Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/01/2016, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/01/2016, n. 30
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30
Data del deposito : 5 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

4 30 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione e competenza LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5598/2013 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 30 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. Ud. 18/11/2014 Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI Presidente Sezione PU CI. - Rel. Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA - - Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO · Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Dott. ALBERTO GIUSTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5598-2013 proposto da: NI AL, elettivamente domiciliata in ROMA, 2014 VIA MONTEFALCO 61, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 538 COLACURTO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BETTINI, per delega a margine del ricorso;
ricorrente

contro

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO;
intimato avverso la sentenza n. 5/2013 del TRIBUNALE di Brescia Sezione distaccata di BRENO, depositata il 16/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per la dichiarazione, d'ufficio, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Sentenza 1. In data 21-22 marzo 2012, il Comune di Bagnolo San Vito notificò ad AL NI ingiunzione fiscale n. 1869 - emessa ai sensi dell'art. 2 del R.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla base di due avvisi di accertamento n. 106 del 6 settembre 2007 e n. 276 del 1° dicembre 2008, nonché della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano - sezione distaccata di Brescia n. 209/67/10 dell'8 novembre 2010 -, intimandole il pagamento della somma di € 147.645,00, a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i periodi di imposta 2004 e 2005, interessi e spese, dalla stessa dovuta in relazioni a terreni di sua proprietà siti in detto Comune. Con citazione del 20 aprile 2012, la NI propose opposizione avverso detta ingiunzione, convenendo dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia - sezione distaccata di Breno il Comune di Bagnolo San Vito, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via preliminare: sospendere, ex artt. 32 e 5 D. Lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale n. 1869 prot. [....]). Nel merito: dichiarare l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'annullamento e comunque l'inefficacia, per i motivi dedotti in narrativa, dell'ingiunzione fiscale n. 1869 prot. [....] per tutti i motivi dedotti. [....]». Costituitosi, il Comune convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, essendo la giurisdizione in materia attribuita al Giudice tributario, e concluse chiedendo: «In via principale e nel merito: dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 546/92, indicando quale Commissione Tributaria Provinciale competente quella di Mantova, essendo l'atto impugnato emesso dal Comune di Bagnolo San Vito (MN) [....]»> Il Tribunale adito, con la sentenza n. 5/2013 del 16 gennaio 2013 pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., ha così, tra l'altro, provveduto: «Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 [...];
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito a 3 conoscere e decidere del presente giudizio, competente essendo il Tribunale di Mantova [....]». In particolare, per ciò che in questa sede ancora rileva, il Tribunale ha così motivato la decisione: A) «Il recente decreto legislativo n. 150 del 2011 [....] prevede, invero, all'art. 32 che "le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del [...] regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione". Il successivo art. 36, inoltre, stabilisce che le norme del suddetto decreto si applichino ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Ne deriva che, avendo il giudizio, come detto, l'impugnazione di un'ordinanza ingiunzione emessa dal comune per il recupero di un'imposta comunale ed essendo stata la causa incardinata con citazione notificata al Comune di Bagnolo San Vito nell'aprile 2012, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, è corretto affermare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del presente giudizio sulla base del menzionato art. 32 con superamento di tutte le questioni sollevate sul punto dalla difesa della parte convenuta, fondate su disposizioni di legge tutte antecedenti le più recenti modifiche normative in tema di semplificazione dei procedimenti civili». B) «Va, peraltro, dichiarata la incompetenza per territorio del Tribunale adito a decidere del presente giudizio, competente essendo il foro di Mantova ove si trova il Comune di Bagnolo San Vito autore dell'ingiunzione fiscale. L'eccezione di incompetenza territoriale, invero, è da ritenersi insita nella stessa difesa del convenuto che ha indicato la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova quale giudice ritenuto territorialmente competente essendo stato l'atto impugnato emesso dal Comune di Bagnolo San Vito (MN). La competenza territoriale del foro di Mantova trova riscontro nella espressa previsione da parte dell'art. 32 D. Lgs. n. 150/2011, comma n. 2, della competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto». 2.-Avverso tale sentenza AL NI ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo tre motivi di censura, illustrati con 4 memoria, e chiedendo, tra l'altro, alla Corte di cassazione di «annullare la sentenza n. 5/13 [....], con la quale il predetto Tribunale ha declinato la propria competenza a conoscere dell'opposizione a ingiunzione fiscale [....];
per l'effetto, dichiarare competente lo stesso Tribunale di Brescia sezione - distaccata di Breno a decidere della causa sopra descritta [....]». Il Comune di Bagnolo San Vito, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva. Assegnato il ricorso alla Sezione VI.3 civile, il Presidente, con 3. provvedimento del 18 marzo 2014 «preso atto che, con ordinanza n. - 5434/2014, è stato rimesso al Primo Presidente il ricorso n. 5659/13 iscritto avverso la sentenza n. 6/13 del Tribunale di Brescia-Breno;

ritenuto che

il ricorso n. 5598/2013 iscritto nel ruolo dell'8 maggio 2014 verte su analoga questione» -, ha tolto il ricorso dal ruolo d'udienza, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'eventuale trattazione congiunta con il ricorso n. 5659 del 2013. -4. Assegnato il ricorso ad udienza pubblica delle Sezioni Unite, all'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso, chiedendo di dichiarare d'ufficio il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Motivi della decisione Con il primo (con cui deduce: «La corretta qualifica dell'eccezione 1.- preliminare sollevata dal Comune di Bagnolo San Vito in termini di eccezione di giurisdizione»), con il secondo (con cui deduce: «La competenza territoriale in materia di opposizione ad ingiunzione fiscale. La rilevabilità di ufficio dell'eccezione di incompetenza») e con il terzo motivo (con cui deduce: La tempestività del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale») - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 1., lettera B), e - premesso, in primo luogo, che è condivisibile l'affermazione del Giudice a quo, di sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in forza del combinato disposto degli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 150 del 2011 e, in secondo luogo, che il Comune convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, aveva 5 sollevato esclusivamente un'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito a conoscere la controversia promossa dalla stessa ricorrente sostiene che il Giudice a quo ha erroneamente: a) «[....] pronunciato sull'incompetenza territoriale del giudice di primo grado adito, pur non essendo stata formulata ritualmente un'eccezione in tal senso [....]»;
b) [....] ritenuto che tale eccezione possa desumersi per implicito dalle difese del convenuto [....]»;
c) «[....] ritenuto ritualmente formulata un'eccezione di incompetenza in cui il giudice che il convenuto riteneva, in ipotesi, territorialmente competente, è stato indicato in modo errato (il Comune indicava infatti come competente la Commissione Tributaria di Mantova, non il Tribunale di Mantova), in spregio a quanto previsto dall'art. 38 c.p.c.»;
d) [....] rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, pur non prevedendo la legge (art, 32 del D. Lgs. n. 150/2011)per le opposizioni alle ingiunzioni fiscali un foro funzionale e inderogabile»;
e) «[non] rilevato la propria incompetenza territoriale in favore del giudice funzionalmente competente alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.». 2.-La fattispecie alla base del ricorso in esame sta in ciò: -a) che il Tribunale ordinario di Brescia investito da un'opposizione ad ingiunzione in materia di I.C.I., promossa ai sensi dell'art. 3 del R. d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), ed a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario sollevata dal Comune impositore convenuto ha, in primo luogo, affermato la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia in forza dell'art. 32 del d. Igs. 1° settembre 2011,

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