Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2022, n. 10667
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE AL nato a [...] il [...] AL US nato a [...] il [...] GI MA nato a [...] il [...] RO US nato a [...] il [...] BR OV BA nato a [...] il [...] IA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OVNI DI LEO che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per GI MA e l'inammissibilità dei ricorsi di RO US, NE AL, BR OVBA, AL US e F'IG MA. uditi i difensori, Avv., IORIO PAOLO che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso;
Avv. A. Invidia che ha concluso chiedendo, per RO e EG l'accoglimento dei ricorsi, per IU l'accoglimento del ricorso riportandosi anche alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1.La sentenza impugnata, in riforma della condanna emessa dal Tribunale di Verona, in data 6 aprile 2018, tra gli altri nei confronti di NA EG, GI LD, MA IU, GI RO, IO BR e RO IG, ha concesso a tutti i predetti, ad eccezione di BR e IG, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. valutata prevalente, unitamente alle già concesse circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rispetto alle circostanze aggravanti relative ai reati di furto loro contestati, ha escluso la recidiva per LD e IG, ha pronunciato l'assoluzione nei confronti di IU, dal reato di cui al capo 1 e ha escluso, per quest'ultimo, la circostanza aggravante contestatagli, con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in relazione al capo 34, rideterminando le pene irrogate ai predetti, in relazione ai reati rispettivamente ascritti, nella misura di seguito indicata : -per EG, anni uno di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, anni uno mesi due di reclusione ed euro 700 di multa;
-per LD, anni uno di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, anni uno mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa;
-per IU, per il residuo capo 23, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa;
-per RO, mesi sei di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, mesi cinque di reclusione ed euro 250 di multa;
- per IG, mesi otto di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, anni mesi cinque di reclusione ed euro 300 di multa;
con conferma, per BR, dell'impugnata sentenza, nonché a carico di IU, BR e IG, delle statuizioni civilistiche in favore della KE s.p.a.
1.1.11 primo giudice aveva condannato: - EG alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18), anni due di reclusione ed euro 2.700 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione;
- LD alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (2, 3, 4, 5, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31), anni tre mesi due di reclusione ed euro 5.100 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione;
- IU alla pena di mesi otto di reclusione! quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (23 e 34), mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione;
- RO alla pena di mesi otto di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (3 e 4), mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione;
- BR alla pena di mesi otto di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (28 e 29) mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione;
- IG mesi otto di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (13,14,15) mesi dieci di reclusione ed euro 900 di multa;
oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della KE s.p.a. a carico di IU, BR, IG.
1.2.Si tratta dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e furti aggravati commessi ai danni della società KE s.p.a., sede veronese del gruppo svizzero produttore di cucine ed elementi per cucine, posti in essere, secondo le sentenze di merito, dagli odierni ricorrenti, nella qualità di dipendenti o ex dipendenti o titolari di centri di assistenza, sodalizio diretto, secondo l'accusa recepita dal provvedimento impugnato, alla realizzazione di una serie di furti, di volta in volta aggravati dalla fraudolenza, dal numero dei correi e dall'abuso della relazione lavorativa.
1.2.1.Sono illustrate, nelle sentenze di primo e secondo grado, le tre modalità esecutive dei furti, consistite nella sottrazione di merce dal magazzino della KE s.p.a., nella realizzazione di fittizie prove di qualità e nel meccanismo dei cosiddetti falsi resi, con l'indicazione delle fonti di prova rappresentate da intercettazioni telefoniche, servizi di pedinamento, deposizioni testimoniali e documenti.
2. Avverso la sentenza descritta gli imputati hanno proposto tempestivi ricorsi per cassazione, tramite il difensore, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. NA EG (capi 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18) denuncia tre vizi.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1. Il giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza del reato associativo, ritenendo la nnera concertazione da parte di alcuni dipendenti della società, ai quali pervenivano richieste di prodotti della stessa, da parte di titolari di esercizi commerciali, centri di assistenza o soggetti altrimenti interessati, finalizzata a trafugare i beni oggetto dell'ordine e a rivenderli ai privati, lucrando il relativo corrispettivo, a fronte dei vantaggio fruito anche dagli acquirenti della merce a prezzi più vantaggiosi. Si tratta, per il giudice, di accordo occasionato di volta in volta, a seconda della richiesta ricevuta, in assenza di strumenti necessari alla programmazione indefinita dell'attività illecita e di un più vasto programma, stabile espressione di affectio societatis. Diversamente, la Corte d'appello parte dall'individuazione di EG e LD, addetti al reparto assistenza della KE s.p.a., come capi e promotori dell'associazione, ai quali si rivolgono una serie di soggetti, richiedendo loro, in modo costante e non occasionale, pezzi al di fuori del circuito ordinario, consapevoli che il canale di approvvigionamento non era quello ufficiale, rafforzando il meccanismo associativo, consapevoli del proprio potere di controllo sul fornitore. Si attribuisce rilievo al numero di imputati, sia interni che esterni alla società, al clima di omertà, alla programmazione di un numero indeterminato di reati, tale da formare un mercato parallelo, escludendo, quindi il mero accordo concorsuale per la commissione dei singoli reati fine. Si sottolineano, poi, la complessità degli interventi di contabilità e di magazzino necessari, che presupponevano la conoscenza del software aziendale, le relazioni e i rapporti di reciproca conoscenza delle persone coinvolte, l'esistenza di centri di stoccaggio della merce, preventivamente individuati, oltre all'utilizzo di un mezzo aziendale per scopi del sodalizio. Il ricorso riporta gli indirizzi di questa Corte di legittimità, quanto all'elemento oggettivo del reato associativo, circa la necessità della stabilità dell'organizzazione, della predisposizione di attività e mezzi, dell'accordo per la commissione di una indeterminata serie programmata di delitti, con permanenza del vincolo anche a prescindere dall'attuazione delle attività illecite programmate. Si sottolinea, poi, l'indirizzo di questa Corte di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato, per quanto concerne la coscienza e volontà di compiere un atto dell'associazione, manifestazione di affectio societatis, dimostrativo dell'appartenenza, precisando che anche un solo episodio può essere rappresentativo della partecipazione, purché rientrante nel programma ed essendo significativo dell'appartenenza al sodalizio. Si sostiene, inoltre, che tutte le risultanze di fatto dell'istruttoria (elencate nninuziosamente nel ricorso, con la indicazione di n. 18 elementi di prova) specificate anche in sede di appello, sarebbero stata trascurate dalla Corte territoriale. Si assume, comunque, che non è rimasto provato che EG operasse, ricevute le richieste di prodotti, provvedendo a reperirli presso il magazzino di Peschiera, organizzandone la consegna come espressione del piano delinquenziale di organizzare un mercato parallelo, rientrando dette attività nelle sue mansioni, quale responsabile del reparto che, sia a livello locale che nazionale, gestiva le riparazioni e sostituzioni dei prodotti in garanzia. EG, per la difesa, collaborava con LD, il che spiegherebbe la loro assidua frequentazione;
così come si spiegano, per l'esistenza di rapporti di amicizia, i contatti con IO, il quale aveva provveduto anche ad affiancare LD per un periodo di tre mesi prima del suo pensionamento. Del pari, risulterebbe giustificato da preesistenti rapporti di amicizia il collegamento con GI RO. Si