Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/1983, n. 7210

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Il rapporto di soccida - ancorché collocato dal legislatore nel libro del lavoro - è caratterizzato, dal punto di vista strutturale, dalla collaborazione tra capitale e lavoro escludente ogni posizione di preminenza o di direzione da parte del soccidante e l'Esercizio dell'attività del soccidario sulla base delle direttive di quello. Conseguentemente, il credito del soccidario non rientra fra i "crediti di lavoro", - in ordine ai quali il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. prescrive l'Obbligo del giudice di provvedere alla rivalutazione delle somme liquidate con la sentenza di condanna - senza che assuma rilievo in tal senso l'applicabilità alla soccida dello speciale rito previsto per le controversie di lavoro, sia per la Mancanza di ogni richiamo all'art. 429 da parte dell'art. 409 cod. proc. civ. che tale rito prevede, sia per la natura processuale di tale ultima norma, laddove l'art. 429 cod. proc. civ. riguarda il regime sostanziale del rapporto di lavoro. ( V 22/81, mass n 410405).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/1983, n. 7210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7210
Data del deposito : 2 dicembre 1983

Testo completo

Il rapporto di soccida - ancorché collocato dal legislatore nel libro del lavoro - è caratterizzato, dal punto di vista strutturale, dalla collaborazione tra capitale e lavoro escludente ogni posizione di preminenza o di direzione da parte del soccidante e l'Esercizio dell'attività del soccidario

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