Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21763
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In tema di sospensione per pregiudizialità, qualora ad un primo provvedimento di diniego dell'istanza di prosecuzione del processo sospeso ex art. 297 c.p.c., ne faccia seguito un altro, egualmente reiettivo, reso su successiva istanza di riassunzione fondata sui medesimi presupposti, la mancata proposizione del regolamento di competenza avverso la prima ordinanza nel termine previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., rende inammissibile, per consumazione del potere di impugnazione, la formulazione del regolamento avverso il secondo provvedimento di diniego della riassunzione.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che abbia respinto l'istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell'art. 297 c.p.c., in quanto l'art. 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, è suscettibile d'interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (al limite, sine die) del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale, e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Sul provvedimento
Testo completo
2 1763-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Regolamento di FRANCESCO TIRELLI - Primo Presidente f.f. - competenza avverso ordinanza di diniego di prosecuzione del GIACOMO TRAVAGLINO Presidente di Sezione giudizio ex art 297 -c.p.c. Questione di massima di p.i. Ud. 22/06/2021 - LUCIA ESPOSITO - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 38285/2019 ENRICO SCODITTI Consigliere - Rep. CROM. 21763 - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - - Rel. Consigliere - ALDO CARRATO - - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI -- Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - CATERINA MAROTTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 38285-2019 proposto da: NZ SC, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE JONIO 50, presso lo studio dell'avvocato WALTER FELICIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO LEONARDI;
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- ricorrente -
contro
DE ES NI MI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONCACCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TO GALVANI;
- controricorrente nonché
contro
RE TO, RE AU, DE ES GE, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, emessa il 12/11/2019 (R.G. n. 2806/2013). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2021 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del proposto regolamento di competenza, con conseguente annullamento, perché illegittima, dell'ordinanza, pubblicata in data 12 novembre 2019, con cui il Tribunale di NC in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di AN ZI, presentata ai sensi dell'articolo 297 c.p.c., di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
La presupposta vicenda processuale. -La sig.ra ZI AN alla quale era stato intimato nel 2010 lo sfratto per morosità in relazione all'immobile ad uso commerciale (sito in NC, c.so Carlo Alberto) concessole in locazione dai proprietari sigg. UR e BE VI - propose opposizione dinanzi al Tribunale di NC e, previa chiamata in causa del proprietario (De SA NG) del lastrico solare sovrastante l'immobile condotto in locazione, chiese l'autorizzazione al rilascio dell'immobile 2 affinché non maturassero ulteriori canoni locatizi e il rigetto dell'intimazione di sfratto e del monitorio ex adverso pure richiesto, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione a causa del grave inadempimento dei locatori, con conseguente loro condanna al risarcimento dei relativi danni in solido con il De SA NG. Si costituì in giudizio il chiamato in causa che, a sua volta, venne autorizzato ad evocare in causa a titolo di manleva il progettista-direttore dei lavori Michele TO De SA, il quale, costituitosi, venne autorizzato, a sua volta, ad evocare in garanzia la Compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni s.p.a., per essere, a sua volta, dalla stessa manlevato nell'ipotesi di una sua eventuale condanna. Venne, quindi, eccepito e ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione all'intimazione di sfratto n. 2806/2013 r.g. e quello pendente dinanzi allo stesso Tribunale n. 540/2012 r.g. (cui era stato riunito il giudizio n. 2080/2012 r.g.) riguardante le pretese risarcitorie formulate dagli opposti, proprietari dell'immobile, per i danni patiti dall'asserito cedimento del lastrico solare sovrastante l'immobile (con le correlate domande di manleva), i quali avevano convenuto gli stessi soggetti chiamati in causa nel suddetto giudizio di opposizione. Il Tribunale di NC, riservatosi all'udienza dell'11 aprile 2014, dispose, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudicante riguardante la domanda risarcitoria. Quest'ultimo venne poi deciso in primo grado con sentenza n. 1442 del 2016 di accoglimento delle pretese attoree e con la condanna dei convenuti De SA NG e De SA TO Michele al risarcimento dei danni. Sul ravvisato presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato di quest'ultima sentenza, la ZI opponente nel giudizio pregiudicato di - proponeva istanza di riassunzione di quest'ultimo sfratto per morosità - 3 giudizio e all'udienza del 21 luglio 2017, fissata per la sua prosecuzione, le controparti facevano presente che, diversamente da quanto prospettato