Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/07/2021, n. 27421
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL TO, nato ad [...] il [...], OV IN PE, nata in [...], il [...], IT ER RI, nata in [...], il [...], avverso l'ordinanza del 03/07/2019 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla mancata precisazione che la disposta confisca riguarda le somme di denaro esistenti sui rapporti finanziari esistenti alla data del 29 aprile 2014 ed il rigetto nel resto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 6 dicembre 2016, successivamente integrato il 31 dicembre 2016, la Corte di appello di Perugia, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 12 -sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., di una pluralità di beni riconducibili a TO EL, IN PE OV, ER RI IT e VU NT VA.
1.1. A giustificazione della decisione, in ordine ai presupposti applicativi della confisca, la Corte di appello di Perugia richiamava le seguenti condanne pronunciate nei confronti di TO EL: - sentenza del Tribunale di Camerino in data 5 giugno 2000, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 5 aprile 2011, irrevocabile il 27 marzo 2012, per il reato continuato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino a maggio 1998;
- sentenza del Tribunale di Milano in data 17 maggio 2011, solo parzialmente riformata in punto di pena dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 gennaio 2013, irrevocabile il 29 aprile 2014, per il reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso sino a novembre 2006 in riferimento all'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina, commercializzati sulle piazze milanesi e marchigiane, previa importazione da paesi sudamericani. Richiamato l'accertamento dei redditi percepiti dal ricorrente nell'arco temporale compreso tra il 1979 ed il 2015, come ricostruiti dalla Guardia di Finanza in base ai dati ricavati dall'estratto relativo alle posizioni contributive della banca dati dell'I.N.P.S. e dalle dichiarazioni fiscali, il provvedimento di sequestro evidenziava che la condizione economica del condannato era precaria a ragione della percezione, quale dipendente del Comune di Ancona, di redditi in sé modesti e comunque insufficienti a garantire il tenore di vita ed il mantenimento di un nucleo familiare composto da cinque persone, tanto meno l'acquisto dei beni confiscati. Sulla stessa base conoscitiva ed attesa la modestia dei mezzi finanziari disponibili, riteneva non ipotizzabile l'accumulazione di capitale, frutto di risparmio, successivamente reinvestito dal condannato per incrementare il proprio patrimonio mediante l'acquisizione di beni mobili registrati e dell'immobile di OF, avvenuta nel 2002, nel 2009 e nel settembre 2003. Considerata la situazione economica delle terze interessate, la Corte di appello affermava l'assoluta impossibilità per OV, nonché per le altre terze interessate, di conseguire con i propri redditi gli incrementi patrimoniali acquisiti, frutto piuttosto di mezzi forniti dal coniuge EL, rispetto al quale si era resa disponibile ad operare l'interposizione fittizia.
1.2. Investita dell'opposizione proposta da EL e dalle terze interessate OV e IT avverso il provvedimento di sequestro, la Corte di appello di Perugia, con ordinanze rese rispettivamente il 10 gennaio 2018 e il 3 luglio 2019, disponeva il dissequestro di alcuni beni e la confisca dei seguenti, già oggetto di misura interinale: a) un appartamento sito in Ancona, via Maestri del lavoro, intestato a OV;
b) quattro immobili in Bulgaria, costituiti da una villa con annesso garage, posta in comune di Stolichna, cointestata a OV ed a EL, un immobile sito in OF, intestato a EL ed altri due immobili intestati a OV;
c) i depositi bancari ed i rapporti finanziari intestati a OV, IT e VA, costituiti dal 2010, limitatamente alle somme giacenti alla data del 29 aprile 2014;
d) un motociclo acquistato da EL nel 2002;
e) una vettura comprata da EL nel 2009. La Corte di appello respingeva le eccezioni procedurali sollevate dalle difese ed escludeva omissioni nell'avviso di fissazione dell'udienza quanto all'indicazione dell'oggetto del procedimento, poiché la confisca era stata disposta all'esito di un'opposizione proposta dagli interessati avverso il precedente provvedimento di sequestro preventivo, nonchè qualsiasi profilo di contrasto della procedura seguita con la disposizione di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e con i principi espressi dall'art. 6, commi 1 e 13, e art. 1 del Protocollo addizionale, come interpretati dalla Corte EDU. Quanto al merito delle opposizioni, rilevava che la necessità di rispettare il parametro della "ragionevolezza temporale" tra epoca della acquisizione dei beni e data di commissione del singolo reato "spia" portava a ritenere confiscabile in sede esecutiva quanto