Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/07/2022, n. 29054

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/07/2022, n. 29054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29054
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 novembre 2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RC AM in relazione ai reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 d.lgs. 30 aprile 1982 n. 285 [capi b) e c) dell'imputazione], estinti per intervenuta prescrizione, e ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7 cod. strada, commessi a Milazzo il 26 aprile 2014, rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione.

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Sostiene che la responsabilità dell'imputato per violazione dell'art. 189 commi 6 e 7 cod. strada è stata affermata sulla base di un quadro indiziario insufficiente perché non grave e non univoco. Lamenta, in particolare, che non sia stata confutata con adeguata motivazione la tesi difensiva secondo la quale, al momento dell'incidente, AM si trovava a bordo dell'auto investitrice, ma non alla guida della stessa.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ch legge. Espone che, secondo la sentenza impugnata, non essendo «un semplice trasportato, ma l'effettivo possessore del mezzo», anche se non fosse stato alla guida del veicolo, AM dovrebbe rispondere dei reati di cui all'art. 189 commi 6 e 7 cod. strada essendo un «utente indiretto» della strada, «comunque arbitro, in quella determinata situazione, di prendere decisioni sul soccorso». Lamenta l'illogicità di tale motivazione e osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i trasportati sono soggetti agli obblighi previsti dal comma 2 del citato art. 189 (la cui inosservanza è sanzionata dal comma 9), ma non agli obblighi previsti dai commi 5, 6 e 7 che gravano solo sugli «utenti» della strada, fatta salva l'ipotesi in cui emerga da parte del trasportato un vero e proprio concorso nella commissione del reato omissivo (Sez. 4, n. 26888 del 21/03/2019, Burattini, Rv. 276239). Rileva che tale concorso deve consistere in una sollecitazione alla violazione delle norme oppure nel rafforzamento dell'intento di fuggire o omettere il soccorso. Sottolinea che la sentenza impugnata non individua alcuna condotta concorsuale posta in essere dall'imputato, sicché, nella sostanza, afferma che egli potrebbe essere ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 189 commi 6 e 7 cod. strada solo perché possessore dell'auto (intestata alla sorella AN AM, pacificamente estranea ai fatti).

2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 cod. strada. Sostiene, infatti, che, non essendovi certezza alcuna del fatto che AM fosse alla guida del veicolo, egli avrebbe

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