Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2022, n. 36819

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2022, n. 36819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36819
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

RT chiede che vengano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata 1.1. Con la sentenza del 23 luglio 2021 la Corte di appello di Salerno, decidendo sugli appelli proposti in via principale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dalle parti civili Italia RA e Comitato no CE, dall'imputato OV NI, nonché, in via incidentale, dall'imputato NZ De UC, previa separazione delle posizioni di SE NO e ZI LA SE TI, nelle more deceduti, ha confermato la sentenza del 28 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Salerno: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NZ De UC, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., perché estinto per prescrizione il reato ex art. 479 cod. pen. (commesso in Salerno il 15 maggio 2007) di cui al capo A);
- ha assolto TT SI e OR LO perché il fatto non costituisce reato e NZ De UC per non avere commesso il fatto dal delitto di cui al capo G) ex art. 323 cod. pen. (commesso in Salerno il 18 febbraio 2008);
- per il reato ex art. 323 cod. pen. (commesso in Salerno il 27 giugno 2008) sub capo G-bis);-i ha assolto TT AS e OR LO perché il fatto non costituisce reato e NZ De UC per non avere commesso il fatto dal delitto di cui al capo G- ter) ax art, 323 cod. per.. (commesso in Salerno il 10 dicembre 2008);
- ha assoito NZ De UC per non avere commesso il fatto dai delitti ex artt. 479„ 32'3 cod. pen. (commessi in Salerno il 2 marzo 2009) di cui al capo H);
- re assoito OV LA perché i fatto non costituisce reato dal delitto ex art. 323 cod. ben. di cui al capo h) ed ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione i;
reato di falso ex art. 479 cod. pen. di cui al capo H);

1.2. Triburiaie ha assoito con ia formula perché il fatto non sussiste tutti gli imputati dai reati contestati quali commessi in Salerno con condotta perdurante fino clic data dei 20 novembre 2013, di cui ai capi: I) ex art. 181, comma d.igs. n. 42 del 2004, ascritto a GE IN, NZ De UC;
OR LO, TT SI, SE NO, AN AN AR, OV Viliani;
I-bis) ex art. 181„ corrirna 1-b.is, ci.igs. n. 42 del ,2004 ascritto a ZI LA SE IO, CC HE, NZ De UC, OR LO, TT SI., SE. NO, AN IA AF, OV NI;
L) ex art. 323 cod. pen ascritto a NZ De UC, EV SA, RA ES,e, CA NE., NO ON, OM De MA, ST De E„ MA GU, LO FI, NZ RA, FR RO, NC De TO, LA IM Gentile, DA Pelosi°, GE IN, Maur:zio CO SE. TI, CC HE;
M) ex artt, 44, ;ett. o), d.P.R., n. 380 dei 2001 e 633, 639 -bis cod. pen. ascritti a GE IN, NZ De UC, EV SA, RA AL, UC NE,. NO ON, OM De MA, ST De CA, MA GU, NI FI, NZ RA, FR RO, NC De TO, LA IM (Sentile., DA Peloso;
M-bis) ex artt. 44, lett. c), d.PR. n. 380 del 2001 ascritto a ZI LA SE TI, CC HE, NZ De UC, EV SA, RA BR UC CA NO ON, OM De MA, ST De E„ MA GU, LO FI, NZ RA, FR RO, NC De TO;
LA IM Gentile, DA OS;
ex artt. 44, ;ett c), d.P.R. n, 380 del 2001, quale lottizzazione abusiva, ascritto a GE IN„ ZI LA SE TI, CC HE, NZ De UC, EV SA, RA AL, UC NE, NO ON, OM De AL ST De CA, MA GU, LO FI, NZ RA, FR RO.. NC De TO, LA IM Gentile, DA OS.

1.3. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati, nelle rispettive qualità di Sindaco pro tempore dei Comune di Salerno, di componenti della Giunta del Comune, di dipendenti del Comune di Salerno, dirigenti e funzionari della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno, avrebbero concorso, secondo le condotte soggettive descritte nelle diverse imputazioni, su input del Sindaco NZ De UC, all'adozione di una serie di atti illegittimi nell'ambito di un complesso iter amministrativo, al termine del quale furono rilasciate autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire, ritenuti illeciti, per l'intervento edilizio/urbanistico da realizzare nell'area di trasformazione di TA ER in Salerno. Gli imputati avrebbero, secondo l'accusa, scientemente adottato provvedimenti e rilasciato pareri, inficiati da plurimi e macroscopici profili di illegittimità, ovvero omesso i doverosi controlli, al fine precipuo di consentire ai soggetti imprenditori privati - le società SI RL (TI e HE) e la società CE SR (IN) - attuatori del PUA e acquirenti dei DEP, di effettuare in tempi brevi la trasformazione edilizio-urbanistica dell'area in oggetto, acquisendo l'ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito: nella realizzazione dell'edificio CE con una superficie «residenziale e commerciale» maggiore di quella legittimamente autorizzabile;
senza pianificazione degli standard urbanistici;
senza determinazione degli oneri a carico dei soggetti privati attuatori del PUA;
senza che i predetti soggetti venissero onerati della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno. L'impugnazione concerne in primo luogo la parte dispositiva poiché la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, senza dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica come indicato nei paragrafi 4.b) e 4.d) della motivazione.

