Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/10/2024, n. 26064
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In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata.
In tema di sfruttamento minerario di salgemma, sebbene dette miniere siano beni patrimoniali indisponibili, da ciò non discende che il rapporto di concessione non possa essere altresì oggetto di rapporto contrattuale, con la conseguente possibilità di applicare al detto rapporto privatistico anche la disciplina della cessione d'azienda e, in particolare, la regola della successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'obbligo di pagamento del canone concessorio in capo al cessionario del contratto di sfruttamento di una miniera di salgemma, rilevando l'intervenuta abrogazione della norma impositiva dell'onere in epoca antecedente alla cessione, escludendo inoltre la persistente esistenza di un vincolo concessorio sull'attività estrattiva).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2712/2023 Numero sezionale 3482/2024 Numero di raccolta generale 26064/2024 Data pubblicazione 04/10/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Canone concessione mineraria di sale ex Dott. Umberto L.C.G. Scotti Presidente art. 3 legge n. 907 del 1942 Dott. Guido Mercolino Consigliere Dott. Luigi Abete Consigliere Dott. Luciano Varotti Consigliere Ud. 25/9/2024 CC Dott. Luigi D'Orazio Consigliere Rel. Cron. n. 2712/2023 R.G.N. 11368/2017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2712/2023 r.g. proposto da: VA CHIMICA ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Stefano Grassi e dall'Avv. Gianni Taddei, il quale chiede di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Roma, piazza Barberini n. 12. -ricorrente -
contro
TI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Corso e dall'Avv. 1RG n. 2712/2023 Cons. Est. Luigi D'Orazio Numero registro generale 2712/2023 Numero sezionale 3482/2024 Numero di raccolta generale 26064/2024 Data pubblicazione 04/10/2024 Giovanni Pesce, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, i quali chiedono di ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via del Tre Orologi, n. 14/A. - controricorrente – e AGENZIA DELLE DOGANE DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per quanto possa occorrere, per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5968/2022, depositata in data 29 settembre 2022;
RILEVATO CHE:
1. I fatti di causa riguardano il contratto stipulato il 24/4/1996 dall'Amministrazione Autonoma dei MO di Stato (MS) con la VA, per la collaborazione industriale per l'estrazione di sale nella concessione mineraria di Volterra, Polliano e Cecina. Tali fatti sono stati preceduti da un contenzioso instaurato dalla società VA nei confronti della MS.
2. Infatti, con atto di citazione del 28/8/1976 la società VA, titolare di concessioni per la estrazione di sale dalle miniere toscane di Buriano e di Ponte Ginori aveva convenuto dinanzi al tribunale di Firenze la MS e l'amministrazione finanziaria per sentire 2RG n. 2712/2023 Cons. Est. Luigi D'Orazio Numero registro generale 2712/2023 Numero sezionale 3482/2024 Numero di raccolta generale 26064/2024 Data pubblicazione 04/10/2024 dichiarare non più dovute, a fare data dall'entrata in vigore della legge 5/7/1966, n. 519, o (quantomeno) dal 1° gennaio 1973, «il canone annuo fissato in favore dell'amministrazione dei monopoli con la convenzione del 18/4/1956». Spiegava che già versava allo Stato (Ministero dell'industria) il canone relativo alla concessione mineraria vera e propria, sicché l'altra prestazione pecuniaria doveva essere necessariamente obbligazione di natura fiscale e non negoziale «non potendosi altrimenti concepire che lo stesso trasferimento di diritti fosse assoggettato due volte a corrispettivo».
3. Il tribunale di Firenze, con sentenza del 25/11/1980, rigettava le domande della società attrice. In particolare, reputava che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge del 1942, n. 907, si prevedeva un vero e proprio atto di concessione con pagamento di un canone da parte del concessionario.
4. La Corte d'appello, con sentenza del 1/7/1982, accoglieva l'appello della società VA, dichiarando non più dovuto il canone, in quanto abolito dall'art. 90 del d.P.R. 26/10/1972, e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 1973. 5. La Corte di cassazione, con sentenza n. 7419 del 12/12/1986, accoglieva il ricorso principale articolato dalla MS. Per questa Corte, dunque, «ai giudici d'appello è sfuggita la pur palese intenzione del legislatore del 1942 di istituire un vero e proprio corrispettivo per la concessione della estrazione minerale del sale destinato all'industria (perché di “concessione” si tratta, anche se, in passato, questa Corte ha avuto occasione di parlare incidentalmente, ma senza approfondire il problema, di “autorizzazione”: v. sent. N. 305, del 1965)». Questa Corte ha chiarito che «la funzione del detto canone è quella di compensare l'amministrazione del fatto di avere trasferito 3RG n. 2712/2023 Cons. Est. Luigi D'Orazio Numero registro generale 2712/2023 Numero sezionale 3482/2024 Numero di raccolta generale 26064/2024 Data pubblicazione 04/10/2024 al privato, come la legge consente, il proprio diritto di produrre sale, conseguente al diritto di proprietà (sul sale). E questo trasferimento, secondo la volontà del legislatore, non deve essere gratuito, ma deve essere compensato, indipendentemente dal fatto che il concessionario già paghi (al Ministero dell'industria) un canone di concessione mineraria, che è il (diverso) corrispettivo per l'uso esclusivo di un bene immobile appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato (canone che, seppure con partita di giro, viene pagato anche dall'amministrazione dei monopoli, quando procede direttamente all'estrazione mineraria)».
