/2017 , depositata il 25/9/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 6/2022 dal consigliere REMO CAPONI;
2– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – Caponi Est. lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA D’OVIDIO,che ha concluso per l’accoglimento del ri- corso.
FATTI DI CAUSA
1. - I coniugi ND OI e NN IA OC hanno proposto ricorso in cassazione nei confronti di AN UD avverso la sentenza di secondo grado, emanata in sede di rinvio da parte di Cass. 874/2015, di rigettodell’appello contro la sentenza di primo grad o , nella par te in cui si era pronunciata sull’uso da partedei coniugi OI/OC del vano comune di accesso al cortile di proprietà esclusivadella parte attual- mente resistente in cassazione. 2. –La controversia iniziò nel 2003, quando i coniugi EF L CC e AN UD convennero in giudizio dinanzi al Giudice di pa ce di Cagliari i coniugi OI/OC, proprietari dell'appartamento soprastante, deducendo che costoro utilizza va no illegittimamente alcune parti comuni dell'edi ficio : il la strico solare, adibito impropriamente a deposito di materiale edile, legna da ardere, vasi di fiori e altre masserizie;
il pianerottolo del vano scale di accesso al lastrico, adibito a deposito di mobiletti e masserizie;
il vano comune di accesso al cortile di proprietà degli attori, utilizzato dai convenuti per ricoverarvi un motorino e una bicicletta, che così ostruivano il transito degli attoriper raggiungere il cortile di loro proprietà. I coniugi LCC/UD domandarono l'acce rtame nto del contrasto di tali usi con la disciplina dell'uso delle parti comuni e lo sgombero di tutti i materiali. 3. - In conseguenza di Cass. 874/2015 , l’oggetto della controversia si è ridotto all’uso del vano comune di accesso al cortile di proprietà della attuale resistente in cassazione. In relazione a tale profilo, Cass.874/2015 statuisce che i coniugi OI/ OC sono da qualificare come 3– RG 29997/2017 – S2 – PU 24/672022 (n. 11) – Caponi Est. comproprietari di tale vano, che risulta essere «passo carraio comune», in quanto tale soggetto alla disciplina dell’art. 1102 c.c. 4. - La sentenza in epigrafe muove dalla premessa che il predetto vano d’accesso è un bene comune alle parti. Pertanto, il giudice di primo gradoha valutato correttamente l’utilizzo del bene alla stregua dell'art. 1102 c.c. Il Tribunale prosegue in questi termini: «Dalla documentazione agli atti, e in particolare dall’esame dell’atto di compravendita (stante l’inammissibilità di altre produzioni tardive) è emerso che il vano in questione non è destinato allo stazionamento e alla sosta diveicoli, ma solo al transito ;
n on si parla infatti nell’atto di ‘garage’ ma di ‘passo carrabile comune’;
l’utilizzo come parcheggio per autovetture o altri mezzi deve quindi ritenersi non conforme alla destinazione propria del vano». 5. –Il ricorso in cassazione dei coniugi OI/OC è affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste AN UD con controri- corso, parimenti illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. –Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4c.p.c., si deduce violazione degli artt. 111,co. 6 Cost. e 132, co. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di secondo grado motivato in modo perplesso ed incomprensibile. Il primo motivo è infondato. Il nucleo d el motivo si polarizza sulla considerazioneche il giud ice di secondo grado bas a la propria pronun- cia sulla valutazione di un document o non speci ficato (un generico «atto di vendita»), il qualenon sembra neppure esistere in causa con il contenuto riportato. Orbene, la sentenza oggi di