acquisito o entrato nella disponibilità del soggetto condannato sino al momento della irrevocabilità della decisione di accertamento del reato presupposto. Argomentava, inoltre, che soltanto qualora fosse stato dimostrato l'acquisto di beni dopo l'irrevocabilità della sentenza con il reimpiego di risorse esistenti in epoca antecedente, sarebbe stato consentito sottoporli a confisca, così superando il limite temporale del passaggio in giudicato della pronuncia emessa nel giudizio di cognizione. In applicazione di tali principi, limitava la confisca dei rapporti finanziari alle giacenze esistenti alla data del 29 aprile 2014 in cui era divenuta irrevocabile la seconda sentenza emessa nei confronti di EL, respingendo il criterio, proposto dalle difese, di individuazione del momento "finale" di acquisizione dei beni confiscabili nella data di pronuncia della prima sentenza di condanna (17 maggio 2011). In punto di fatto, la Corte di merito, riscontrata la sproporzione tra redditi ed attività leciti di EL e gli oneri sostenuti per l'acquisto dei beni confiscati, riteneva: a) non computabili nei redditi leciti di EL - come richiesto dalla difesa - i compensi percepiti dall'attività di sorveglianza in locali notturni ed un indennizzo, erogato per ingiusta detenzione nel 2003 o negli anni seguenti, perché non suffragati dalla documentazione prodotta;
b) indimostrata l'avvenuta percezione da parte di EL di indennizzi per sinistri stradali a causa dell'incompletezza della documentazione informale prodotta, dell'assenza di chiara tracciabilità delle relative somme di denaro, della insufficienza dell'indennizzo asseritamente riscosso per il sinistro stradale occorso il 3 maggio 2008 a coprire il costo di acquisto dell'autovettura Jeep Grand Cherokee;
c) ingiustificato l'acquisto da parte di EL, del motociclo Honda, tg. BK84795, (con un esborso di euro 21.803,00, sostenuto in parte grazie ad un finanziamento, restituito in rate mensili che avevano ulteriormente contratto le risorse liquide disponibili quando il reddito annuo imponibile era pari ad euro 7.793,00), dell'autovettura Jeep Grand Cherokee, tg. BV718ZZ (per l'importo di euro 12.500,00 a fronte di un reddito annuo percepito nel 2008 di euro 17.881,00 e nel 2009 di euro 14.605,00), nonché dell'appartamento di OF per il quale egli aveva impiegato la somma equivalente ad euro 9.000,00, già corrisposta al momento della stipulazione del contratto del 15 settembre 2003;
d) riferibili a EL i beni intestati alla ex moglie OV - solo formalmente separata e coniugata con altra persona a fronte dell'accertata ininterrotta convivenza con EL e del compimento di atti dispositivi da parte di questi sui beni della moglie- nonché alla di lei figlia IT ed alla di lei madre VA, prive di fonti di reddito, tanto da essere sconosciute all'anagrafe tributaria;
e) inadeguati i redditi percepiti da OV nell'esercizio saltuario dell'attività di ballerina ed intrattenitrice presso locali notturni della provincia di Ancona nel periodo dal 1992 al 2014 (pari a zero negli anni 2000, 2002, 2006, 2011 e 2012) a giustificare gli acquisti realizzati, stante la non riscontrabilità degli asseriti maggiori emolumenti, non precisati nell'ammontare, né documentati;
f) indimostrate le erogazioni gratuite in favore di OV da parte di EO GI RR ed altri uomini. La Corte territoriale poneva in correlazione le predette circostanze con l'avvenuta edificazione nel 2006 da parte di OV della villa su due piani con doppio garage ed edificio di servizio, sita in Bulgaria a Bankya, anno risultante dall'atto notarile del 28 novembre 2007 (indicativo del progetto esecutivo di costruzione e della messa in funzione degli immobili) coincidente temporalmente col periodo della incontestata esportazione in quel Paese di capitali per l'importo complessivo di 440.390,00 euro, del tutto ingiustificato rispetto alle possidenze dei due coniugi, ed ascrivibili ai traffici di stupefacenti gestiti da EL.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv.to Alessandro Rocco, TO EL che ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione od erronea applicazione dell'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. per essere stata la confisca disposta d'ufficio in assenza della necessaria iniziativa della parte pubblica. La richiesta del Procuratore generale, introduttiva del procedimento di esecuzione, era stata formulata in relazione alla sola applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo in vista di una eventuale confisca, non per conseguire la diretta adozione di quest'ultimo provvedimento. Inoltre, era mancata l'indicazione dell'oggetto completo del procedimento nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale.
2.2. Violazione degli artt. 666, comma 3, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo alla mancata trattazione del procedimento di