6. Nel corso del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge 17/7/1942, n. 907, nella parte in cui assoggettava l'estrazione del sale da giacimenti e dall'acqua di sorgenti a concessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli, subordinata al pagamento di un canone annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
7. La Corte costituzionale dichiarava non fondata la questione con sentenza n. 257 del 1994, rilevando che «il canone previsto dall'art. 3, n. 1, della citata l. n. 907 del 1942, è stato ricondotto dalla Cassazione (sent. n. 7419 del 1986) alla facoltà di estrazione del sale in corrispettivo del trasferimento al privato del diritto di produrlo, spettante allo Stato come proprietario della miniera, bene del suo patrimonio indisponibile».
8. A seguito della sentenza della Corte costituzionale le parti stipulavano un accordo transattivo, cui hanno fatto seguito due scritture private, costituite dai contratti del 24/4/1996, uno dei quali (quello relativo alle concessioni delle tre miniere di Volterra, Poppiano e Cecina) oggetto della presente controversia (l'altro era 4RG n. 2712/2023 Cons. Est. Luigi D'Orazio Numero registro generale 2712/2023 Numero sezionale 3482/2024 Numero di raccolta generale 26064/2024 Data pubblicazione 04/10/2024 relativo alle concessioni minerarie di Buriano, Ponteginori e Casanova).
9. In estrema sintesi, nel 1994 viene costituita l'Azienda Tabacchi IT (ATI), controllata dai MO di Stato, la quale costituisce la TI s.p.a. per la commercializzazione del sale. Dopo il provvedimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli del 5/12/95 la MS stipula il contratto di collaborazione industriale con la società VA il 24/4/1996. Il contratto viene reso esecutivo il 18/12/1996 con decreto del Direttore dei monopoli. L'art. 14 del contratto del 24/4/1996 prevede che la AM debba pagare a VA lire 700 per ogni tonnellata di salamoia satura;
mentre l'art. 15 del medesimo contratto prevede che VA debba pagare a MS lire 1700 per ogni tonnellata di sale prelevato per uso industriale. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del contratto del 24/4/1996 VA inizia a pagare ad MS le somme a quest'ultima spettanti. Senonché, con d.lgs. n. 283 del 9/7/1998 viene costituito l'Ente Tabacchi ITni (ET), con la successione di tale ente nelle attività produttive e commerciali già riservate a MS. L'ET si trasforma in società per azioni e, nel dicembre 2000, acquista il 100% di TI, poi acquisita da PI al 100% nel febbraio del 2003. Nel 2001 ET, divenuta s.p.a, conferisce, ex art. 2558 c.c., ad TI il ramo d'azienda relativo all'estrazione del sale. TI, reputandosi titolare dal lato attivo del rapporto contrattuale del 24/4/1996, con lettera del 28/7/2009 chiede a VA di pagare i canoni estrattivi ex art. 15 del contratto del 24/4/1996, a decorrere dal 2007, e di non versare più i canoni in favore di MS, poi IA delle dogane. 5RG n. 2712/2023 Cons. Est. Luigi D'Orazio Numero registro generale 2712/2023 Numero sezionale 3482/2024 Numero di raccolta generale 26064/2024 Data pubblicazione 04/10/2024 10. Di qui, a fronte del diniego di VA, che riteneva di dover continuare a pagare in favore di MS, la controversia in oggetto. In particolare, TI con atto di citazione del 23/3/2012 notificato alla VA oltre che alla MS, chiedeva al tribunale di Roma l'accertamento del diritto di TI «di subentrare nel contratto di collaborazione industriale stipulato il 24/4/1996 tra VA e l'MS e di ottenere dai MO il corrispettivo a questi versato da VA a partire dal 2007, nonché l'accertamento dell'obbligo di VA di versare il corrispettivo a favore della medesima TI». 11. Si costituiva in giudizio VA chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento della correttezza dei pagamenti sino ad allora effettuati in favore di MS. Chiedeva, inoltre, accertarsi la non debenza del canone di estrazione del sale di cui al contratto del 24/4/1996 e, di conseguenza, di condannare i MO (poi IA delle dogane) alla restituzione di quanto versato da VA a tale titolo a far data dal 2007. 12. Veniva autorizzata la chiamata in causa di MS che chiedeva il rigetto delle domande proposte da TI «ribadendo che le somme in questione rappresentano un canone concessorio e devono quindi essere introitate dallo Stato, per