Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 22978
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La violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo violato l'art. 345, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato irrituale una produzione documentale, ha respinto la relativa censura, osservando che detta violazione non aveva inciso sulla decisione, in quanto la produzione avrebbe dovuto comunque reputarsi "tamquam non esset", in ragione del rituale disconoscimento della sua conformità ex art. 2719 c.c., non seguito dal deposito degli originali, omissione risultante dai verbali d'udienza).
Nel caso in cui il giudice d'appello ritenga che il diritto di credito riconosciuto nella sentenza impugnata sia esistente, ma erroneamente quantificato, non può emettere una pronuncia parziale di riforma della decisione solo sul "quantum", rinviando al prosieguo dell'istruzione la sua determinazione, e, ove erroneamente pronunci in tale senso, non può disporre la restituzione di quanto percepito dalla parte in ragione di quel diritto ed in forza dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della "condictio indebiti" e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni.
Sul provvedimento
Testo completo
o t n e o v m ti a a s r r e g v e t l n a i o to t a u ig ib l tr b n b o o c ORIGINALE te l e n d e r e r r 22978/2 0 15 o o ic ri R te l u OggettoREPUBBLICA ITALIANA 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1) Poteri del giudice LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d'appello e divisione TERZA SEZIONE CIVILE parziale;
2) Art. 2033 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: interessi e prescrizione - Presidente Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO R.G.N. 19544/2014 Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA Cron.22978 Dott. DANILO SESTINI Consigliere Rep. Dott. FRANCO DE STEFANO Consigliere Ud. 17/06/2015 Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19544-2014 proposto da: in persona dell'Amministratore unico SOPIN SPA ' Dott. ALDO ANTONELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA lo studioADRIANA 8, presso dell'avvocato DANIELA GAMBARDELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA giusta procura in calce al 2015 ricorso;
1484 ricorrente
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA f GENERALI ITALIA SPA 1 00885351007, INA VITA SPA ;
- intimati Nonché da: GENERALI ITALIA SPA (subentrata ad ASSICURAZIONI GENERALI SPA in cui è confluita in seguito a fusione INA VITA SPA) 00885351007, in incorporazioneper EO O',del procuratore avv. persona elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BARENGHI, che rappresenta e difende unitamente all'avvocatola GREGORIO IANNOTTA giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente incidentale contro ' in persona dell'Amministratore unico SOPIN SPA Dott. ALDO ANTONELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato DANIELA GAMBARDELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA giusta procura in calce al ricorso principale;
controricorrente all'incidentale avverso la sentenza n. 1099/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2014 R.G.N. 10708/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
3 udito l'Avvocato DANIELA GAMBARDELLA;
udito l'Avvocato ANDREA BARENGHI;
udito l'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello assorbito incidentale autonomo, il ricorso incidentale condizionato. i 15 3 R.g.n. 19544-14 (ud. 17.6.2015) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. La s.r.l. IN ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Assicurazioni RA e la s.p.a. RA IT (già INA IT s.p.a.) avverso la sentenza non definitiva n. 1099 del 18 febbraio 2014 della Corte di Appello di Roma, con cui quest'ultima, in parziale accoglimento dell'appello delle Assicurazioni RA ed in riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma nel 2003, ha adottato le seguenti statuizioni: a) ha dichiarato tenuta la RA Assicurazioni e l'I.N.A. IT s.p.a. alla restituzione alla IN delle somme eventualmente percepite in eccesso rispetto al canone mensile di £ 21.003.000 della locazione di un immobile siccome accertato dovuto dalla sentenza n. 2981 del 1991 della stessa Corte capitolina, in relazione al periodo dal novembre del 1984 al rilascio avvenuto nel dicembre del 1993 (con l'eccezione del periodo fra febbraio 1989 e dicembre 1989, per il quale il canone è stato parametrato ad un importo riconosciuto da un decreto ingiuntivo), nonché, sempre per lo stesso periodo, delle somme dovute a titolo di oneri accessori e corrisposte in eccesso, da quantificarsi all'esito di un'espletanda consulenza tecnica disposta con separata ordinanza;
b) ha rigettato la domanda della IN di condanna al risarcimento del maggior danno "in termini di interessi bancari e massimo scoperto";