2.1. Con il primo motivo, relativo al paragrafo 4.b) della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato il motivo di appello relativo ai delitti di abuso di ufficio sub capi G), G-bis), G-ter) e H) inammissibile per carenza di interesse (pagg. 33 - 40 della sentenza), si deducono: ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), 593, comma 2, 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.;
ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. l'inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

2.1.1. Per i capi per i quali la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica non si applicherebbe l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata è una pronuncia in rito e non di proscioglimento.

2.1.2. La Corte di appello, rispetto ai reati di cui ai capi G), G-bis), G-ter) e H), già estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto inesistente l'interesse ad impugnare;
ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare rileverebbe anche la causa interna al processo, come nel caso della sussistenza della connessione tra reati, e non solo quella esterna, come indicato dalla Corte territoriale.

2.1.3. Sussisterebbe, inoltre, l'interesse al ricorso per cassazione nonostante l'estinzione ad oggi di tutti i reati per prescrizione. I fatti di cui ai capi G), G-bis), G-ter) e H) - i reati di abuso di ufficio e di falso contestati nella fase amministrativa delle autorizzazioni paesaggistiche - commessi rispettivamente il 18 febbraio 2008, il 27 giugno 2008, il 10 dicembre 2008 e il 2 marzo 2009, si sarebbero estinti per prescrizione già al momento della sentenza di assoluzione in primo grado. I fatti contestati ai capi I) e I-bis) - i reati paesaggistici ex art. 181-bis del d. Igs. n. 42/2004 - commessi fino alla data del 20 novembre 2013, di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione - tenuto conto dei 100 giorni di sospensione, come da corretto calcolo effettuato dal Tribunale, della sospensione dei termini per la legislazione emergenziale da Covid 19 nel corso del processo di secondo grado, per l'ulteriore sospensione dei termini in secondo grado (per la durata di gg. 20), si sarebbero estinti per prescrizione il 22 novembre 2021, ovvero nel corso del termine, prorogato, per il deposito della motivazione della sentenza di appello. I fatti di cui ai capi L), M), M-bis) e N) - i reati di abuso di ufficio nella fase amministrativa dei permessi di costruire, i reati edilizi e la lottizzazione abusiva - commessi rispettivamente fino al 29 marzo 2012 e il 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione), si sarebbero estinti per prescrizione il capo L) prima dell'avvio del processo di secondo grado, ma dopo il deposito dell' appello;
i capi M), M-bis) e N) si sarebbero estinti nel corso del processo di secondo grado. L'interesse attuale e concreto al ricorso per cassazione sussisterebbe perché i reati sarebbero tutti in evidente connessione teleologica, avvinti da un unico disegno criminoso: gli abusi nella fase delle autorizzazioni paesaggistiche costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati paesaggistici di cui all'art. 181-bis del d.lgs. n. 42 del 2004;
i reati di abuso di ufficio nella fase di rilascio dei permessi di costruire costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati di edilizi;
infine, il tutto - ovvero la sostanziale assenza di valida ed efficace autorizzazione paesaggistica e la 14) sostanziale assenza di validi ed efficaci permessi di costruire - avrebbe consentito, come contestato ai capi M) e M-bis) quella trasformazione della destinazione urbanistica e edilizia dell'area interessata in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, realizzando la lottizzazione abusiva di cui al capo N). Per tale reato, la declaratoria di prescrizione consentirebbe la confisca dell'area in questione. Secondo il ricorrente, una volta ritenuta l'autorizzazione paesaggistica frutto di un accordo criminoso, i permessi di costruire sarebbero inefficaci, in quanto non preceduti da valida autorizzazione paesaggistica. I progetti presentati al momento del deposito delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi non sarebbero stati oggetto di autonoma autorizzazione paesaggistica.

2.1.4. L'interesse attuale e concreto consisterebbe nel «... non far formare il giudicato definitivo con la formula assolutoria piena» ed ottenere con l'impugnazione per tutti i capi in questione, «una diversa formula definitoria ovvero la declaratoria di prescrizione ex art. 531 C.p.p. e non quella di

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