dalla riassumente, la predetta sentenza di primo grado resa nel giudizio pregiudiziale era stata, invece, impugnata dinanzi alla Corte di appello di NC. Pertanto, sulla scorta della verifica di quest'ultima circostanza, il Tribunale di NC, riservatosi all'esito dell'anzidetta udienza, confermava la precedente disposta sospensione del giudizio pregiudicato. Tuttavia, successivamente, la ZI reiterava l'istanza di prosecuzione del giudizio sospeso, motivata sulla circostanza che l'appello nel giudizio pregiudiziale era stato proposto nei confronti di tutte le parti, tranne che avverso i proprietari danneggiati, opposti nel giudizio pregiudicato, circostanza dalla quale poteva presumersi "che l'impugnazione fosse stata proposta per motivi estranei all'oggetto del "giudizio sospeso", "il che avrebbe fatto venir meno i presupposti della sospensione". Si era, in effetti, constatato che De SA Michele TO aveva formulato appello in via principale - - limitatamente alla dedotta operatività della polizza assicurativa (per la cui affermazione aveva chiamato in causa la suddetta compagnia assicuratrice) e che, a sua volta, De SA NG aveva avanzato appello in via incidentale condizionandone la sua decisione all'ipotesi in cui l'UN avesse, a sua volta, proposto appello incidentale anche con riferimento al capo della sentenza con cui era stata affermata la responsabilità dell'assicurato e di esso De SA NG, dichiarando anticipatamente la sua volontà di rinunciare all'impugnazione incidentale ove la citata Compagnia assicuratrice non avesse contestato i menzionati capi di sentenza. E poiché, in effetti, la suddetta società assicuratrice aveva formulato appello incidentale al solo fine di contestare l'operatività della polizza assicurativa, il De SA NG rinunciava al suo gravame (incidentale). Sulla scorta della delimitazione di questo sopravvenuto quadro processuale, che aveva visto diventare incontrovertibile la richiamata sentenza n. 1442/2016 nel giudizio pregiudiziale con riguardo alla domanda sulla 4 responsabilità civile (per come accertata) delle parti in causa e che, perciò, nel giudizio pregiudicato, precedentemente sospeso, rimaneva ancora pendente il contenzioso sulla sussistenza o meno della responsabilità dei proprietari UR e BE VI in ordine al rapporto di locazione dagli stessi stipulato con la ZI AN (che si era opposta, per tale ragione, all'intimazione di sfratto operata dagli stessi VI), oggetto quest'ultimo che era rimasto estraneo al giudizio pregiudiziale, la medesima ZI, con ulteriore istanza formulata ai sensi dell'art. 297 c.p.c., chiedeva che venisse fissata l'udienza di prosecuzione dell'indicato giudizio ritenuto pregiudicato. Il Tribunale di NC, con provvedimento del 12 novembre 2019 (adottato in difetto di preventivo contraddittorio), rigettava l'istanza di fissazione di udienza di prosecuzione del giudizio relativo all'opposizione all'intimazione di sfratto. E ciò sul presupposto che non fosse venuta meno la situazione pregiudiziale sottesa alla precedente disposta sospensione, ovvero che non si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai giudizi riuniti pregiudicanti che avrebbe dovuto riguardare tutte le parti coinvolte nel giudizio, evidenziandosi, altresì, che non appariva pertinente il richiamo all'art. 337 c.p.c., poiché la sentenza di primo grado (nel giudizio pregiudicante) era intervenuta precedentemente al provvedimento di sospensione (essendo stata emanata nelle more). il ricorso per regolamento di competenza. Avverso quest'ultimo provvedimento reso dal Tribunale di NC il 12 novembre 2019, con cui come posto in risalto - era stata respinta l'istanza di (fissazione dell'udienza) di prosecuzione del giudizio da considerarsi pregiudicato, così implicitamente confermandosi la persistenza delle condizioni per l'operatività della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., la ZI AN ha proposto regolamento di competenza dinanzi a questa Corte. Con un unico motivo di ricorso, ha impugnato detto provvedimento, per quanto ancora qui rileva, nella parte in cui aveva escluso per le riportate ragioni - - 5 l'intervenuta cessazione del nesso di pregiudizialità che aveva giustificato la rilevata sussistenza dei presupposti per il mantenimento della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (respingendo, perciò, l'istanza formulata ai sensi dell'art. 297 c.p.c.), lamentando la violazione delle norme in tema di sospensione necessaria ai sensi del citato art. 295 c.p.c. atteso che il Tribunale, nel rigettare l'istanza di prosecuzione del processo, non avrebbe tenuto conto dell'orientamento delle Sezioni unite espresso con la sentenza 19 giugno 2012 n. 10027 - pure richiamato nell'istanza secondo cui quando tra - due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante viene definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione è possibile soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ricavandosi tale regola in base ad un'interpretazione sistematica dell'art. 282 c.p.c., con la conseguenza che l'art. 295 c.p.c. si applica "al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi di primo grado, senza che il pregiudicante sia stato ancora deciso". La ricorrente ha prospettato, inoltre, l'erroneità dell'affermazione del Tribunale nel senso della rilevata non pertinenza del richiamo all'art. 337, comma 2, c.p.c., ravvisandone l'inconferenza sul presupposto che la