c) ha ordinato alla IN la restituzione all'I.N.A. di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado riformata per il titolo sub b). §2. Al ricorso della IN, che propone dieci motivi, ha resistito la RA IT s.p.a. (assumendo di essere subentrata alla Assicurazioni RA s.p.a. per effetto di conferimento di ramo d'azienda), con controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale espressamente dichiarato 3815 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 19544-14 (ud. 17.6.2015) condizionato, affidato ad un unico mezzo, e ricorso incidentale espressamente qualificato incondizionato, affidato a tre mezzi incondizionati. §3. La ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. §4. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. In via preliminare si rileva che il ricorso incidentale dev'essere trattato congiuntamente a quello principale, in senso al quale è stato proposto. §1.1. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della RA IT s.p.a. nella qualità in cui ha proposto il controricorso con il ricorso incidentale. Detta eccezione era stata svolta dalla ricorrente nel controricorso avverso il ricorso incidentale. §1.2. Nell'intestazione di tale atto si enunciava che la RA IT s.p.a. sarebbe subentrata ad Assicurazioni RA s.p.a. per “conferimento di ramo di azienda stipulato in data 28 giugno 2013", con cui sarebbe avvenuto il conferimento del ramo dell'azienda assicurativa di Assicurazioni RA s.p.a., denominato “Direzione per l'IT", a favore di INA Assitalia s.p.a., che a sua volta avrebbe cambiato la sua denominazione sociale in "RA IT s.p.a." in cui a seguito di fusione per incorporazione con atto del 2006 era confluita la Società INA IT s.p.a., successore a titolo particolare del ramo immobiliare di INA s.p.a., unitamente alla Società Assitalia- Le Assicurazioni d'IT s.p.a. nella Fata Assicurazioni s.p.a., che contestualmente assumeva la denominazione di INA Assitalia s.p.a.>>. §1.3. Ora la stessa ricorrente, senza alcuna spiegazione, nel suo ricorso ha individuato la legittimazione passiva riferendola nella prima pagina alla s.p.a. Assicurazioni RA ed alla s.p.a. RA IT, già INA VITA 4 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 19544-14 (ud. 17.6.2015) s.p.a. e, quindi, in calce al ricorso il suo difensore notificante ex l. n. 53 del 1994 ha redatto relate di notificazione riferite alla s.p.a. Assicurazioni F RA ed alla s.p.a. RA IT, già INA Assitalia s.p.a., già INA VITA s.p.a., nonché alla INA VITA s.p.a., quale successore a titolo particolare di INA s.p.a ed alle Assicurazioni RA s.p.a., già INA s.p.a. Nel controricorso l'eccezione di difetto di legittimazione della resistente era stata svolta genericamente. Solo nella memoria viene riempita di contenuto e ciò ancorché gli atti relativi alla vicenda della successione della RA IT s.p.a. alla Assicurazioni RA fossero analiticamente descritte con individuazione dei relativi atti, che sarebbero stati controllabili in base al regime di pubblicità delle vicende societarie. Ne deriva, per ciò solo, che la specificazione della contestazione del fenomeno successorio a titolo particolare descritto nel controricorso e ricorso incidentale, in quanto avvenuta nel controricorso al ricorso incidentale in modo del tutto generico, non avrebbe potuto essere specificata nella memoria, tenuto conto che la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. deve svolgere solo l'illustrazione delle presedenti difese. In ogni caso, la specificazione della contestazione, la dove si sostanzia nell'assunto che il ramo d'azienda oggetto del conferimento da parte della s.p.a. Assicurazioni RA alla s.p.a. RA IT non comprenderebbe la ✓ controversia oggetto del giudizio è svolto solo con riferimento ad una relazione di stima e non all'atto di conferimento, pure prodotto dalla stesa IN, il che rende la contestazione priva di congruenza, non senza doversi rilevare che la lettura della clausola 6 dell'atto evidenzia che esso fa riferimento ad ogni rapporto anche esaurito strumentale all'attività del ramo di azienda, onde andava spiegato come il rapporto locativo intercorso non fosse tale. Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 19544-14 (ud. 17.6.2015) L'eccezione è, pertanto, anche priva di fondamento e comunque non adeguatamente sostenuta con opportuna considerazione del contenuto del :;
detto atto. §2. Il primo motivo di ricorso è così intestato: “Sulla violazione dell'art. 75 2° comma c.p.c. in relazione al difetto di rappresentanza dei sottoscrittori delle procure rilasciate ai difensori di RA Ass.ni s.p.a. rispettivamente in primo e secondo grado. Sull'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Il motivo evoca parametri del paradigma dell'art. 360 c.p.c. palesemente non pertinenti, atteso che la questione che pone come si evince già dall'intestazione e come conferma la successiva illustrazione concerne la - pretesa violazione da parte della Corte territoriale della norma del procedimento di cui all'art. 75, secondo comma, c.p.c., onde quel paradigma avrebbe dovuto invocarsi facendo riferimento al n.
4. E ciò anche per quanto attiene alle doglianze circa lo svolgimento del fatto processuale rilevante per l'applicazione di quella norma. Peraltro, giusta i principi affermati da Cass. sez. un. n. 17931 del 2013 l'erronea evocazione del numero dell'art. 360 c.p.c. non è ragione di inammissibilità del motivo, giacché dalla sua illustrazione, conforme alla stessa intestazione, si evince la natura della questione proposta e la sua riferibilità al suddetto n. 4. §2.1. L'illustrazione inizia con l'enunciazione che la Corte territoriale avrebbe ritenuto valide le procure rilasciate in primo e secondo grado ai difensori della s.p.a. RA Assicurazioni da rappresentanti che a suo dire, sarebbero stati muniti di valido potere di rappresentanza, e ciò in base all'esame dello statuto societario e a due delibere di CdA di RA Assicurazioni s.p.a. in data 13/9/2001 e 19/2/2002>>, ma lo avrebbe fatto senza esaminare se i detti rappresentanti erano legittimati alla